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Sentenza — n. 3675/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3675/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3675/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Infantino Martino, ritenuto gravemente indiziato dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, falso pubblico e attentato alla sicurezza dei trasporti, e di corruzione e di falso in atto pubblico. Infantino, titolare dell'Autoscuola Infantino e c. s.a.s. di Infantino Martino" e del Consorzio Infantino Autoscuole (C.I.A.), nonché amministratore di fatto dell'"Autoscuola Victoria s.r.l.", avrebbe fatto parte, con ruolo apicale, di un'associazione per delinquere, pianificando con Demetrio Geria e con alcuni esaminatori numerose sedute di esame di teoria e pratica per il conseguimento di patenti di guida nelle quali venivano favoriti candidati delle proprie autoscuole non aventi la necessaria preparazione; l'indagato, in un dato momento, avrebbe esteso la propria attività illecita in Pistoia, luogo ritenuto più favorevole per il superamento degli esami di guida a causa della presenza dell'esaminatore Emanuele Ivan- che ne garantiva il superamento- tale da indurre i candidati a recarsi a Pistoia da Reggio Calabria e da altre parti del territorio italiano per sostenere gli esami (così l'imputazione provvisoria).

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione, art. 202 cod. proc. pen; Sentenza — n. 3675/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La inesistenza di un generale principio di inutilizzabilità derivata degli atti è confermata anche dall'art. 202 cod. proc. pen., che inibisce all'autorità giudiziaria l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto di Stato; significativo è che in relazione a tale norma, diversamente dalle altre, la Corte costituzionale abbia chiarito che «tale divieto riguarda l'utilizzazione degli atti e dei documenti coperti da segreto sia in via diretta, ai fini cioè di fondare su di essi l'esercizio dell'azione penale, sia in via indiretta, per trarne spunto ai fini di ulteriori atti di indagine, le cui eventuali risultanze sarebbero a loro volta viziate dall'illegittimità della loro origine" (Corte cost. n. 110 del 1998).

Parole chiave

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inchiesta per falsità atti reati di corruzione inchiesta per appropriazione indebita perseguimento penale per truffa contraffazione di merci falso certificato medico

Disposizioni normative citate

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art. 24 della Costituzione
art. 202 cod. proc. pen
Acutamente si è osservato in dottrina che la Corte, con riferimento all'art. 202 cod. proc. pen., inibisce l'utilizzazione delle conoscenze coperte da segreto, non solo ai fini delle determinazioni sull'esercizio dell'azione penale e di una qualsiasi decisione giurisdizionale, ma anche a fini investigativi.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Infantino Martino, nato a Taurianova il 30/03/1966; avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 09/04/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; udito il Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avv. Marco Gemelli, nell'interesse dell'indagato, che ha concluso insistendo nei motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Infantino Martino, ritenuto gravemente indiziato dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, falso pubblico e attentato alla sicurezza dei trasporti, e di corruzione e di falso in atto pubblico. Infantino, titolare dell'Autoscuola Infantino e c. s.a.s. di Infantino Martino" e del Consorzio Infantino Autoscuole (C.I.A.), nonché amministratore di fatto dell'"Autoscuola Victoria s.r.l.", avrebbe fatto parte, con ruolo apicale, di un'associazione per delinquere, pianificando con Demetrio Geria e con alcuni esaminatori numerose sedute di esame di teoria e pratica per il conseguimento di patenti di guida nelle quali venivano favoriti candidati delle proprie autoscuole non aventi la necessaria preparazione; l'indagato, in un dato momento, avrebbe esteso la propria attività illecita in Pistoia, luogo ritenuto più favorevole per il superamento degli esami di guida a causa della presenza dell'esaminatore Emanuele Ivan- che ne garantiva il superamento- tale da indurre i candidati a recarsi a Pistoia da Reggio Calabria e da altre parti del territorio italiano per sostenere gli esami (così l'imputazione provvisoria).

