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Sentenza — n. 2395/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific critical references to the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2395/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Marco Sirena's appeal against the Tribunal of Lecce's order inadmissible for being absolutely generic. The appellant argued violations regarding the gravity of the association charge, intercepted conversations about weapons, drug offenses, and bail conditions, but the Court found these arguments merely restated the original request without critical analysis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616, cod. proc. pen.; Art. 595, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are absolutely generic, consisting only of textual reiterations of the original request without specific critical references to the contested decision's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds lack of critical analysis custodial measure court costs and fine regime penitenziario atto sessuale con un detenuto detenuto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod.
Art. 595, cod. proc. pen.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Sirena Marco, nato a Brindisi il 18/07/1990 avverso l'ordinanza del 11/06/2021 del Tribunale di Brindisi; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. Giuseppe Guastella, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Attraverso il proprio difensore, Marco Sirena impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce dello scorso 11 giugno, che ne ha confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di associazione per delinquere, ricettazione, porto e detenzione di armi da fuoco, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

2. Sono quattro i motivi di ricorso. 2.1. Il primo denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto associativo. Il Tribunale avrebbe omesso di rispondere alla specifiche doglianze avanzate dall'indagato con l'istanza di riesame, senza soffermarsi sulla sua posizione individuale e limitandosi ad un'elencazione delle risultanze probatorie. In particolare, avrebbe erroneamente desunto l'esistenza del vincolo associativo soltanto dalla pluralità dei reati ipotizzati, omettendo di considerare che si trattava di persone legate tra loro da relazioni di parentela o di risalente amicizia. 2.2.

I medesimi vizi vengono lamentati, con il secondo motivo, in relazione ai reati in materia di armi, adducendosi l'equivocità dei contenuti delle conversazioni intercettate, sulle quali si fonda il provvedimento. Nel proprio interrogatorio, infatti, l'indagato avrebbe chiarito che l'oggetto da lui conservato in un garage - di cui si parla in una conversazione - sarebbe una moto e non un fucile. 2.3. La terza doglianza riguarda i reati in materia di stupefacenti e consiste nella completa omissione di motivazione su tali addebiti. 2.4. La quarta attiene, infine, alle esigenze cautelari ed alla scelta della misura.

Anche sul punto, violando la relativa disciplina processuale e con una motivazione soltanto apparente, il Tribunale avrebbe ravvisato la concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, tuttavia senza tenere in considerazione la sostanziale incensuratezza dell'indagato. Inoltre, avrebbe fondato la scelta della misura esclusivamente sulla ritenuta gravità del fatto, in luogo della valutazione complessiva degli aspetti della vicenda, compresa la personalità dell'indagato, invece impostagli dalla legge processuale.

3. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile, per l'assoluta genericità dei relativi motivi. L'impugnazione si risolve, infatti, nella riproposizione testuale di ampi stralci dell'istanza di riesame, con l'aggiunta di qualche citazione di giurisprudenza, tuttavia sganciata da precisi riferimenti critici a specifici passaggi della motivazione del provvedimento impugnato. Con quest'ultima, infatti, ampia e fondata su emergenze istruttorie eloquenti, l'impugnazione non si misura in alcun modo.5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente a sostenere le spese del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, si reputa equo fissare detta somma in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così