Sentenza — n. 2109/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza impugnata il Tribunale di Torino, rigettando la richiesta di riesame, ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta ha applicato a Salvatore Luca Curatolo la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato ex artt. 81, comma 2, cod. pen.e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per avere trasportato, offerto e ceduto illecitamente cocaina nei modi descritti nell'imputazione provvisoria.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 2109/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dal rigetto del ricorso, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Curatolo Salvatore Luca, nato a Caltanissetta, il 10/10/1990; avverso la ordinanza del 10/06/2021 (lel Tribunale della libertà di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; sentito il Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Torino, rigettando la richiesta di riesame, ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta ha applicato a Salvatore Luca Curatolo la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato ex artt. 81, comma 2, cod. pen.e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per avere trasportato, offerto e ceduto illecitamente cocaina nei modi descritti nell'imputazione provvisoria.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di Curatolo si chiede l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione per avere apoditticamente ravvisato indizi gravi di colpevolezza sulla base di elementi di valutazione tratti da intercettazioni di conversazioni dal significato non univoco. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione relativamente alle esigenze cautelari - ravvisate pur in assenza di un pericolo concreto e attuale di recidiva, peraltro trascurando la distanza temporale fra le condotte e l'emissione del provvedimento cautelare e che nell'unico episodio in cui è stato sottoposto a controllo su strada Curatolo è stato trovato in possesso di una quantità irrisoria di sostanza stupefacente tale da dover condurre a qualificare il fatto come di lieve entità - e alle possibilità di applicare gli arresti domiciliari con controllo elettronico a distanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo risulta del tutto generico nel contestare la gravità degli indizi raccolti senza evidenziare manifesta illogicità nelle convergenti valutazioni del Giudice per le indagini preliminari e del Tribunale, che, sulla base dei contenuti delle conversazioni intercettate, hanno ricostruito le modalità della condotta di Curatolo e dei suoi concorrenti (p. 2 e 5 dell'ordinanza impugnata). 0.4-km-r. Va peraltro rilevato che già nell'ordinanza iikautWar•e si e evidenziato come . nella richiesta di riesame nulla si osservava circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 1.2.
Il secondo motivo risulta aspecifico perché non si confronta con la motivazione riguardante la sussistenza delle esigenze cautelari e la scelta della misura, contenuta nell'ordinanza, in cui si rimarca che Curatolo presenta un unico precedente penale (per furto in abitazione risalente al 2010) ma anche diversi carichi pendenti, pure specifici, per reati ex artt. ;73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 del 2011 e per altri delitti ex artt. 337, 624 e 625 cod. pen. e 4, legge 18 aprile 1975 n. 110 del 2019, mentre non distanti temporalmente (fine 2019-2020) sono i fatti per i quali si procede.Su questa base non irragionevole risulta la considerazione dell'inserimento di Curatolo in ambienti criminali e dell'assenza di resipiscenza quali condizioni che conducono a escludere che una misura meno restrittiva del carcere possa salvaguardare le esigenze cautelari.
2. Dal rigetto del ricorso, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 04/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presiden