In tale contesto sarebbero stati predisposti falsi "certificati di attestazione" di idoneità di alcuni candidati per l'esame per il conseguimento della patente di guida (capi 7-51-52-55-80-89-91) ovvero, al fine di evitare la bocciatura, di assenza all'esame del candidato il quale invece aveva sostenuto l'esame (Capo 11), o di idoneità di candidati ad assumere il ruolo di insegnante di teoria e di istruttore di guida nelle autoscuole (capo 21); Infantino, inoltre, si sarebbe fatto consegnare denaro dai candidati per corrompere pubblici funzionari - non identificati - della Motorizzazione civile di Pistoia al fine di ottenere illecitamente il rilascio di falsi certificati di idoneità ovvero di patenti di guida (Capi 50- 78 - 88).

In particolare, quanto ai fatti corruttivi indicati, l'indagato, per conto dei candidati all'esame, avrebbe promesso e/o consegnato denaro all'esaminatore, Emanuele Ivan, il quale a sua volta avrebbe promesso denaro ad altri funzionari della Motorizzazione per formare i falsi certificati di idoneità tecnica e dunque il conseguimento della patente. Quanto ai fatti corruttivi contestati ai capi (90- 94), invece, Infantino avrebbe per conto dei candidati, promesso e/o corrisposto denaro a Emanuele Ivan il quale, in cambio, avrebbe posto in essere atti contrari ai doveri d'ufficio formando falsi certificati di idoneità a conseguire patenti di guida.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando cinque motivi. 2.1.Con il primo si lamenta violazione degli artt. 8-9-10 cod. proc. pen. e vizio di motivazione quanto ai delitti di corruzione propria; il tema attiene alla competenza per territorio per connessione. Il Tribunale, si argomenta, avrebbe ritenuto reato più grave quello di cui al capo al capo 12), che farebbe riferimento a due fatti corruttivi: il primo, intercorso con un funzionario della Motorizzazione di Reggio Calabria, sarebbe stato commesso - sotto forma di promessa - in Reggio Calabria in data prossima al 10.10.2015, mentre il secondo il 17.12.2015 in Toscana, allorquando il funzionario della Motorizzazione civile di Pistoia, ricevuta la promessa, avrebbe accettato il denaro.

Secondo il ricorrente l'ordinanza sarebbe viziata perché nella specie sarebbero configurabili due "ipotesi corruttive" legate dal vincolo di continuazione interna in cui, tuttavia, solo con il secondo fatto, comprensivo della ricezione di denaro, il reato si sarebbe consumato. Ne deriva, secondo il ricorrente, che in presenza di un reato continuato, la competenza territoriale dovrebbe essere individuata nel luogo in cui si verificò la dazione e, quindi, in Toscana. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge processuale e vizio di motivazione; il tema attiene al rigetto della eccezione di inutilizzabilità del contenuto di numerosi RIT di intercettazioni.

Si riporta il contenuto di una memoria depositata all'udienza del 8.4.2021 e si fa riferimento al RIT 1607/2015, disposto nel procedimento penale a carico di Vincenzo Morabito; si sostiene che la richiesta di autorizzazione alle captazioni da parte del Pubblico Ministero si "componeva" di due esposti anonimi a cui erano allegati due cd rom contenenti alcune immagini captate presso la motorizzazione civile di Reggio Calabria in occasione di una seduta di esame - tenuta in data imprecisata- in cui sarebbe stato "immortalato" un esaminatore, cioè lo stesso Morabito, e l'uso del cellulare da parte degli esaminati.

Si aggiunge che, secondo l'anonimo, pagando tremila euro l'esame era svolto dall'esaminatore, pagando cinquemila euro l'esaminando veniva sostituito da un altro soggetto. Secondo il difensore le captazioni sarebbero state sostanzialmente autorizzate sulla base di un esposto e di un video anonimi e, dunque, in violazione dell'art. 267, comma 1 bis, cod. proc. pen., e, comunque, in assenza di elementi concreti per ipotizzare l'esistenza del reato di corruzione; né la captazione avrebbe potuto essere autorizzata per il reato di abuso d'ufficio, non consentendo detto reato il ricorso al mezzo di ricerca della prova in questione.

