Sentenza — n. 2401/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Paradiso Filippo, nato il 12 marzo 1966 a Matera avverso l'ordinanza del 1 luglio 2021 del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'infondatezza del ricorso uditi i difensori del ricorrente, avvocati Tognozzi e Laforgia, che hanno chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato anche in considerazione del mantenuto interesse del ricorrente alla definizione del ricorso in ragione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 314 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 314 cod. proc. pen, art. 319 cod. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 319-ter cod. pen; Sentenza — n. 2401/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Giova premettere che, successivamente alla impugnazione che occupa, la misura custodiale in origine disposta ai danni del ricorrente è stata dapprima sostituita, con applicazione dell'obbligo di dimora; con provvedimento del 4 novembre 2021 anche quest'ultima misura è stata revocata, sì che allo stato il Paradiso non risulta sottoposto ad alcun vincolo cautelare. Parte ricorrente ha tuttavia ritualmente ribadito innanzi alla Corte il proprio interesse alla definizione del ricorso di legittimità, ancorandone espressamente la relativa attualità al disposto di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen..
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Paradiso Filippo, nato il 12 marzo 1966 a Matera avverso l'ordinanza del 1 luglio 2021 del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'infondatezza del ricorso uditi i difensori del ricorrente, avvocati Tognozzi e Laforgia, che hanno chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato anche in considerazione del mantenuto interesse del ricorrente alla definizione del ricorso in ragione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 314 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
J. Filippo Paradiso impugna l'ordinanza descritta in epigrafe con la quale il Tribunale di Potenza ha confermato la misura custodiale di maggior rigore applicata dal G.I.P. del Tribunale locale in danno del suddetto, gravemente indiziato del reato di cui agli artt. 110, 319-ter in relazione all'art. 319 cod. pen. In particolare, l'indagato, funzionario della Polizia di Stato, in concorso con l'avvocato Pietro Amara, avrebbe corrotto, in uno ad altri soggetti, Carlo Maria Capristo, magistrato, con funzioni dapprima di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani e poi di titolare del medesimo ufficio presso il Tribunale di Taranto, stipulando, nel 2015, un patto illecito che prevedeva da un lato, da parte del Capristo, il generale asservimento delle proprie funzioni, dapprima svolte a Trani e poi a Taranto, alle esigenze e agli interessi dei citati corruttori e, dall'altro, quale compenso pattuito in cambio di siffatto asservimento, l'opera di pressione e sensibilizzazione - realizzata dall'Amara e dal ricorrente presso diversi soggetti politici o titolari di ruoli istituzionali- funzionale a garantire al corrotto la sua nomina a procuratore di Taranto, incarico conferitogli nel 2016.
Nel ricorso si lamenta: - vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 291, primo comma, e 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. avendo la Procura trasmesso fuori termine alcuni atti contenenti emergenze indiziarie favorevoli al ricorrente (segnatamente gli interrogatori di garanzia dei coindagati Amara, Nicoletti e Ragno, utili al fine di rimarcare l'estraneità del Paradiso alle condotte contestate); - vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali in relazione alla eccepita e non riconosciuta incompetenza territoriale del Tribunale di Trani in favore di quella del Tribunale di Roma; - vizio di motivazione e violazione di legge avuto riguardo alla ritenuta configurabilità del concorso del ricorrente nella corruzione in atti giudiziari contestata al capo C) della rubrica, mancando ogni riferimento indiziario alla esistenza del patto corruttivo assertivamente stipulato a Trani tra l'Amara e il Capristo e al ruolo comunque svolto dal Paradiso rispetto a tale illecita negoziazione e avendo il Tribunale per un verso trascurato di considerare che il ruolo di concorrente eventuale nel reato di corruzione non può ascriversi a soggetto rimasti estranei al patto illecito e coinvolti solo nella fase di esecuzione dell'accordo corruttivo, per altro verso paventato un coinvolgimento del Paradiso non solo come intermediario e collaboratore dell'Amara ma quale soggetto immediatamente interessato dalla realizzazione del relativo programma illecito per conseguire un interesse immediato e diretto dalla realizzazione dello stesso, ricostruzione resa in difformità dalle emergenze indiziarie e dalla stessa prospettazione accusatoria formalizzata nel capo di imputazione;- violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alle esigenze cautelari, ritenute con motivazione iperbolica e apparente oltre che meramente congetturale quanto al ritenuto inquinamento probatorio e all'evidenza incompleta in punto di concretezza e attualità del rischio di recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita l'accoglimento.
2. Giova premettere che, successivamente alla impugnazione che occupa, la misura custodiale in origine disposta ai danni del ricorrente è stata dapprima sostituita, con applicazione dell'obbligo di dimora; con provvedimento del 4 novembre 2021 anche quest'ultima misura è stata revocata, sì che allo stato il Paradiso non risulta sottoposto ad alcun vincolo cautelare. Parte ricorrente ha tuttavia ritualmente ribadito innanzi alla Corte il proprio interesse alla definizione del ricorso di legittimità, ancorandone espressamente la relativa attualità al disposto di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen..
