Cassation court dismisses appeal against drug possession conviction for one brother but allows it for the other due to lack of factual participation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially annulled the second-instance judgment regarding Jacopo Maciocchi, declaring him innocent of the drug possession charge, while dismissing Lorenzo Maciocchi's appeal. The brothers were convicted for jointly possessing 80.85 grams of cocaine, with evidence showing Jacopo threw a small packet while Lorenzo's larger stash was found hidden in his pants. The court ruled that Jacopo's liability could not be inferred merely from his presence with his brother, whereas Lorenzo's appeal failed due to insufficient grounds for overturning the conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The presumption of complicity based solely on physical proximity is invalid without corroborating evidence, and generic sentencing reviews are inadmissible when the penalty falls within the statutory minimum.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Maciocchi Jacopo nato a Roma il 7/8/1984 Maciocchi Lorenzo nato a Roma il 6/7/1976 avverso la sentenza del 21 aprile 2021 emessa dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Elisabetta Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Latina, in sede di giudizio abbreviato, con la quale Jacopo Maciocchi e Lorenzo Maciocchi sono stati dichiarati responsabili dell'illecita detenzione, in concorso tra loro, di gr. 80,85 di cocaina, e condannati alla pena ritenuta di giustizia.
2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di Jacopo Maciocchi e Lorenzo Maciocchi, avv. Pasquale Cardillo Cupo, deducendo quattro motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Con i primi due motivi, deduce, in relazione alla sola posizione di Jacopo Maciocchi, i vizi cumulativi di violazione di legge, di travisamento della prova e di illogicità della motivazione in relazione al ritenuto concorso nel reato. Risulta, infatti, dal verbale di arresto dei due imputati, che Jacopo Maciocchi, mentre camminava insieme al fratello Lorenzo, alla vista degli operanti, gettava a terra un involucro contenente un grammo di cocaina.
Solo all'esito della perquisizione di Lorenzo Maciocchi gli operanti rinvenivano, occultati negli slip, gr. 80,85 di cocaina. La partecipazione di Jacopo Maciocchi a tale detenzione, negata dallo stesso Lorenzo Maciocchi, è stata desunta dalla sola circostanza che lo stesso si trovava in compagnia del fratello. La motivazione della sentenza è, inoltre, illogica in quanto, senza considerare le dichiarazioni rese da Lorenzo Maciocchi in merito all'estraneità ai fatti del fratello Jacopo, fonda la sua responsabilità su una presunzione tratta da una massima di esperienza erronea in forza della quale, secondo una regola di elementare prudenza, il detentore della droga aveva informato di ciò il fratello «quanto meno per responsabilizzarlo sulla delicatezza della vendita». 2.2 Con il terzo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di omessa motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio inflitto agli imputati, la cui quantificazione è stata giustificata dal solo richiamo all'art. 133 cod. pen. 2.3 Con il quarto motivo deduce i vizi di vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato sulle sole considerazioni concernenti la quantità e qualità della sostanza stupefacente, nonché sul comportamento degli imputati che non hanno fornito alcuna informazione utile all'individuazione dei personaggi dediti al traffico delle sostanze stupefacenti con i quali sarebbero collegati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è parzialmente fondato limitatamente ai motivi relativi alla posizione di Jacopo Maciocchi nei cui confronti la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per non aver commesso il fatto. Con riferimento alla posizione di Lorenzo Maciocchi, va, invece, dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi dedotti.
2. I primi due motivi di ricorso sono fondati. La sentenza impugnata, con motivazione carente ed a tratti illogica, ha ritenuto il concorso di Jacopo Maciocchi nell'illecita detenzione della sostanza stupefacente, rinvenuta indosso al fratello, unitamente al bilancino di precisione, sulla base sia del comportamento dell'imputato che di una asserita massima di esperienza in forza della quale si è presunto che Lorenzo Maciocchi avesse informato il fratello della detenzione della sostanza «quanto meno per responsabilizzarlo sulla delicatezza della vendita della sostanza che aveva seco.» Va, peraltro, aggiunto che entrambe le sentenze hanno ritenuto inverosimili le dichiarazioni autoaccusatorie ed ampiamente liberatorie rese da Lorenzo Maciocchi.
Ad avviso del Collegio, la sentenza impugnata non ha fatto buon governo della disciplina in tema di prova indiziaria (art. 192, comma 2, cod. proc. pen.) avendo utilizzato una mera congettura, e non una massima di esperienza, per desumere dal fatto noto relativo al possesso da parte di Lorenzo Maciocchi di un grammo di cocaina, la sua partecipazione a titolo di concorso nella detenzione della busta di cellophane contenente gr. 80,85 di cocaina, rinvenuta occultata negli slip del fratello. Ciò che, infatti, distingue le massime di esperienza dalle mere congetture è il fondamento del giudizio ipotetico, solo nel primo caso basato sulrid quod plerumque accidit".
