Sentenza — n. 1629/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Baleyara Sokhna nato il 25/06/1971 avverso la sentenza del 15/06/2021 del Gip Tribunale di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Vincenzo Senatore che ha chiesto il rigetto del ricorso
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 445 cod. proc. pen; Sentenza — n. 1629/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Baleyara Sokhna nato il 25/06/1971 avverso la sentenza del 15/06/2021 del Gip Tribunale di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Vincenzo Senatore che ha chiesto il rigetto del ricorso
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Baleyara Sokhna nato il 25/06/1971 avverso la sentenza del 15/06/2021 del Gip Tribunale di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Vincenzo Senatore che ha chiesto il rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sokhna Baleyara a mezzo del difensore impugna la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di violazione della legge sugli stupefacenti nella parte in cui, disposta la pena di anni 2 di reclusione ed Euro 8000 di multa, poneva a carico dell'imputata le spese di mantenimento in carcere, rilevando che non possono essere poste a carico dell'imputata le spese di mantenimento durante la custodia in carcere. Il Pg con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. Il ricorso è infondato, ritenuto di condividere quanto già affermato da Sez. 6, Sentenza n. 46403 del 08/10/2019, Qata, rv. 277409 - 01 secondo la quale "In tema di patteggiamento, le spese di custodia cautelare in carcere vanno addebitate all'imputato anche se la pena applicata non superi i due anni di reclusione, soli o congiunti a pena detentiva, trattandosi di spese non rientranti nella categoria delle spese del procedimento in senso stretto ex art. 445 cod. proc. pen. ed essendo soggette a ripetizione, ai sensi dell'art. 204 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115".
Va quindi dichiarata la inammissibilità senza sanzione pecuniaria; difatti, va affermata la assenza di colpa della parte nella proposizione del ricorso essendovi precedenti di segno contrario, riportati nel ricorso, che giustificavano il dubbio sulla fondatezza della tesi proposta. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali Roma, così decig il 16 novembre 2021 Il Consigli estnsore il Presidente Pierluigi efono Anna P uzzellis \ ,,„v: ..— —..__. ,.,,,_r • ,„ ,.; , , :,-,-,7--,..:,n:i7/7+i - Z57 l,