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Sentenza — n. 1612/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1612/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1612/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bari, rigettando la richiesta di riesame, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata a Lorenzo Guglielmo dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari per avere partecipato «dal 2015 all'attualità» alla associazione a delinquere ex art. 416-bis cod. pen. di tipo camorristico e denominata clan Strisciuglio descritta nel capo 1 delle imputazioni provvisorie e alla associazione ex artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 416-bis.1 cod. pen. descritta nel capo 2, finalizzata al traffico di stupefacenti e a agevolare l'associazione di cui al capo 1.2.

Regesto Legislator

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art. 416-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 1612/2022 — snpen · Corte di Cassazione: e ha analizzato criticamente le dichiarazioni dei collaboranti e i contenuti delle conversazioni intercettate. In particolare, spiega che le dichiarazioni della Dentamaro non sono incompatibili con quelle degli altri semplicemente perché la donna non ha visto Gugliemo interessarsi della droga e precisa che la partecipazione di Guglielmo alla associazione si desume dagli altri dati e, soprattutto dalla sua presenza alle riunioni organizzative (p. 40-45).2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti appartenenza a una banda partecipazione al reato atti penali crimine organizzato accusa penale

Disposizioni normative citate

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art. 416-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Guglielrno Lorenzo, nato a Bari il 14/02/1980, avverso l'ordinanza del 21/05/2021 del Tribunale della libertà di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; udito il Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio che ha concluso per

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bari, rigettando la richiesta di riesame, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata a Lorenzo Guglielmo dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari per avere partecipato «dal 2015 all'attualità» alla associazione a delinquere ex art. 416-bis cod. pen. di tipo camorristico e denominata clan Strisciuglio descritta nel capo 1 delle imputazioni provvisorie e alla associazione ex artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 416-bis.1 cod. pen. descritta nel capo 2, finalizzata al traffico di stupefacenti e a agevolare l'associazione di cui al capo 1.2.

Nel ricorso presentato dal difensore di Lorenzo Guglielmo si chiede l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo si deduce vizio della motivazione circa la convergenza delle dichiarazioni accusatorie del collaboranti con l'autorità giudiziaria (i coniugi Rita Dentamaro e Patrizio Taurini, nonché Nicola Ficarelli e Antonio Musciacchio) perché non descrivono specifici fatti o comportamenti dell'accusato significativi di un suo consapevole apporto alla associazione ex art. 416-bis cod. pen., o risultano del tutto generiche, e perché nell'ordinanza sono mescolati gli indizi relativi alle due distinte associazioni. 2.2.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione circa la valenza delle dichiarazioni accusatorie della collaborante Dentamaro che lo indica semplicemente come autista di Lorenzo Caldarola (in posizione di vertice nel clan Strisciuglio), mentre il collaborante Nicola Ficarelli si limita a ricordare che era un soggetto «vicino a Lorenzo Caldarola» e che si occupava di cocaina e a volta accompagnava Vito Raggi, mentre il collaborante Antonio Musciacchio lo indica come soggetto che stava con Caldarola (al quale faceva da autista) e con Vito Raggi e che riceveva hashish e cocaina da spacciare).

Si osserva che nelle intercettazioni telefoniche o ambientali relative alla cattività di spaccio ricorre soltanto il nome Lorenzo, in realtà riferibile anche al Caldarola, sicché il dato risulta generico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano inammissibili. 1.1. Le deduzioni sviluppate non si confrontano compiutamente con l'insieme dei dati valorizzati dal Tribunale e con le argomentazioni (p. 22-56) che reggono le conclusioni raggiunte nell'ordinanza impugnata. Il Tribunale ha considerato le dichiarazioni di diversi collaboranti con l'autorità giudiziaria. In particolare: Dentamaro ha indicato in Guglielmo l'autista, regolarmente retribuito e sempre prontamente reperibile di Lorenzo Caldarola, e persona che partecipava anche alle riunioni del clan Strisciuglio;

Taurino ha descritto Guglielmo come affiliato del clan e autista di Caldarola e ha ricordato che, assieme a Damiano Poliseno, portò a casa sua un pacco contenente una pistola da occultare; Musciacchio ha detto che Guglielmo apparteneva al clan, prima alle dipendenze di Corrado Di Palo e poi quale autista di Caldarola (come confermato da alcuni controlli di Polizia), e gestiva una propria piazza di spaccio di cocaina e di hashish (come riscontrato anche dai contenuti di diverse conversazioni intercettate (riportati nelle pp. 28-36 dell'ordinanza che lo individuano distinguendolo da Lorenzo Caldarola) che si occupava anche di approvvigionare le prostitute di via Buozzi;

Ficarelli, che lo ha indicato come affiliato di Caldarola che assieme a Poliseno vendeva droga nel quartiere Libertà. L'ordinanza richiama anche i controlli della Polizia che attestano sue frequentazioni con altri appartenenti alla associazione per lo spaccio di stupefacenti e con sodali del clan Strisciuglio. In definitiva, l'ordinanza ha utilizzato dichiarazioni convergenti e contenenti dati specifici, sicché risulta esente da manifesta illogicità la valutazione che li pone come reciprocamente riscontrantesi e riscontrati, inoltre, da ulteriori dati offerti dai contenuti delle conversazioni intercettate (che mostrano Guglielmo a volte rispondere al telefono al posto di Caldarola e fissare appuntamenti con appartenenti alla articolazione barese della associazione camorristica) e dai controlli effettuati sul territorio dalle Forze dell'Ordine. 1.2.

Specificamente, circa la partecipazione — «pur in assenza di un'affiliazione formale di cui non si ha conoscenza» — di Guglielmo alla associazione camorristica l'ordinanza puntualizza che: i collaboranti Ficarelli, e Musciacchio lo chiamano in correità come affiliato al clan Strisciuglio e non come semplice autista di Caldarola; Dentamaro lo indica come partecipante alle riunioni del clan; in un colloquio in carcere tra Poliseno e la sua convivente, la donna affermò di avere ricevuto da Lorenzo Guglielmo solo euro 150 per il mantenimento fornito dal clan;

Vito Raggi lo incaricò di accompagnare la moglie di Caldarola a visitare il figlio Francesco carcerato; Caldarola se ne avvaleva per trasmettere direttive a altri sodali o comunque per comunicare con loro; Guglielmo fissava appuntamenti con appartenenti a altre articolazione del clan Strisciuglio e con loro si incontrava; egli sapeva che l'associazione era armata e chiamava «amici miei» coloro che parteciparono a una sparatoria connessa a uno scontro fra clan rivali (ID- 55)i. 1.3. Né l'ordinanza ha mancato di precisare che la partecipazione di Guglielmo alle due associazioni «va trattata disgiuntamente pur essendo sovrapponibili le fonti di prova» (p.

39) e ha analizzato criticamente le dichiarazioni dei collaboranti e i contenuti delle conversazioni intercettate. In particolare, spiega che le dichiarazioni della Dentamaro non sono incompatibili con quelle degli altri semplicemente perché la donna non ha visto Gugliemo interessarsi della droga e precisa che la partecipazione di Guglielmo alla associazione si desume dagli altri dati e, soprattutto dalla sua presenza alle riunioni organizzative (p. 40-45).2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente An