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Sentenza — n. 2622/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2622/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2622/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 5/7/2021 la Corte di appello di Trieste ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione presentata da Alessio Attanasio nei confronti della dott.ssa Lionella Manazzone, magistrato di sorveglianza di Udine, e ha condannato il predetto al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 2622/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ha presentato ricorso Attanasio tramite il suo difensore. Con l'unico motivo denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all'irrogazione della condanna al pagamento della somma di denaro. La Corte aveva omesso di spiegare le ragioni della condanna al pagamento della somma di denaro, avendo indicato tale pronuncia come «conseguente» alla declaratoria di inammissibilità.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali sanzioni pecuniarie ammende per infrazione procedurale sanzione disciplinare dell'avvocato risarcimento per errore giudiziario procedura di ricusazione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Attanasio Alessio, nato il 16/07/1970 a Siracusa Avverso l'ordinanza del 05/05/2021 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5/7/2021 la Corte di appello di Trieste ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione presentata da Alessio Attanasio nei confronti della dott.ssa Lionella Manazzone, magistrato di sorveglianza di Udine, e ha condannato il predetto al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

2. Ha presentato ricorso Attanasio tramite il suo difensore. Con l'unico motivo denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all'irrogazione della condanna al pagamento della somma di denaro. La Corte aveva omesso di spiegare le ragioni della condanna al pagamento della somma di denaro, avendo indicato tale pronuncia come «conseguente» alla declaratoria di inammissibilità.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. E' stato più volte sottolineato che l'applicazione di una pena pecuniaria costituisce il risultato di una valutazione largamente discrezionale, la cui motivazione deve offrire un'adeguata spiegazione della determinazione sanzionatoria (Sez. 3, n. 41213 del 15/9/2015, Attanasio, Rv. 264989; Sez. 6, n. 23783 del 7/6/2012, Polak, Rv. 253045), che è emanata nell'esercizio di un potere disciplinare nei confronti di chi viola il dovere di non intralciare l'organizzazione giudiziaria e trova fondamento nell'esigenza di impedire istanze proposte a scopo defatigatorio (Sez. 3, n. 4651 del 13/1/2016, Meriani, Rv. 266277).

3. Nel caso di specie la Corte territoriale, pur dando conto delle ragioni dell'inammissibilità dell'istanza, si è limitata a disporre la sanzione come conseguenza di quella declaratoria, senza una motivazione in ordine all'esercizio del potere discrezionale e alla quantificazione della somma.

4. Di qui l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata in parte qua. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, che elimina. Così deciso il 7/12/2021 Il Consigliere estensore Massimo Ricciarelli Depositato