La inutilizzabilità delle intercettazioni derivanti dal primo decreto autorizzativo renderebbe inutilizzabili anche quelle successive, disposte sulla base degli esiti delle prime. L'ordinanza, secondo cui non potrebbe nella specie ipotizzarsi una inutilizzabilità derivata, sarebbe viziata anche sotto il profilo motivazionale per non avere il Tribunale considerato i rilievi difensivi. In tale contesto vi è una lunga ricostruzione volta a dimostrare come tutti i decreti autorizzativi e di proroga successivi al primo siano stati disposti sulla base delle captazioni derivanti da quelle originali, inutilizzabili per le ragioni indicate. 2.3.

Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ipotizzata associazione a delinquere. Si richiama anche in tal caso la memoria depositata 1'08/04/2021; assume il ricorrente che non vi sarebbe prova del vincolo associativo e della esistenza di una struttura illecita e si rivisita il senso e la portata del rapporto avuto dai soggetti che, secondo l'accusa, avrebbero fatto parte del sodalizio, evidenziando come al più si potesse ipotizzare un concorso di persone nei singoli reati. L'ordinanza, si aggiunge, sarebbe viziata per avere il Tribunale non fornito risposte adeguate ai rilievi difensivi e fatto derivare la prova della partecipazione del ricorrente e del suo ruolo apicale nel sodalizio dal suo coinvolgimento in numerosi reati fine. 2.4.

Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta esistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati di corruzione e di falso. Secondo il ricorrente, sulla base della stessa prospettazione accusatoria, non vi sarebbe prova della esistenza del patto corruttivo tra Infantino e i pubblici funzionari; in particolare, non vi sarebbe prova dei due autonomi segmenti fattuali in cui sarebbe strutturato il fatto corruttivo: il primo, avrebbe riguardato l'accordo tra il ricorrente ed il privato candidato, ed il secondo, l'accordo con il funzionario esaminatore che, a sua volta, avrebbe dovuto corrompere i funzionari della Motorizzazione civile di Pistoia.

Si aggiunge che con riguardo al capo 7 (vicenda Trovato) non vi sarebbe prova del coinvolgimento dei funzionari Cutrupi e Scopelliti e, in relazione al capo 11 (vicenda Karmat Murat) non vi sarebbe prova della esistenza materiale del falso certificato di assenza all'esame del candidato. Con riguardo ai reati 50)-51)-52) non vi sarebbe prova del doppio segmento corruttivo fattuale di cui si è detto. Né la prova potrebbe discendere dal fatto, valorizzato del Tribunale, che il candidato, nonostante la sua impreparazione, avesse superato l'esame. Non diversamente, si argomenta, per i capi 78)-80)- 88)- 89)-90)-91)- 94), non vi sarebbe prova che Infantino avesse ricevuto denaro e che lo avesse girato al pubblico funzionario. 2.5.

Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle ritenute esigenze cautelari. I fatti sarebbero risalenti nel tempo (2015- 2016), le autoscuole sarebbero state sequestrate; Infantino sarebbe stato sostituito, per carenza di requisiti, dal ruolo di responsabile didattico delle Autoscuole, il rapporto con l'ing. Ivan Emanuele sarebbe stato interrotto; le esigenze cautelari, ove pure ravvisabili, potrebbero essere soddisfatte con una misura mano afflittiva

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà.

2. È inammissibile il primo motivo di ricorso, relativo alla competenza territoriale per connessione.Il Tribunale ha chiarito come il reato più grave sia quello contestato al capo 12), il quale descrive un duplice fatto corruttivo, sviluppatosi nel tempo, relativo al conseguimento della patenti di guida da parte di Fedi Andrea. Si è aggiunto che i due fatti sarebbero riconducibili a due accordi corruttivi autonomi, il primo dei quali perfezionato a Reggio Calabria in data prossima al 10.10.2015. Da tale presupposto si è fatta discendere la competenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria. Dunque, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, non un unico fatto corruttivo sviluppatosi in fasi distinte temporalmente, ma un duplice accordo con conseguente corretta applicazione, per la individuazione del giudice territorialmente competente, dell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., che impone, in caso di pari gravità di reati connessi, di fare riferimento al giudice competente per il primo reato (sul punto, tra le altre, Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984).

