Criminal appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's formal renunciation of the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant formally renounced the proceedings. Although the appellant had initially challenged a detention order, they submitted a declaration on September 23, 2021, withdrawing the lawsuit. The court ruled that this renunciation, lacking specific new justifications, legally extinguished the right to pursue the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen; Art. 309 cod. proc. pen: A formal renunciation of a criminal appeal, if not justified by specific and functional reasons arising after the filing, renders the entire proceeding inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Stabile Alessandro, nato a Brindisi 1'11/11/1969 avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce dell'Il giugno 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
E DIRITTO rilevato che Alessandro Stabile ha interposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Tribunale di Lecce ha rigettato il riesame interposto ex art 309 cod. proc. pen avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Brindisi, con il quale al predetto è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato di concorso nel reato previsto dall'art 73 D.P.R. n. 309 del 1990 lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari rivendicate a sostegno della misura e in punto alla esclusiva adeguatezza della misura custodiale di maggior rigore; rilevato che il ricorrente con dichiarazione pervenuta il 23 settembre 2021 ha ritualmente rinunziato al ricorso; ritenuto in coerenza che va dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione per intervenuta rinunzia che, ove non giustificata da specifiche e funzionali ragioni sopravvenute al ricorso, porta con sé anche le pronunce di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per rinunzia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 12/10/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò Raddusa Stefan