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Sentenza — n. 2623/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for recusation as late and generic, citing lack of specific investigative duty.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2623/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Francesco Bongiovanni's appeal against the appeal court's refusal of his judge recusation inadmissible. The court found the request untimely and the arguments generic, failing to meet the specific requirements of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court applied a monetary sanction to the appellant for the procedural failure.

Regesto Legislator

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Art. 36, comma 1; Art. 37, comma 1, lett. b; Art. 41 cod. proc. pen.: A request for recusation must be timely and specific; the appellate court may only gather necessary information to clarify specific claims, not conduct exploratory investigations based on generic suspicions.

Parole chiave

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judge recusation untimely appeal generic arguments Code of Criminal Procedure procedural sanction investigative duty appellate court ordinanze probatorie

Disposizioni normative citate

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Art. 36, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 37, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.
Art. 41 cod. proc. pen.
Nel procedimento ex art. 41 cod.
art. 41 cod. proc. pen
Nel procedimento ex art. 41 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Bongiovanni Francesco nato a Siracusa il 01/10/1959 avverso l'ordinanza del 08/04/2021 della Corte di appello di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Giovanni Di Leo che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, letta l'ordinanza della Corte di appello di Catania dell'8 aprile 2021 che dichiarava inammissibile la ricusazione proposta da Francesco Bongiovanni, persona offesa nel procedimento in epigrafe, nei confronti del giudice delle indagini preliminari Francesco Angelo Alligo rilevando che la istanza era tardiva e in ogni caso le ragioni addotte erano generiche e non consentivano di collocare la richiesta in alcuno dei casi di cui agli artt. 36, comma 1, o 37, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.; letto il ricorso avverso tale ordinanza che con unico motivo deduce la «omessa istruttoria dell'istanza»; letta la requisitoria del procuratore generale che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile osserva: - innanzitutto, il ricorso non contesta la decisione impugnata nella parte in cui riteneva tardiva la dichiarazione di ricusazione e ciò già rende il ricorso inammissibile; - in ogni caso, l'unico motivo è ictu °cui/ manifestamente infondato in quanto non vi era un obbligo di specifica "istruttoria" secondo le indicazioni della parte ricorrente cui spettava allegare gli elementi necessari alla decisione.

Nel procedimento ex art. 41 cod. proc. pen. la Corte di appello può solo assumere "informazioni", lì dove utili, al fine di chiarimento di puntuali prospettazioni dell'istante; non può, invece, partendo dai generici sospetti dell'istante su una possibile rete di relazioni occulte che coinvolgano anche il giudicante, svolgere una attività "esplorativa" di ricerca di elementi fattuali per fondare una ragione di ricusazione non previamente definita. Considerate le ragioni dell'inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen Il l'ere estensore il Presidente Pi Stefano Angelo Costanzo