Ne consegue che il perimetro della cognizione devoluta alla Corte per effetto della descritta dinamica processuale risulta ora circoscritto al solo scrutinio del terzo motivo di ricorso. Le altre doglianze prospettate (inerenti l'eccepita incompetenza territoriale, la sopravvenuta inefficacia del titolo in ragione del combinato disposto di cui ai commi 5 e 10 dell'art 309 cod. proc. pen e il riscontro delle esigenze cautelari), esulano, infatti, dal fuoco delle disposizioni da considerare nell'ottica riparatoria di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc pen. che attualmente legittima lo scrutinio del ricorso: la disposizione in questione, infatti, circoscrive il relativo diritto ai soli casi di misura custodiale annullata con decisione irrevocabile per l'accertata insussistenza, ab origine, dei presupposti fondanti la misura ai sensi degli artt. 273 e 280 del codice di rito.
3. Ciò premesso, il provvedimento impugnato merita la conferma per la infondatezza dell'unica doglianza ancora attuale, diretta a contestare la gravità indiziaria inerente il concorso nella corruzione in atti giudiziari di cui al capo c) della rubrica ascritto al ricorrente, attinta dall'impugnazione prospettando i vizi di cui alle lettere b),e), dell'art. 606 cod. proc. pen..
4. Secondo il Tribunale, tramite il patto illecito stipulato tra Amara, Paradiso e Capristo, quest'ultimo si sarebbe impegnato ad asservire integralmente la propria funzione giudiziaria agli interessi personali dei terzi corruttori, garantendo e realizzando condotte connotate da antidoverosità ma anche atti conformi o comunque non contrari ai relativi doveri, destinati a espandersi nel tempo risultando comunque riconducibili unitariamente sempre al medesimo accordo illecito. In cambio, i due corruttori avrebbero assicurato al Capristo un'opera di intermediazione e sensibilizzazione presso i relativi canali istituzionali, funzionale alla nomina del suddetto a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, incarico conferitogli nel 2016.
Il sinallagma illecito avrebbe inoltre avuto ulteriore corso trovando sponda nel nuovo incarico direttivo assunto dal Capristo, avendo quest'ultimo continuato ad asservire la propria funzione agli interessi dei due corruttori anche presso la sede tarantina, ricevendo ulteriori utilità. 5.Nella ricostruzione privilegiata dai Giudici della cautela, l'intera vicenda corruttiva avrebbe un portato unitario. In particolare, le emergenze indiziarie porterebbero a un'unica, permanente, ipotesi di corruzione ex art. 319-ter cod. pen., configurata in termini di corruzione propria ( all'interno della quale risulterebbero assorbiti anche contegni tipicamente riconducibili all'art. 318 dello stesso codice), nell'ambito della quale l'agire illecito riferibile al soggetto qualificato e le singole dazioni eventualmente effettuate, sinallagmaticamente connesse all'esercizio della pubblica funzione, si sarebbero atteggiate a momenti consumativi dell'originario accordo illecito raggiunto a Trani, anche quando cronologicamente successivi all'assunzione dell'incarico presso la Procura di Taranto.
E in questa cornice viene dato coerente rilievo al tenore del patto sin dalla sua costituzione, mettendosi in evidenza che il Capristo, in cambio della citata opera di sensibilizzazione, attraverso alcune condotte anche contrarie ai propri doveri, avrebbe dovuto favorire l'Amara per consentire allo stesso di accreditarsi presso i vertici dell'ENI quale interlocutore privilegiato della Procura all'epoca diretta dal Ancora, vengono messi in risalto gli elementi logici destinati a dare conto della esecuzione del detto patto illecito. Ciò sia sul versante degli agiti illeciti ascritti al soggetto qualificato (in particolare, dal foglio 14 vengono segnalati gli " anomali" atti di gestione realizzati dal Capristo in relazione agli esposti pervenuti alla Procura di Trani diretti a denunziare un apparente complotto tramato ai danni dell'amministratore dell'epoca di ENI, apparentemente anonimi ma redatti per contro dallo stesso Amara, come dal suddetto coindagato confessato, e altrettanto falsi nel relativo contenuto); sia in relazione all'operazione di intermediazione realizzata dal duo Amara/Paradiso al fine di garantire al Capristo la nomina a Procuratore di Taranto ( avuto riguardo in particolare all'operato del ricorrente viene dato un rilevante spazio argomentativo dal foglio 31); sia, infine, in punto alla ulteriore evoluzione assunta dal rapporto illecito in questione una volta acquisita dal Capristo tale ultima carica (in particolare, quest'ultimo, sempre alla luce dell'originario accordo, ricevendo ulteriori utilità - gli incarichi professionali conferiti all'avvocato Ragno, legato al corrotto da rapporti di radicata amicizia- avrebbe favorito, alla stessa stregua di quanto già accaduto con l'ENI a Trani, l'attività professionale di Amara, garantendogli nuove prospettive professionali presso l'ILVA nonché un ombrello di copertura per le attività di impresa direttamente seguite dall'Amara, non a caso trasferite a Martinafranca dopo la nomina più volte citata). 6.11 ricorso, a ben vedere, non contrasta tale ricostruzione di fondo.
