Italian Supreme Court dismisses late criminal appeal for being untimely and improperly signed by the client.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the expiration of the six-month statutory deadline and improper personal signature. The appellant, Angelo Schillaci, challenged a prior ruling regarding sentence execution and cumulation, arguing procedural errors despite the delay. The court rejected the appeal because the filing occurred well beyond the permissible time limit and violated the requirement for proper representation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis c.p.p.; Art. 613 c.p.p.: Appeals filed after the expiration of the six-month limitation period are inadmissible, and those personally signed by the detained appellant without proper authorization are void.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Schillaci Angelo nato a Campofranco il 09/11/1962 avverso la sentenza del 23/10/2018 della Corte di cassazione di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letto il ricorso proposto personalmente da Angelo Schillaci, detenuto in esecuzione pena, avverso la sentenza di questa Corte del 23/10/2018, depositata il 25/1/2019; rilevato che il condannato qualifica l'impugnazione quale ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. segnalando, tra le numerose doglianze riferite soprattutto all'ordine di esecuzione e cumulo di pena, anche degli errori della sentenza citata; ritenuto il ricorso inammissibile per tardività, essendo ampiamente decorso il termine di impugnazione di sei mesi dal deposito della sentenza, come previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., e, comunque, per esser stato sottoscritto personalmente dalla parte, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen.; ritenuto di dovere determinare la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo, valutate le ragioni della inammissibilità;
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende. Roma, così deciso il 7 dicembre 2021 Il Consigli nsore il Presidente Pierluig