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Ordinanza — n. 3283/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses release request for European arrest warrant case due to procedural inadmissibility under new law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3283/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the release request inadmissible, mandating the case be returned to the clerk for formalities. The applicant argued that the transfer decision exceeded statutory time limits, but the court noted that the new law removed automatic expiration of detention for delays. Consequently, the court ruled that the procedural defect did not justify releasing the detainee pending the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 17, co. 2 legge n. 69/2005; Art. 22-bis legge n. 69/2005: The extension of decision timelines for European arrest warrant transfers under the new legislative framework precludes the automatic expiration of preventive detention measures due to delays.

Parole chiave

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European arrest warrant preventive detention expiration Cassazione inammissibilità legge 69/2005 tempo di decisione mandato d'arresto custodia cautelativa proroga della carcerazione espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 17, co. 2 legge n. 69/2005
d.l.vo n. 10 del 2 febbraio 2021
Art. 22-bis legge n. 69/2005
Art. 279 cod. proc. pen.
la competenza comunque a decidere sull'istanza di revoca non è più regolata dall'art. 279 cod. proc. pen., essendo stata prevista la esclusiva competenza della Corte di appello ed essendo stata espressamente esclusa l'applicabilità dell'art.
Art. 9, comma 5 della legge n. 69/2005
pen alla materia delle misure cautelari collegate alla ricezione del mandato di arresto europeo (ex art. 9, comma 5, della citata I.
art. 279 cod. proc. pen
la competenza comunque a decidere sull'istanza di revoca non è più regolata dall'art. 279 cod. proc. pen., essendo stata prevista la esclusiva competenza della Corte di appello ed essendo stata espressamente esclusa l'applicabilità dell'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sull'istanza proposta dall'avv. Chiara Teresa, difensore di Missaoui Thameir, nato in Tunisia il 28/05/1989 Con la quale si chiede l'immediata liberazione di Missaoui Thamer per il decorso del termine previsto dall'art. 21 della legge 69/2005 udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso; udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità. PREMESSO che la Corte di appello di Palermo ha disposto con sentenza depositata in data 27 dicembre 2021 la consegna di Thamelr Missaoui alle competenti Autorità della Germania, in relazione al nn.a.e. emesso il 13 febbraio 2014 dal Tribunale Amtsgericht di Cheminitz di (Germania) per il reato di rapina commesso in data 5 ottobre 2013;che avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello, il difensore di fiducia di Thameiér Missaoui ha proposto ricorso per cassazione, per la cui decisione è stata fissata l'udienza del 26 gennaio 2022;

RILEVATO Che con l'istanza di scarcerazione si deduce violazione di legge in relazione all'art.17, co.2 legge n.69/2005, come novellato dal d.l.vo n. 10 del 2 febbraio 2021, perchè la decisione sull'esecuzione del mandato è stata emessa in data 22 dicembre 2021 e quindi oltre il termine di giorni quindici dall'esecuzione della misura cautelare intervenuta il giorno 18 novembre 2021, prorogato per ulteriori giorni dieci dalla Corte di appello ai sensi del comma 2-bis del medesimo articolo, e scaduto in data 13 dicembre 2021; RITENUTO Che con le nuove disposizioni normative di cui all'art. 22-bis, introdotto dal citato d.lgs. n.10/21 e con l'abrogazione dell'art. 21 della citata I. n.69/2005 che prevedeva la perdita di efficacia della misura cautelare nel caso di inosservanza del termine previsto dall'art. 17 per la decisione sulla consegna da parte della corte di appello, sono state diversamente disciplinate le conseguenze del ritardo nell'adozione della decisione definitiva sulla richiesta di consegna, non essendo più prevista la caducazione automatica della misura cautelare, ma essendo stato rimesso alla corte di appello il potere-dovere di revoca della custodia cautelare, secondo delle diverse scansioni temporali che sono state non solo prolungate oltre la scadenza dei più brevi termini previsti dall'art. 17, commi 2 e 2-bis, riferiti sempre ai tempi di decisione della Corte di appello, ma che soprattutto si differenziano da quelle previgenti perché riguardano ora anche la fase davanti alla Corte di cassazione, essendo riferite alla decisione "definitiva" sulla richiesta di consegna; che a seguito delle nuove disposizioni di cui all'art. 22 bis cit. la competenza comunque a decidere sull'istanza di revoca non è più regolata dall'art. 279 cod. proc. pen., essendo stata prevista la esclusiva competenza della Corte di appello ed essendo stata espressamente esclusa l'applicabilità dell'art. 279 cod. proc. pen alla materia delle misure cautelari collegate alla ricezione del mandato di arresto europeo (ex art. 9, comma 5, della citata I. n.69/2005, come modificato dal d.l.vo n. 10 del 2 febbraio 2021); rilevato che il decorso del diverso termine di giorni sessanta dall'esecuzione della misura cautelare prima della decisione definitiva sulla richiesta di consegna, ai sensi del comma 1 dell'art. 22-bis, non ha comunque alcun effetto caducatorio della custodia cautelare in atto, essendo previsti solo degli obblighi di comunicazione al Ministero della Giustizia;

P.Q.M.

Dichiara l'inammissibilità dell'istanza. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Ric Amoro Pierluig. Di Stefano DEPOSITATO IN C