Né, per altro verso, si confronta con la dovuta specificità rispetto alle condotte, riferite al Paradiso, immediatamente funzionali al conferimento della carica di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani conferita nel 2016 al Capristo, come detto descritte con puntualità dal provvedimento impugnato; argomentazioni, queste, il cui portato non risulta in alcun modo smentito dal neutro tenore delle dichiarazioni del Ferraro (riportate dal foglio 19 dell'impugnazione). Si contestai piuttosto, anche in punto di diritto, la tenuta motivazionale della decisione impugnata nel confermare la configurabilità del concorso del ricorrente nel rapporto illecito di matrice corruttiva essenzialmente occorso tra Capristo e Amara, rivendicando l'assenza di elementi indiziari che possano validare l'ipotesi di una diretta partecipazione del Paradiso al patto illecito stipulato in origine tra i primi due; in coerenza, si adduce la non configurabilità del concorso nella corruzione da parte di un soggetto che al più si sarebbe attivato solo nella fase di esecuzione dei relativi impegni illeciti (la più volte citata attività di sensibilizzazione, realizzata in vario modo dal ricorrente, su sollecitazione dell'Amara).
7. Il provvedimento impugnato, letto nel suo complessivo tenore alla luce del perimetro cognitivo che connota l'attuale fase cautelare, regge l'urto delle censure prospettate, in parte qua, dal ricorso. In particolare, ad avviso della Corte, dal provvedimento impugnato emerge l'indicazione di una serie di elementi fattuali che, allo stato degli atti, sul piano della valutazione logica correlata alla verifica della gravità indiziaria, consentono di affermare, senza manifeste incongruenze, che il ruolo svolto dal Paradiso nella vicenda che occupa non ebbe ad assumere un mero contenuto esecutivo rispetto ad uno dei momenti di attuazione del patto illecito stipulato tra Capristo e Amara, al quale dunque il ricorrente sarebbe rimasto estraneo; il contributo garantito dal ricorrente, piuttosto, si sarebbe risolto in una sistematica e continuativa attività di intermediazione finalizzata a realizzare un'indispensabile funzione di connessione tra i protagonisti essenziali del patto illecito, dando così coerente contenuto alla configurazione giuridica privilegiata in via interpretativa dal Tribunale (Sez. 6, n. 26740 del 18/09/2020, Rv. 279615;Sez. 6, n. 23240 del 10/02/2, n.m.;Sez. 6, n. 3606 del 20/10/2016,dep. 2017, Rv. 269348).
Depongono in tal senso i riferimenti al rapporto intercorrente tra Capristo e Paradiso, legati da una indiscussa familiarità, certamente coeva al detto patto illecito, vieppiù colorata, per quel che qui interessa, dall'incontroverso interesse mostrato dal ricorrente rispetto all'esito della domanda presentata dal Capristo relativa al conferimento dell'incarico direttivo inerente la Procura di Taranto ( su tutte, assumono un portato decisivo le dichiarazioni riportate a pag. 20 e 21 dei magistrati Curione e Marazia nonché quelle riportate a pagina 39 dell'imprenditore Andrea Bacci); ancora, assumono rilievo logico le emergenze indiziarie dirette a confermare che il Paradiso era soggetto che, grazie alle sue molteplici relazioni, consentiva a Amara- che provvedeva anche a retribuirlo per tale opera- di infiltrarsi in diversi ambienti, anche istituzionali ( si vedano, tra i diversi elementi, le dichiarazioni dell'avvocato Calafiore, collega di studio di Amara) al fine di realizzare i suoi obiettivi illeciti; infine, ancora una volta, rileva l'incontroversa opera di tessitura svolta dal ricorrente per favorire la nomina di Capristo alla Procura di Taranto.
Ne emerge un quadro indiziario che da conto di una continuativa e fattiva presenza del ricorrente lungo gli snodi decisivi dello sviluppo criminale della vicenda in questione, così da confortare la valutazione cautelare operata dai giudici della cautela. E in questa cornice finisce per assumere un rilievo logico non manifestamente incongruo anche il riscontrato protagonismo del Paradiso con riguardo al versante tarantino delle condotte ascritte ai concorrenti. Ci si riferisce, in particolare, al riferimento operato (alla pagina 41 del provvedimento impugnato), alla cena, pagata da Capristo, alla quale parteciparono, oltre al Paradiso, Amara e i vertici dell'Ilva: segno, questo, di una attiva e immediata presenza del ricorrente/ accanto ai due poli essenziali dell'accordo corruttivo in contestazione, anche in questa fase di interlocuzione funzionale all'ulteriore evoluzione delle dinamiche illecite già descritte, così da validare, sempre nei limiti della mera tenuta logica della relativa valutazione indiziaria, l'ipotesi di una partecipazione non relegata ad ambiti solo esecutivi rispetto all'originario impianto dell'accordo corruttivo.
Di qui l'infondatezza del ricorso cui fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna