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Sentenza — n. 2397/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2397/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2397/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mouhsine Badre Eddine, nato a Romano di Lombardia il 5 luglio 1996 avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo del 13 maggio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 2397/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mouhsine Badre Eddine, nato a Romano di Lombardia il 5 luglio 1996 avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo del 13 maggio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso

Parole chiave

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confisca di valori patrimoniali confisca dei beni appropriazione indebita di fondi distrazione di valori patrimoniali occultamento di beni insufficienza della massa attiva
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mouhsine Badre Eddine, nato a Romano di Lombardia il 5 luglio 1996 avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo del 13 maggio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E DIRITTO rilevato che Mouhsine Badre Eddine, per il tramite del difensore di fiducia, ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo ha applicato allo stesso, ai sensi dell'art. 444 e ss cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione e 2000 euro di multa perché responsabile di più fatti di detenzione e .cessione di sostanza stupefacente, sanzionati ex art. 73, comma 5, d.P.R. .9 ottobre 1990 n. 309, disponendo anche la confisca di due telefoni cellulari e delle somme, pari a euro 140,00, fatte oggetto • di sequestro; rilevato che con il ricorso si lamenta violazione -di legge e difetto di • motivazione per aver il G.I.P. disposto la confisca senza precisarne l'egida nromativa di riferimento e, in ogni caso, senza argomentare sulla necessaria 'strumentalità dei beni confiscati rispetto alle condotte contestate, trascurando peraltro, quanto al danaro, l'occupazione lavorativa 'del ricorrente, che ne legittimava la detenzione, considerato anche l'importo confiscato; ritenuto che la regiudicanda inerente la sentenza impugnata si lega a fatti non solo di detenzione ma anche di cessione, riqualificati ai sensi del 5 comma dell'art. 73 -d.P.R. n. 309 del 1990 e che in ragione di tale inquadramento non possono ritenersi incerti iffi termini di riferimento della Confisca adottata, implicitamente ma altrettanto evidentemente legati all'ipotesi di cui all'alt 240, comma 1, cod. pen. anche alla luce del disposto di cui all'ad 73, comma 7 bis, d.P.R. n. 309 del 1990; ritenuto, ancora, che in questa cornice, il nesso di pertinenzialità avuto riguardo alla detenzione dei due telefoni cellulari trova logica e immediata coerenza nell'attività di cessione riscontrata in ragione delle, tipiche attività di interrelaziòne criminale che connotano il detto agire illecito, mentre la riconducilità del danaro confiscato in termini di profitto ricavato dalle citate negoziazioni illecite risulta succintamente ma adeguatamente argomentata facendo leva sul taglio delle banconote e sull'assenza di impieghi lavorativi atti a giustificarne il possesso (risultando generica in parte qua la deduzione critica sollevata con il ricorso avendo a difesa solo affermato, senza comprovare alcunché, che agli atti del processo v'era prova del rapporto di lavoro all'uopo addotto); ritenuto, infine, che dalle superiori considerazioni consegue l'inammissibilità del ricorso e in coerenza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della cassa delle ammende liquidata come da dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27/10/2021. Il Consigliere estensore • Il Presidente Benedetto Paternò Raddusa Stefano Mogini t Depos