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Sentenza — n. 1622/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1622/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1622/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Mauti Angelo Pietro nato a San Vincenzo Valle Roveto il 29/06/1961 avverso l'ordinanza del 24/02/2021 del Tribunale di Avezzano udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; letta la richiesta del PM Gianluigi Patrola che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile

Regesto Legislator

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art. 410 bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 1622/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Mauti Angelo Pietro nato a San Vincenzo Valle Roveto il 29/06/1961 avverso l'ordinanza del 24/02/2021 del Tribunale di Avezzano udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; letta la richiesta del PM Gianluigi Patrola che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile

Parole chiave

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revoca dell'opposizione procedura di rivendicazione nel pignoramento rappresentanza valida ritiro della querela penale diritto a un difensore facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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art. 410 bis cod. proc. pen
pen., avverso l'ordinanza del Tribunale di Avezzano che decideva sul reclamo ex art. 410 bis cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Mauti Angelo Pietro nato a San Vincenzo Valle Roveto il 29/06/1961 avverso l'ordinanza del 24/02/2021 del Tribunale di Avezzano udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; letta la richiesta del PM Gianluigi Patrola che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, letto il ricorso proposto da Angelo Pietro Mauti, persona offesa nel procedimento a carico di Felice Corsetti, Angelo Romiti e Roberta Paris per i reati di cui agli artt. 377 e 380 cod. pen., avverso l'ordinanza del Tribunale di Avezzano che decideva sul reclamo ex art. 410 bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza di archiviazione; letta la richiesta del PM che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto è stato proposto dall'interessato personalmente e non a mezzo di difensore abilitato ai sensi dell'ad 613 cod. proc. pen., dovendo essere dichiarata tale inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; ritenuto di dovere applicare la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo in considerazione delle ragioni dell'inammissibilità.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, così deciso il 16 novembre 2021 Il Co I estensore il Presidente Pierl /Di tefano A4a Pe zz Ilis DEPOS;TATO N CANCE13..ER: i 7 (7,..144 4