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Sentenza — n. 3676/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3676/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3676/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ielapi Romeo, nato a Filadelfia il 10 maggio 1972 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 22 luglio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per la reiezione del ricorso; sentito l'avvocato De Masi, in sostituzione, per il ricorrente, che si è richiamato al ricorso

Regesto Legislator

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art. 648- bis cod. pen, art. 273 cod. proc. pen; Sentenza — n. 3676/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Va messo in evidenza che il dispositivo della sentenza rescindente recava l'annullamento della prima ordinanza resa dal Tribunale del riesame "limitatamente ai reati contestati ai capi 97 e 99 e alla contestata ricettazione, nonché all'aggravante dell'agevolazione mafiosa collegata al contestato riciclaggio", con reiezione, nel resto, del ricorso. Nel corpo della relativa motivazione ( punto 3), tuttavia, avuto riguardo sia al riciclaggio ( capo 43), sia alla ricettazione (capo 45), venivano affrontati i rilievi articolati dalla difesa, rimarcandone l'infondatezza all'infuori delle argomentazioni spese in relazione alla aggravante ex art 416 bis.1. cod. pen. , riferita a entrambi i capi e ritenuta non adeguatamente motivata.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione riesame della carcerazione preventiva impugnabilità della decisione di rinvio procedura di revisione penale cognizione del ricorso per cassazione revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 648- bis cod. pen
2.Interpone ricorso la difesa dell'indagato e lamenta violazione dell'art. 648- bis cod. pen.
art. 273 cod. proc. pen
e dell'art. 273 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ielapi Romeo, nato a Filadelfia il 10 maggio 1972 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 22 luglio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per la reiezione del ricorso; sentito l'avvocato De Masi, in sostituzione, per il ricorrente, che si è richiamato al ricorso

RITENUTO IN FATTO

I Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto da questa Corte con sentenza n. 25353 del 30 aprile 2021, in veste di giudice del riesame cautelare ha parzialmente annullato l'ordinanza del 12 agosto 2020 del G.I.P. del Tribunale locale avuto riguardo alla contestata aggravante ex art. 416 bis.l. cod. pen. in riferimento ai capi 43 e 45 della relativa imputazione (rispettivamente relativi a fatti di riciclaggio e ricettazione riferiti all'indagato) nonché in relazione alla gravità indiziaria riferita ai capi 97 e 99 della medesima imputazione. 2.Interpone ricorso la difesa dell'indagato e lamenta violazione dell'art. 648- bis cod. pen. e dell'art. 273 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, contraddittoria e manifestamente illogica in ordine alla ritenuta gravità indiziaria per il capo 45.

Lamenta la difesa una asserita contraddittorietà tra il dispositivo del provvedimento rescindente e la relativa motivazione avuto riguardo al capo 45, con conseguente prevalenza del primo tra i due dati. In coerenza l'annullamento disposto doveva ritenersi esteso non solo alla contestata aggravante dell'agevolazione mafiosa ma anche alla relativa gravità indiziaria; verifica, quest'ultima, nel caso pretermessa dai giudici del rinvio, che avrebbero integralmente trascurato il portato dei rilievi difensivi addotti con la memoria allagata nel corso del riesame, diretta a contrastare i presupposti costitutivi della contestata ricettazione, sia sul versante oggettivo che in relazione al dolo richiesto dalla relativa fattispecie incriminatrice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita l'accoglimento.

2. Va messo in evidenza che il dispositivo della sentenza rescindente recava l'annullamento della prima ordinanza resa dal Tribunale del riesame "limitatamente ai reati contestati ai capi 97 e 99 e alla contestata ricettazione, nonché all'aggravante dell'agevolazione mafiosa collegata al contestato riciclaggio", con reiezione, nel resto, del ricorso. Nel corpo della relativa motivazione ( punto 3), tuttavia, avuto riguardo sia al riciclaggio ( capo 43), sia alla ricettazione (capo 45), venivano affrontati i rilievi articolati dalla difesa, rimarcandone l'infondatezza all'infuori delle argomentazioni spese in relazione alla aggravante ex art 416 bis.1. cod. pen. , riferita a entrambi i capi e ritenuta non adeguatamente motivata.

3. Il Tribunale, facendo leva sul portato di siffatta motivazione, ha omesso di valutare la gravità indiziaria riferibile alla ricettazione di cui al capo 45, limitando la propria valutazione al solo campo non coperto dalle argomentazioni spese in seno al provvedimento di legittimità.

4. Ciò premesso, va ribadito che nei casi di annullamento con rinvio, la motivazione rappresenta un imprescindibile elemento di integrazione del dispositivo, concorrendo ad illustrare ed evidenziare i capi ed i punti del provvedimento annullato, il cui rinnovato esame viene devoluto al giudice del rinvio in ragione dei rilievi critici svolti e quelli sui quali, invece, si è formato il giudicato ( tra tante, Sez. F, n. 45002 del 11/09/2012, Bortolato, Rv. 253835; Sez. 6, n. 27318 del 14/5/ 2010, Radosta, Rv. 251402). Del tutto legittimamente, dunque, il Tribunale ha escluso dal suo esame la rinnovata verifica della gravità indiziaria relativa alla ricettazione contestata al capo 45), limitando lo scrutinio della relativa imputazione al solo tema della aggravante della agevolazione mafiosa, in linea con quanto precisato nella sentenza di annullamento: la cognizione del giudice di rinvio non poteva infatti estendersi oltre il perimetro irreversibilmente definito dal portato complessivo della sentenza rescindente, desunto, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, dalla sinergica lettura della motivazione e del dispositivo.

5. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 25/11/2021. Il Consigliere estensore Il Pr sidente BeneR2tM Raddus