Questa Corte ha affermato, al riguardo, che le massime di esperienza sono dei giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze ma autonomi da esse, e valevoli per nuovi casi, e vanno distinti dalle congetture, cioè ipotesi non fondate sulrid quod plerumque accidit" e, quindi, insuscettibili di verifica empirica (Sez. 5, n. 25616 del 24/05/2019, Devona, Rv. 277312). In ragione di ciò, si è ritenuta affetta dal vizio di illogicità e di carenza della motivazione, sindacabile in sede di legittimità, la decisione del giudice di merito che, in luogo di fondare la sua decisione su massime di esperienza, utilizzi semplici congetture od anche una pretesa regola generale che risulta priva di una pur minima plausibilità (in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Romano, Rv. 281385;
Sez. 6, n. 6582 del 13/11/2012, dep. 2013, Cerrito, Rv. 254572). Ritornando al caso in esame, la sentenza impugnata ha considerato quale massima di esperienza una mera congettura, priva di quel fondamento generalizzato idoneo ad elevarla a criterio fondante, in alternativa alle regole scientifiche, del giudizio inferenziale (Sez. 5, n. 5209 del 11/12/2020, dep. 2021, Ottino, Rv. 280408 - 02; Sez. 5, n. 17231 del 17/01/2020, Mazza, Rv. 279168). A fronte di un'alternativa plausibile spiegazione della condotta dell'imputato, riscontrata dalle dichiarazioni del fratello e liquidata dalla Corte in ragione della sua inverosimiglianza, la sentenza impugnata ha ravvisato la fondatezza della tesi accusatoria ed il concorso di Jacopo Maciocchi senza individuarne il tipo di contributo, fondato esclusivamente sulla supposta previa informazione ricevuta dal fratello in merito alla detenzione della sostanza stupefacente, di per sé inquadrabile anche nella mera connivenza.
Ad avviso del Collegio, siffatta struttura argomentativa risulta affetta dai vizi di motivazione già segnalati ed in contrasto con la regola incentrata sul superamento di ogni ragionevole dubbio. Poiché non risultano disponibili ulteriori elementi di valutazione, diversi da quelli già valorizzati dai Giudici di merito e sottoposi:i alle censure difensive, non può che prendersi atto in questa sede della persistenza di un ragionevole dubbio non risolto e rafforzato dai vizi di motivazione incidenti sulla valutazione dell'ipotesi accusatoria. Ciò impone di addivenire, con riferimento alla sola posizione di Jacopo Maciocchi, ad una sentenza liberatoria, non avendo trovato conferma l'assunto del suo concorso nella illecita detenzione della sostanza stupefacente rinvenuta indosso al fratello.
La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio nei confronti di Jacopo Maciocchi per non aver commesso il Fatto.
3. Quanto alla posizione di Lorenzo Maciocchi, sono, invece, inammissibili per manifesta infondatezza e genericità il terzo ed il quarto motivo di ricorso, relativi al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), non ha ritenuto di concedere le circostanze attenuanti generiche in considerazione della gravità del reato e del comportamento processuale dell'imputato.
Va, al riguardo, ribadito che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).Ne consegue che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché può risultare all'uopo sufficiente anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole, quali i precedenti penali (cfr.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826) o la condotta serbata dall'imputato successivamente alla sua commissione e nel corso del processo (Sez. 3, n. 27964 del 19/03/2019, Rv. 276354). Va, infatti, considerato che la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile.
A tal fine, il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione su ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826) ovvero anche una motivazione fondata sull'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610). 3.1 Parimenti generica e, dunque, inammissibile è la censura, articolata con il terzo motivo di ricorso, di illegittimità del trattamento sanzionatorio.
La sentenza impugnata, infatti, con motivazione immune da vizi di legittimità, ha ritenuto congrua la pena determinata dal Giudice di primo grado in considerazione della gravità del reato, con riferimento al quantitativo di cocaina detenuto dall'imputato ed al numero di dosi ricavabili, e dell'intensità del dolo. Va, peraltro, evidenziato che nel caso in esame la pena è stata determinata nel minimo edittale cosicché, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tal caso non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288).
E' stato, infatti, precisato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 13:3 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).
4. All'inammissibilità del ricorso proposto da Lorenzo Maciocchi segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, il ricorrente va condannato al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Jacopo Maciocchi per non aver commesso il fatto. Dichiara inammissibile il ricorso di Maciocchi Lorenzo che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d