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Sentenza — n. 3670/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3670/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3670/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l'intervenuta prescrizione in ordine al reato di millantato credito contestato al capo A), condannando Vicidomini per il reato di tentata corruzione, previa diversa qualificazione del reato di tentata concussione contestato al capo B).

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 3670/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La parte civile, Antonio Gargiulo, ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte, chiedendo la conferma delle statuizioni civili.

Parole chiave

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corruzione concussione azione civile commutazione della pena pecuniaria risarcimento per atto illecito tentata truffa
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Vicidomini Salvatore, nato a Lettere il 19/2/1953 avverso la sentenza del 18/10/2017 emessa dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo. udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avvocato Domenico Nicolas Balzano che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l'intervenuta prescrizione in ordine al reato di millantato credito contestato al capo A), condannando Vicidomini per il reato di tentata corruzione, previa diversa qualificazione del reato di tentata concussione contestato al capo B).

2. Avverso la suddetta sentenza, Salvatore Vicidonnini ha proposto due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla riqualificazione del reato contestato sub B) nella diversa fattispecie di tentata corruzione. Sostiene il ricorrente, infatti, che il fatto doveva essere correttamente qualificato come un tentativo di millantato credito, posto che le richieste di denaro erano sempre state avanzate sul presupposto di dover remunerare pubblici funzionari, al fine di far ottenere alla persona offesa i necessari titoli abilitativi per la realizzazione di alcune serre, nonché per garantire la celere esecuzione dei lavori.

Peraltro, la diversa qualificazione del reato sarebbe del tutto priva di motivazione, posto che la sentenza della Corte di appello si limita a dar atto della riqualificazione in tentata corruzione, sul presupposto che tale inquadramento risulterebbe più aderente ai fatti, senza specificare in concreto le ragioni di tale soluzione. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza nella determinazione della pena, nonché la mancanza di motivazione in ordine ai parametri di valutazione impiegati.

3. La parte civile, Antonio Gargiulo, ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte, chiedendo la conferma delle statuizioni civili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, pur dovendosi rilevare la sopravvenuta prescrizione del reato.

2. Occorre preliminarmente riassumere i fatti per come accertati nelle concordi sentenze di merito dalle quali risulta che la persona offesa, Antonio Gargiulo, aveva incaricato Vicidomini per la progettazione di alcune serre. L'odierno imputato si faceva informalmente coadiuvare da Ciro Del Sorbo - condannato per i medesimi fatti e deceduto nelle more del giudizio di appello - che, in qualità di geometra in servizio presso l'Ufficio tecnico comunale, proponeva un suo diretto coinvolgimento nel seguire la pratica amministrativa. I predetti Vicidomini e Del Sorbo rappresentavano in più occasioni a Gargiulo la necessità di corrompere pubblici funzionari, al fine di ottenere il rilascio delle autorizzazioni amministrative, richiedendo a tal fine la somma di €100.000 e proponendosi quali meri intermediari.

Il Gargiulo, dopo aver negato la dazione richiesta, provvedeva a sostituire Vicidomini con altro tecnico e, subito dopo, Del Sorbo e Vicidomini si recavano presso il Gargiulo, reiterando le richieste di denaro. In tale occasione, tuttavia, Del Sorbo non si limitava a rappresentare la necessità di corrompere funzionari non meglio identificati, bensì formulAelle minacce esplicite. Nella sentenza di primo grado, infatti, si precisa che il Del Sorbo, spalleggiato da Vicidonnini, affermava che se Gargiulo non avesse dato la somma richiesta, loro avrebbero ostacolato l'esecuzione dei lavori. 2.1.

A fronte di tali elementi fattuali, la Corte di appello ha ritenuto di riqualificare la condotta in termini di tentata corruzione, anziché tentata concussione. Tale soluzione, tuttavia, non è stata in alcun modo motivata, posto che nella sentenza impugnata non si indicano le ragioni poste a sostegno della diversa qualificazione, né è stata data risposta al motivo di appello con il quale si intendeva conseguire la derubricazione della fattispecie in quella di tentato millantato credito. In buona sostanza, quindi, il giudice di appello ha riqualificato l'imputazione sia con riguardo a quella recepita in primo grado, sia con riguardo alla diversa prospettazione proposta dalla difesa, senza fornire alcuna motivazione a sostegno della soluzione recepita.

Ne consegue la sussistenza del vizio di mancata motivazione dedotto dal ricorrente. 2.2. A fronte della fondatezza del ricorso, occorre rilevare l'intervenuta prescrizione, anche tenendo conto dei periodi di sospensione della prescrizione pari a circa 11 mesi, posto che i fatti risalgono al mese di settembre del 2009. Anche considerando la prescrizione per il più grave reato di tentata concussione, infatti, il termine massimo è pari a dieci anni e, quindi, risulta ampiamente decorso.

3. L'intervenuta prescrizione comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali, mentre, per le statuizioni sulle questioni civili occorre disporre il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio. Così deciso il 18 gennaio 202