3. È inammissibile per manifesta infondatezza il secondo motivo. L'assunto difensivo è che la inutilizzabilità del contenuto delle conversazioni intercettate sulla base di un decreto autorizzativo (quello del 11.9.2015 relativo al Rit 1607/15) viziato per più ragioni renderebbe inutilizzabili anche le conversazioni successivamente disposte sulla base di provvedimenti autorizzativi fondati sugli esiti delle captazioni inutilizzabili. Il tema è quello della c.d. inutilizzabilità derivata. L'affermazione giurisprudenziale consolidata è quello per cui, in materia di inutilizzabilità non opera il principio, previsto per le nullità, della trasmissibilità del vizio agli atti consecutivi a quello dichiarato nullo (per tutte, Sez. 6, n. 9009 del 04/02/2020, Rella, Rv. 278563;

Sez. 5, n. 441114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432). Si tratta di un principio spesso collegato a quello secondo il quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ciascun decreto autorizzativo è dotato di autonomia e può ricevere impulso da qualsiasi notizia di reato, ancorché desunta da precedenti intercettazioni probatoriamente inutilizzabili; ne consegue che il vizio di cui sia affetto l'originario decreto intercettativo non si comunica automaticamente a quelli successivi correttamente adottati, e che pertanto non è inutilizzabile la prova che non sarebbe stata scoperta senza l'utilizzazione della prova inutilizzabile (Sez. 6, n. 3027, del 20/10/2015, Ferminio, Rv. 266496).

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 332 del 27/09/2001, ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 191 del codice di procedura penale, sollevata per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui "consente l'utilizzazione di prove che derivino, non solo in via diretta, ma anche in via mediata da un atto posto in essere in violazione di divieti, ed in particolare l'utilizzazione del risultato di una perquisizione nulla". La Corte ha chiarito come:

a) la soluzione prospettata dal giudice remittente avrebbe finito per trasferire nella disciplina della inutilizzabilità un concetto di vizio derivato che il sistema regola esclusivamente in relazione al tema delle nullita: "l'accoglimento del quesito avrebbe comportato l'esercizio di opzioni che l'ordinamento riserva esclusivamente al legislatore, in una tematica, per di più che - quale quella dei rapporti di correlazione o dipendenza tra gli atti probatori - ammette, già sul piano logico, un'ampia varietà di possibili configurazioni e alternative";

b) quelli della nullità e inutilizzabilità siano fenomeni "tutt'altro che sovrapponibili", così da non potersi "trasferire nella disciplina della inutilizzabilità un concetto di vizio derivato che il sistema regola esclusivamente in relazione al tema della nullità". In termini non diversi la Corte costituzionale si è espressa con la sentenza n. 219 del 2019. La Corte, ricostruiti il senso e la portata della inutilizzabilità, ha affermato che: -l'istituto della inutilizzabilità ha una "vita" totalmente autonoma rispetto al regime ed alla stessa natura giuridica delle nullità; - anche detta invalidità risponde - al pari delle nullità - ai paradigmi della tassatività e legalità, dal momento che è soltanto la legge a stabilire quali siano - e come si atteggino - i diversi divieti probatori; - è lo stesso sistema normativo ad avallare la conclusione secondo la quale, per la inutilizzabilità che scaturisce dalla violazione di un divieto probatorio, non possa trovare applicazione un principio di "inutilizzabilità derivata", sulla falsariga di quanto è previsto invece, nel campo delle nullità, dall'art. 185, comma 1, cod. proc. pen.

La Corte ha chiarito che "derivando il divieto probatorio e la conseguente "sanzione" della inutilizzabílità da una espressa previsione della legge, qualsiasi "estensione" di tale regime ad atti diversi da quelli cui si riferisce il divieto non potrebbe che essere frutto di una, altrettanto espressa, previsione legislativa. Del resto, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione secondo la quale tale principio, valido per le nullità, non si applica in materia di inutilizzabilità, riguardando quest'ultima solo le prove illegittimamente acquisite e non quelle la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 12 settembre 2018-4 febbraio 2019, n. 5457)" (così la Corte costituzionale).

