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Sentenza — n. 2094/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal court costs order against absent civil party due to procedural violation of expense request rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2094/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court annulled the lower court's order for the defendant to pay appeal costs to an absent civil party. The defendant argued that the civil party, who only submitted a memorandum without requesting costs, should not be liable for expenses. The court ruled that the territorial court erred by imposing costs without a formal request from the absent party, citing precedent requiring such a request for validity.

Regesto Legislator

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Art. 541 cod. proc. pen.; Art. 153 disp. att. cod. proc. pen.: A judgment ordering costs against an absent civil party is invalid if no formal request for expenses was submitted by that party.

Parole chiave

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costs allocation absent civil party procedural violation expense request annulment without remittal condono delle spese procedurali restituzione in pristino procedura di annullamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 541 cod. proc. pen.
Con l'unico motivo denuncia violazione dell'art. 541 cod. proc. pen. in relazione all'art.
Art. 153 disp. att. cod. proc. pen.
in relazione all'art. 153 disp.
art. 541 cod. proc. pen
Con l'unico motivo denuncia violazione dell'art. 541 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 2311 del 5/12/2018, dep. 2019, Grasso, Rv. 274957
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Salvatore Pasquale, nato il 30/10/1966 a Tarsia avverso la sentenza del 01/02/2021 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio in accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 1/2/2021 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato, a seguito di appello dell'imputato, quella del Tribunale di Castrovillari in data 6/2/20219, con cui Pasquale Salvatore era stato assolto dal delitto di calunnia in danno del M.Ilo Luca Avarello, perché il fatto non costituisce reato: la Corte ha anche condannato l'imputato a rifondere le spese del grado in favore della parte civile.

2. Ha proposto ricorso Salvatore tramite il suo difensore. Con l'unico motivo denuncia violazione dell'art. 541 cod. proc. pen. in relazione all'art. 153 disp. att. cod. proc. peri. Erroneamente era stata pronunciata condanna al pagamento delle spese del grado in favore della parte civile, che era rimasta assente nel giudizio di appello, essendosi limitata ad inviare una memoria senza alcuna richiesta di liquidazione di spese.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'annullamento senza rinvio in accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi delVart. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato in quanto la Corte territoriale, nel confermare, a seguito di appello dell'imputato Pasquale Salvatore, l'assoluzione di costui con la medesima formulata utilizzata dal primo Giudice, ha condannato Salvatore a rifondere le spese del grado alla parte civile, che tuttavia era rimasta assente nel giudizio di appello e non aveva al riguardo formulato alcuna richiesta, da ritenersi invece necessaria (sul punto Sez. 4, n. 2311 del 5/12/2018, dep. 2019, Grasso, Rv. 274957, che ha ritenuto per contro non rilevante la mancata presentazione di una nota spese).

2. Di qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado di appello dalla parte civile. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in grado di appello dalla parte civile Avarello Luca, statuizione che elimina. Così deciso il 24/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Ric relli Ste