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Sentenza — n. 1624/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1624/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1624/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Salib Beshoy nato a Roma il 08/06/1994 avverso la sentenza del 06/05/2021 del Tribunale di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Ferdinando Lignola che chiede dichiararsi il ricorso inammissibile

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 240 cod. pen; Sentenza — n. 1624/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Salib Beshoy ricorre a mezzo del difensore avverso la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. emessa dal Tribunale di Roma il 6 maggio 2021 per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990; con unico motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza disponeva la confisca del denaro in sequestro, euro 6000, quale provento del delitto contestato motivando sulla ammissione dei fatti, non considerando che era in contestazione solo la detenzione di droga da cedere a terzi e non la vendita già effettuata.

Parole chiave

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domanda d'asilo di rom ammissione all'avvocatura domanda di protezione provvisoria difetto di legittimazione del ministero pubblico legittimazione a contestare licenza domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Salib Beshoy ricorre a mezzo del difensore avverso la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 240 cod. pen
Va considerato che per il reato per il quale vi è stata condanna la confisca può essere disposta solo ai sensi dell'art. 240 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Salib Beshoy nato a Roma il 08/06/1994 avverso la sentenza del 06/05/2021 del Tribunale di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Ferdinando Lignola che chiede dichiararsi il ricorso inammissibile

MOTIVI DELLA DECISIONE

Salib Beshoy ricorre a mezzo del difensore avverso la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. emessa dal Tribunale di Roma il 6 maggio 2021 per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990; con unico motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza disponeva la confisca del denaro in sequestro, euro 6000, quale provento del delitto contestato motivando sulla ammissione dei fatti, non considerando che era in contestazione solo la detenzione di droga da cedere a terzi e non la vendita già effettuata.

Il procuratore generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile in quanto vi è stata la piena ammissione dei fatti da parte del ricorrente. Il ricorso è fondato. Va considerato che per il reato per il quale vi è stata condanna la confisca può essere disposta solo ai sensi dell'art. 240 cod. pen. Quindi, per disporre tale misura sul denaro in sequestro, era necessario dimostrare che si trattasse del prodotto, prezzo o profitto del reato. E' però indubbio che la contestazione riguarda solo la detenzione di cocaina da destinare all'uso di terzi: anche nella motivazione parimenti si fa esclusivo riferimento alla sostanza rinvenuta presso la abitazione.

In base alle premesse della stessa sentenza, quindi, la motivazione che il «denaro costituisce il provento del delitto contestato» è del tutto apparente non essendo individuato allo stato alcun collegamento tra la detenzione di droga e tale denaro. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza quanto alla confisca del denaro, da disporre senza rinvio poiché, nella data situazione definitivamente accertata, in particolare quanto ad essere la sostanza rinvenuta destinata alla successiva vendita, non vi è possibilità di ritenere il denaro prodotto, profitto o prezzo del reato.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del denaro, di cui dispone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod.proc.pen, Roma, co deciso il 16 novembre 2021 Il Co I e esten_sore il Presidente Pie fano Anna Petruzzellis DEPOSITATO