La inesistenza di un generale principio di inutilizzabilità derivata degli atti è confermata anche dall'art. 202 cod. proc. pen., che inibisce all'autorità giudiziaria l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto di Stato; significativo è che in relazione a tale norma, diversamente dalle altre, la Corte costituzionale abbia chiarito che «tale divieto riguarda l'utilizzazione degli atti e dei documenti coperti da segreto sia in via diretta, ai fini cioè di fondare su di essi l'esercizio dell'azione penale, sia in via indiretta, per trarne spunto ai fini di ulteriori atti di indagine, le cui eventuali risultanze sarebbero a loro volta viziate dall'illegittimità della loro origine" (Corte cost. n. 110 del 1998).

Acutamente si è osservato in dottrina che la Corte, con riferimento all'art. 202 cod. proc. pen., inibisce l'utilizzazione delle conoscenze coperte da segreto, non solo ai fini delle determinazioni sull'esercizio dell'azione penale e di una qualsiasi decisione giurisdizionale, ma anche a fini investigativi. La Corte costituzionale distingue dunque un'utilizzazione probatoria, in funzione della decisione sul fatto oggetto della imputazione, e un'utilizzazione c.d. euristica, strumentale alle funzione investigativa o istruttoria, delle informazioni coperte da segreto.

Quello previsto dall'art. 202 cod, proc. pen. è un divieto più ampio che non attiene solo alla funzione probatoria delle informazioni illegittimamente acquisite. La prova inutilizzabile rimane tale: essa è, salvi i casi specifici previsti dalla legge (art. 202 cod. proc. pen.), tuttavia utilizzabile in chiave euristica, cioè strumentale alle funzione investigativa o istruttoria. Se la prova inutilizzabile non risulti destinata a giustificare in maniera costitutiva una qualche decisione o determinazione, la sua inutilizzabilità, pur persistente e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento (art. 191, comma 2), rimane senza ulteriori conseguenze, anche se le informazioni che possano trarsene vengano implicitamente impiegate per l'ammissione e la ricerca di altre valide prove: ciò che ne è preclusa, si osserva testualmente, è- come già affermato dalla Corte di cassazione proprio con la sentenza richiamata dalla Corte costituzionale (Sez. 6, n. 5457 del 12/09/2018, dep. 2019, Cosentino, Rv. 275029), solo l'utilizzazione a sostegno di una decisione o determinazione sul fatto controverso, a meno che non si tratti di informazioni di cui è preclusa qualsiasi utilizzazione, che ne comporti anche solo una comunicazione o diffusione.

Dunque, un principio chiaro, consolidato, reiteratamente affermato, di cui il ricorrente sembra non aver tenuto conto. Nel caso di specie, il ricorrente sovrappone i due profili di cui si è detto - inutilizzabilità probatoria ed utilizzabilità ai soli ulteriori fini investigativi di un atto di indagine probatoriamente inutilizzabile - e conseguentemente non distingue, rispetto alla decisione impugnata, tra:

a) conversazioni autorizzate in violazione di un divieto, inutilizzabili limitatamente al profilo probatorio, ma non anche in funzione strumentale ed investigativa;

b) intercettazioni ulteriori ed autonome, utilizzabili probatoriamente perchè autorizzate - in tutto o in parte - sulla base di elementi derivanti da conversazioni inutilizzabili sul piano probatorio ma utilizzabili in chiave euristica.Né il ricorrente sembra aver tenuto conto di quanto il Tribunale ha specificato in punto di fatto e cioè che nella specie i gravi indizi di colpevolezza per i reati per i quali la misura è stata disposta sono stati fatti discendere dal contenuto di intercettazioni ambientali autorizzati da autonomi e motivati decreti. Ne discende l'inammissibilità del motivo di ricorso.

