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Sentenza — n. 2110/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because transfer order is non-appealable and not abnormal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2110/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the transfer order was neither appealable under criminal procedure law nor abnormal. The appellant argued the order was issued without a hearing and without valid grounds, but the court found it to be a procedural act rather than a decisive one. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 360, cod. proc. pen.; Transfer orders are non-appealable to the Supreme Court and cannot be challenged for abnormality as they are merely procedural acts without decisive content.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility transfer order non-appealable procedural act vs decisive abnormality standard criminal court costs award impugnabilità della decisione di rinvio ritiro della domanda di revisione domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2, cod. proc. pen.
L'ordinanza di rinvio non è, infatti, impugnabile per cassazione, non rientrando tra i provvedimenti per i quali la legge prevede tassativamente la proponibilità del ricorso ex art. 606, comma 2 , cod.
Art. 360, cod. proc. pen.
Corte costituzionale, n. 186 del 13 giugno 2000

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., n. 36717 del 26/06/2008, Zanchi
Cass., Sez. Un., n. 36717 del 26/06/2008, Zanchi, Rv.
Cass., Sez. 3, n. 39321 del 09/07/2009, Ministero Finanze
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Mandolesi Silvano, nato il 26/05/1968 a Marino avverso la sentenza del 9/06/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; 114(zi,L,A,1 h i NAeLt?-) lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale'rEhe ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Mandolesi Silvano ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa in data 9 giugno.2021 con la quale il Tribunale di Roma accoglieva fuori udienza una richiesta di rinvio formulata dall'ufficio di Procura. 2.11 ricorrente deduce l'abnormità del provvedimento disposto fuori udienza e inaudita altera parte, in assenza di un legittimo impedimento della parte "impersonale".

3. Il Sostituto Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso appare inammissibile trattandosi da un lato di provvedimento non impugnabile, dall'altro di provvedimento non abnorme. L'ordinanza di rinvio non è, infatti, impugnabile per cassazione, non rientrando tra i provvedimenti per i quali la legge prevede tassativamente la proponibilità del ricorso ex art. 606, comma 2 , cod. proc. pen. Si tratta, in particolare, non di un provvedimento a contenuto decisorio, e da essere - così - idoneo a passare in cosa giudicata, ma di un tipico provvedimento ordinatorio o processuale, insuscettibile di passare in giudicato, in quanto si limita a decidere questioni che riguardano solo l'andamento del processo e la scansione dei tempi processuali (cfr. Cass., Sez. Un., n. 36717 del 26/06/2008, Zanchi, Rv. 240398; Sez. 3, n. 39321 del 09/07/2009, Ministero Finanze, Rv. 244611).

2. D'altra parte, non può neppure ritenersi ammissibile, nei confronti della ordinanza istruttoria impugnata, il ricorso per cassazione per abnormità. Nel caso di specie, è agevole rilevare che l'ordinanza impugnata risponde al modello legale e non può ritenersi abnorme né in senso strutturale, giacché è espressamente prevista dall'ordinamento come esercizio di un potere specifico del giudice del dibattimento, né in senso funzionale, giacché essa non provoca alcuna stasi processuale. Anche sotto tale profilo, perciò, va esclusa l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento impugnato.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2021 Il consiglie9 estensore / Il President Maria Sa \One Anna Petruzzell's i/ D