Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's formal waiver of the appeal filed in September 2021.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant formally waived the recourse on September 20, 2021. Although the appellant initially challenged the lower court's decision regarding pre-trial detention based on factual qualification errors, the waiver rendered the subsequent procedural steps void. The court ruled that this waiver, lacking specific new justifications, automatically invalidated the proceedings and ordered the appellant to pay the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen; Art. 309 cod. proc. pen: A formal waiver of a cassation appeal, if not justified by specific and functional reasons arising after the filing, renders the entire subsequent procedural act inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da (5, Ranieri Giuseppe, nato a Varapodio il 28 gennaio 1961 avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 25 marzo 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, lin persona del Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
E DIRITTO rilevato che Giuseppe Ranieri ha interposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato il riesame interposto ex art 309 cod. proc. pen avverso il provvedimento del GIP del Tribunale locale, con il quale al predetto è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato per più fatti sanzionati ai sensi dell'ad 73 D.P.R. n. 309 del 1990 lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione ascritta ai fatti, da riportare all'alveo del comma 5 del citato art. 73; rilevato che il ricorrente con dichiarazione pervenuta il 20 settembre 2021 ha ritualmente rinunziato al ricorso; ritenuto in coerenza che va dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione per intervenuta rinunzia che, ove non giustificata da specifiche e funzionali ragioni sopravvenute al ricorso, porta con sé anche le pronunce di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per rinunzia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 12/10/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò Raddusa Stefano Mogini DEPOSITATO IN CANCELLERIIA IL