4. È inammissibile anche il terzo motivo di ricorso, relativo al giudizio di gravità indiziaria per il reato associativo. Rispetto ad una motivazione in cui il Tribunale, dopo aver esaminato il senso e la portata dei molteplici fatti posti a fondamento dei reati fine, ha, da una parte, ritenuto sussistente sul piano oggettivo una struttura organizzata volta alla commissione di una serie indeterminata di delitti e, dall'altra, chiarito le modalità operative e la composizione soggettiva del gruppo criminale, nulla di specifico è stato dedotto, essendosi il ricorrente limitato a riportare il testo della memoria prodotta in sede di riesame ed a porlo a confronto con la motivazione del provvedimento impugnato, riproponendo le stesse argomentazioni - relative ai singoli reati fine - già portate alla cognizione del Tribunale e sostanzialmente sollecitando alla Corte una diversa valutazione dei fatti posti a fondamento del titolo cautelare.

5. È invece fondato il quarto motivo di ricorso nei limiti di cui si dirà. Al di là delle generiche affermazioni relative ai capi 7)- 11)- 51)- 52)- 80)- 89) 90)- 91)-94)-, in ragione delle quali il motivo di ricorso rivela la sua strutturale inammissibilità, si è già detto di come, quanto ad alcuni fatti corruttivi, secondo l'indagato non vi sarebbe prova dell'accordo illecito tra il privato- che avrebbe consegnato il denaro a Infantino il quale lo avrebbe "girato" al pubblico ufficiale Ivan Emanuele- e il pubblico funzionario della Motorizzazione civile di Pistoia che sarebbe stato corrotto dallo stesso Ivan Emanuele per il compimento dell'atto oggetto del merci mon io.

In particolare, dalla lettura dei capi 50)- 78)- 88) emerge come, secondo la prospettazione accusatoria - recepita dal Tribunale-, il patto corruttivo sarebbe intercorso - attraverso la mediazione di Infantino e con il coinvolgimento di Ivan Emanuele - tra il privato ed il pubblico funzionario esaminatore che, su indicazione dello stesso Ivan Emanuele, formava i falsi certificati di idoneità per il conseguimento delle patenti. Un patto corruttivo, a struttura complessa, che avrebbe coinvolto il pubblico esaminatore che, per effetto della condotta di Infantino e Emanuele Ivan - quest'ultimo, a sua volta, pubblico ufficiale infedele-, compiva l'atto contrario ai doveri d'ufficio.

Il Tribunale, dopo aver riportato il contenuto di alcune conversazioni telefoniche comprovanti il fatto che Infantino, nel corso delle trattative con il corruttore- il candidato all'esame-, specificò come la somma di denaro richiesta fosse destinata a corrompere un pubblico agente, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza del fatto corruttivo, cioè - parrebbe di comprendere- dell'effettivo coinvolgimento anche del funzionario cui Emanuele Ivan si sarebbe rivolto (cfr., in particolare, pag. 38 dell'ordinanza impugnata con riguardo al capo 50; considerazioni più stringate simili sono compiute a pag. 40 per il capo 78) e a pag. 42 per il capo 88).

Si tratta di un ragionamento obiettivamente sincopato. Rispetto al dato testuale dell'imputazione provvisoria, di cui si è già detto, non è infatti chiaro nel ragionamento del Tribunale:

a) fra chi, al di là della dazione di denaro, sia intercorso il patto corruttivo e, in particolare, se il patto coinvolgesse o meno un altro pubblico agente, diverso da Emanuele Ivan;

b) quale sia stato l'atto contrario ai doveri d'ufficio oggetto del patto;

c) chi abbia compiuto l'atto in questione e, in particolare, se detto atto sia stato compiuto dallo stesso Ivan Emanuele o dall'altro pubblico ufficiale a cui Ivan Emanuele si sarebbe rivolto. Una motivazione poco chiara in ordine alla prova del patto corruttivo, alla sua struttura, alla sua composizione soggettiva, alla correlazione sinallagmatica tra promessa o dazione di denaro e compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio. Né è chiaro nel ragionamento del Tribunale quale sia il ruolo di Ivan Infantino, se questi, al di là del prospettato ruolo di collegamento inquinante tra corruttore e pubblico agente corrotto, abbia compiuto un atto ovvero abbia venduto la sua funzione. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente ai fatti di corruzione in questione.

6. Il Tribunale, sulla base di quanto indicato, formulerà un nuovo giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati indicati e procederà, all'esito, ad un nuovo giudizio sulle esig