Sentenza — n. 3168/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catanzaro rigettava l'appello cautelare proposto da Antonio Grillo avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro del 23 novembre 2020, che aveva, a sua volta, respinto la sua istanza volta ad ottenere la declaratoria dell'inefficacia della misura cautelare carceraria per la mancata ripetizione dell'interrogatorio di garanzia. Il Tribunale dava atto che l'indagato, a seguito di fermo, era stato sottoposto alla misura cautelare per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 dal giudice del luogo, dichiaratosi incompetente, e che la misura cautelare era stata poi adottata dal Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro, senza procedere alla rinnovazione dell'interrogatorio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 27 cod. proc. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 302 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 3168/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Secondo il consolidato principio di diritto, richiamato anche dalla ordinanza impugnata, le misure cautelari disposte, a norma dell'art. 27 cod. proc. pen., da un giudice, dichiaratosi contestualmente o successivamente incompetente, non perdono efficacia per il mancato espletamento di un nuovo interrogatorio di garanzia da parte del giudice competente il quale abbia emesso nel termine stabilito una propria ordinanza, sempre che non siano stati contestati all'indagato o all'imputato fatti nuovi ovvero il provvedimento non sia fondato su indizi o su esigenze cautelari in tutto o in parte diversi rispetto a quelli posti a fondamento dell'ordinanza emessa dal giudice incompetente (Sez.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Grillo Antonio, nato a Vibo Valentia il 04/10/1978 avverso la ordinanza del 13/4/2021 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. Giovanni Sisto Vecchio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catanzaro rigettava l'appello cautelare proposto da Antonio Grillo avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro del 23 novembre 2020, che aveva, a sua volta, respinto la sua istanza volta ad ottenere la declaratoria dell'inefficacia della misura cautelare carceraria per la mancata ripetizione dell'interrogatorio di garanzia. Il Tribunale dava atto che l'indagato, a seguito di fermo, era stato sottoposto alla misura cautelare per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 dal giudice del luogo, dichiaratosi incompetente, e che la misura cautelare era stata poi adottata dal Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro, senza procedere alla rinnovazione dell'interrogatorio.
Secondo il Tribunale, veniva in applicazione il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 39618 del 2001, secondo il quale era necessaria la ripetizione dell'interrogatorio di garanzia in caso di misure applicate nell'ipotesi dell'art. 27 cod. proc. pen. solo in presenza di nuove contestazioni o di un diverso quadro indiziario o cautelare (nel caso in esame, ritenuti non ricorrenti). In particolare, il Tribunale riteneva che le dichiarazioni accusatorie rese da una dei coindagati, Oksana Verman, richiamate nel provvedimento cautelare definitivo, non avessero mutato il quadro indiziario a carico dell'appellante (in ordine sia all'esistenza dell'associazione sia alla partecipazione ad essa del Grillo): la donna aveva parlato dell'appellante, che aveva riconosciuto in fotografia, come uno dei soggetti del ristorante di San Calogero che collaboravano con Salvatore Pititto nell'organizzazione dei traffici di droga.
Queste dichiarazioni non introducevano alcun elemento nuovo ed erano meramente confermative del quadro indiziario precedente. Il Tribunale richiamava la decisione della Corte di cassazione assunta in tal senso anche per altra posizione (Sez. 6, n. 2715 del 2018, Lo Schiavo Fortunato), alla quale non facevano velo le diverse conclusioni a cui erano pervenute altri provvedimenti del medesimo filone (Sez. 6, n. 2057 del 2020, Paladino Salvatore e la decisione del Tribunale del riesame nei confronti di Rocco Iannello del 2019), in quanto relativi ad indagati per i quali le dichiarazioni accusatorie in esame erano più specifiche sui fatti addebitati.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Vizio di motivazione in relazione alla violazione dell'art. 302 cod. proc. pen. Il provvedimento impugnato contiene insostenibili contraddizioni interne e macroscopiche omissioni. A fronte della ritenuta irrilevanza del narrato della Verman, il Tribunale ha specificato che la donna aveva consentito l'identificazione del ristorante di proprietà dei Grillo quale luogo di incontro per la pianificazione dei traffici illeciti in concorso con Salvatore Pititto, aveva riconosciuto il ricorrente e aveva indicato elementi per la identificazione di taluni reati-fine. Era stato lo stesso Giudice per le indagini preliminari, nell'emettere la ordinanza definitiva a riconoscere la rilevanza delle dichiarazioni della Vernnan, che avevano confermato la fondatezza del costrutto accusatorio per il reato associativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
2. Secondo il consolidato principio di diritto, richiamato anche dalla ordinanza impugnata, le misure cautelari disposte, a norma dell'art. 27 cod. proc. pen., da un giudice, dichiaratosi contestualmente o successivamente incompetente, non perdono efficacia per il mancato espletamento di un nuovo interrogatorio di garanzia da parte del giudice competente il quale abbia emesso nel termine stabilito una propria ordinanza, sempre che non siano stati contestati all'indagato o all'imputato fatti nuovi ovvero il provvedimento non sia fondato su indizi o su esigenze cautelari in tutto o in parte diversi rispetto a quelli posti a fondamento dell'ordinanza emessa dal giudice incompetente (Sez.
U, n. 39618 del 26/09/2001, Zaccardi, Rv. 219975). Con altro arresto di questa Corte (Sez. 6, n. 2715 del 08/11/2017, dep. 2018), richiamato anch'esso dal Tribunale ed emesso con riferimento alla posizione di altro coindagato (Loschiavo Fortunato), è stato inoltre specificato come per "fatti nuovi," ai fini del sopra indicato principio, debbano intendersi quelli che siano idonei ad incidere significativamente sulla conformazione dell'episodio addebitato, perché diverso o ulteriore, tanto da necessitare l'esercizio del diritto di difesa da espletarsi tramite l'interrogatorio di garanzia.
Sotto questo aspetto le dichiarazioni rese da altri soggetti indagati o imputati nello stesso procedimento, non si differenziano, quanto ad irrilevanza sul punto, dalle dichiarazioni rese dallo stesso indagato durante l'interrogatorio di garanzia; e così come tali dichiarazioni, eventualmente contenute a conferma nella ordinanza emessa dal giudice competente, non modificano nella sua essenza la ordinanza cautelare (Sez. 4, n. 13251 del 22/01/2004, Rv. 227953), analogamente è a dirsi rispetto alle dichiarazioni rese da altri soggetti meramente confermative del quadro indiziario già chiaramente delineato nella ordinanza.
La Suprema Corte ha significativamente osservato che se fosse sufficiente una singola dichiarazione a conferma (ma anche a smentita) del quadro indiziario, per far venir meno la identità del fatto, si perverrebbe alla illogica conseguenza di ritenere rilevante ogni dichiarazione astrattamente (ma non concretamente) idonea a modificare circostanze inconferenti rispetto alla complessità del quadro indiziario.3. Alla luce dell'analisi compiuta da parte del Tribunale della rilevanza delle dichiarazioni rese da Oksana Verman, in premessa sintetizzata, il ricorrente si è limitato a generiche censure, che contrastano solo assertivamente il dato fondante della decisione impugnata, ovvero che le suddette dichiarazioni non avessero introdotto "nuovi" elementi di fatto a carico dell'appellante e che fossero meramente confermative di dati già acquisiti e contestati con la prima ordinanza cautelare, già ampiamente sufficienti a provare il coinvolgimento dei soggetti indicati nelle attività delittuose.
4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 2 1/2021. Il Consigli re es