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Sentenza — n. 2096/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2096/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2096/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 25/1/2021 la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato quanto al trattamento sanzionatorio quella del Tribunale di Prato in data 13/7/2018, con cui Issam Kasiri è stato riconosciuto colpevole dei delitti di cui agli artt. 337 e 582, 585 cod. pen. Ha presentato ricorso Kasiri tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche. La Corte aveva omesso di considerare gli elementi invocati, facendo indebitamente riferimento alla gravità del reato senza tener conto della condizione di disagio del ricorrente e del suo comportamento collaborativo, sintomatico di resipiscenza. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato. La Corte, riducendo la pena, aveva dato atto del venir meno dei presupposti per l'espulsione, ma poi aveva omesso di disporre la revoca della misura di sicurezza nel dispositivo, avendo nel resto confermato la sentenza impugnata, ciò che dava luogo ad un vizio emendabile come errore materiale o comunque espressivo di motivazione illogica.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 2096/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti.

Parole chiave

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allontanamento malgrado rischio di persecuzione abbandono per lesioni personali remissione della pena asilo di curdi siriani espulsione giudiziaria abbandono del procedimento penale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Kasiri Issam, nato il 22/10/1980 in Marocco avverso la sentenza del 25/01/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, limitatamente all'espulsione, e per l'inammissibilità del ricorso nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25/1/2021 la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato quanto al trattamento sanzionatorio quella del Tribunale di Prato in data 13/7/2018, con cui Issam Kasiri è stato riconosciuto colpevole dei delitti di cui agli artt. 337 e 582, 585 cod. pen.

2. Ha presentato ricorso Kasiri tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche. La Corte aveva omesso di considerare gli elementi invocati, facendo indebitamente riferimento alla gravità del reato senza tener conto della condizione di disagio del ricorrente e del suo comportamento collaborativo, sintomatico di resipiscenza. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato. La Corte, riducendo la pena, aveva dato atto del venir meno dei presupposti per l'espulsione, ma poi aveva omesso di disporre la revoca della misura di sicurezza nel dispositivo, avendo nel resto confermato la sentenza impugnata, ciò che dava luogo ad un vizio emendabile come errore materiale o comunque espressivo di motivazione illogica.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta concludendo per l'annullamento senza rinvio quanto alla misura dell'espulsione e per l'inammissibilità nel resto.

4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è inammissibile, in quanto è volto a sollecitare un diverso giudizio inerente al merito, a fronte di quanto rilevato dalla Corte, che ha negato, tutt'altro che arbitrariamente, la concessione delle attenuanti generiche sulla base dei precedenti, ritenuti ostativi (si rinvia al principio secondo cui «nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione»: Cass. Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, rv. 259899; Cass. Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, rv. 248244).

2. E' fondato, per contro, il secondo motivo, in quanto la Corte, pur avendo rilevato in motivazione l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza, ha tuttavia omesso di disporne la revoca: a tale lacuna deve porsi rimedio in questa sede, dovendosi prendere atto del giudizio della Corte in - ordine all'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura dell'espulsione del ricorrente, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in parte qua. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta misura di sicurezza dell'espulsione, che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 25/11/2021 Il Consigliere estensore Il Pr