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Sentenza — n. 1626/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1626/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1626/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Cappelletti Loris nato a Milano il 28/05/1982 avverso la sentenza del 25/03/2021 del Gip Tribunale di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Luigi Orsi che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 1626/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Cappelletti Loris nato a Milano il 28/05/1982 avverso la sentenza del 25/03/2021 del Gip Tribunale di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Luigi Orsi che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza

Parole chiave

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pene condizionali revoca della liberazione condizionale decisione condizionale effetti di una sentenza di annullamento condizione sospensiva ripristino dell'effetto sospensivo

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
La Corte, letto il ricorso presentato nell'interesse di Loris Cappelletti avverso la sentenza in epigrafe che gli applicava la pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Cappelletti Loris nato a Milano il 28/05/1982 avverso la sentenza del 25/03/2021 del Gip Tribunale di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Luigi Orsi che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, letto il ricorso presentato nell'interesse di Loris Cappelletti avverso la sentenza in epigrafe che gli applicava la pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per i reati di resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi a test alcolemico, con espressa motivazione di esclusione della applicabilità della sospensione condizionale della pena; rilevato che, con unico motivo, si deduce la violazione di legge in quanto la richiesta di applicazione della pena era stata espressamente subordinata all'applicazione della sospensione condizionale della pena; letta la requisitoria del procuratore generale presso questa Corte che ha chiesto annullarsi la sentenza senza rinvio; rilevato che l'art. 444, comma 3, cod. proc. pen. prevede espressamente che, nel caso in cui la richiesta di applicazione della pena sia stata espressamente condizionata alla sospensione condizionale della pena il giudice, se non ritiene di doverla riconoscere, deve rigettare la richiesta delle parti e procedere nelle forme ordinarie; ritenuto, quindi, di dovere annullare senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al P.M. per l'ulteriore corso.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla procura della repubblica presso il Tribunale di Milano per l'ulteriore corso. Roma, così decqD il 16 novembre 2021 Il ConsfQe es ensore il Pr