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Sentenza — n. 1619/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1619/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1619/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la ordinanza in premessa indicata, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Gianluca Costa avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 11/09/2019, con la quale era stata confermata la condanna nei confronti del detto in relazione al reato di truffa.

Regesto Legislator

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art. 340 cod. proc. pen; Sentenza — n. 1619/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Le spese del procedimento esitato nella ordinanza impugnata restano a carico del querelato ai sensi dell'art. 340 cod. proc. pen.

Parole chiave

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oltraggio alla corte condono delle spese procedurali violazioni delle norme procedurali ricorso per cassazione esame di cassazione diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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art. 340 cod. proc. pen
Le spese del procedimento esitato nella ordinanza impugnata restano a carico del querelato ai sensi dell'art. 340 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Costa Gianluca, nato a Torino il 04/01/1975 avverso la ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, Sezione Settima del 11/12/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ciro Angelillis, che ha concluso per la revoca dell'ordinanza impugnata e l'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di appello di Bologna 21-

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la ordinanza in premessa indicata, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Gianluca Costa avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 11/09/2019, con la quale era stata confermata la condanna nei confronti del detto in relazione al reato di truffa.

2. Ricorre Gianluca Costa con atto del proprio difensore, avv. Luca Greco, il quale deduce con un unico motivo l'errore di fatto della sentenza. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione per essere i motivi di ricorso meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito, e diretti a sollecitare una rilettura delle risultanze processuali, non consentita in questa Sede di legittimità. Tuttavia, in data 20 novembre 2020, nelle more del giudizio, la persona offesa, Alessandro Giulio Fontana, aveva dichiarato di rimettere la querela resa innanzi ai Carabinieri della Stazione di Legnano e, in pari data, l'imputato aveva reso dichiarazione di accettazione innanzi ai Carabinieri della Stazione di Sogliano al Rubicone.

In data 23 novembre 2020 il difensore dell'imputato aveva trasmesso alla cancelleria della Settima sezione della Corte di cassazione, innanzi alla quale pendeva il ricorso, memoria difensiva ai sensi degli artt. 121 e 611 cod. proc. pen. cui aveva allegato i predetti verbali di remissione e accettazione, chiedendo formalmente dichiararsi l'estinzione del reato per remissione della querela. La trasmissione era stata operata a mezzo PEC, in conformità al Protocollo d'Intesa del 9 aprile 2020, predisposto in relazione alle eccezionali modalità di deposito degli atti nel corso dell'emergenza pandemica.

3. Tanto premesso, costituisce ius receptum che la remissione della querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che non sia procedibile d'ufficio. La causa estintiva prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. 2, Sentenza n. 18680 del 28/04/2010, Lo Conte, Rv. 247088; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326).

4. L'omesso rilievo di una causa estintiva del reato, incontrovertibilmente evincibile dagli atti del procedimento, ma non conseguente ad una valutazione giuridica o apprezzamento di fatto, configura errore di fatto, avente natura percettiva (Sez. 5, a n. 46822 del 13/11/2007, Urru, Rv. 238884).

5. Si impone nella vicenda in scrutinio, stante la natura del reato, non procedibile in via officiosa, e tenuto conto della tempestiva presentazione del ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, la revoca dell'ordinanza impugnata, con l'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte d'appello di Bologna per estinzione del reato dovuta a remissione della querela.

6. Le spese del procedimento esitato nella ordinanza impugnata restano a carico del querelato ai sensi dell'art. 340 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Revoca l'ordinanza di questa Corte n. 12663/2021 emessa in data 11/12/2020 nei confronti di Costa Gianluca. Annulla senza rinvio la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna in data 11/09/2019 perché il reato è estinto per remissione di querela, con condanna del querelato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 04/11/2021 Il Co sigliere estensore Il Presidente ni iccio nna Pe" uzzellis n I i DE