Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 1605/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1605/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1605/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame interposto dall'imputato Cosimo Marino avverso la sentenza emessa il 14 novembre 2019 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in parziale riforma della decisione - mentre l'ha confermata in relazione alla dichiarazione di responsabilità 41 predetto in ordine al reato di cui al capo M)(artt. 110,377-bis, 416-bis.1 cod. pen. - ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per intervenuta prescrizione in relazione al reato di cui al capo N)(riqualificato quale furto aggravato), rideterminando la pena inflitta.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 377-bis cod. pen, art. 270 cod. proc. pen, artt. 377-bis cod. pen, art. 133 cod.pen, art. 371-bis cod. pen; Sentenza — n. 1605/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sono pervenuti motivi nuovi per avv. Celestino Gentile con i quali si deduce violazione di cui all'art. 606 lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
partecipazione al reato permesso di promuovere un procedimento penale denuncia spontanea inchiesta mascherata reato di coazione comunicazione degli elementi a carico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 377-bis cod. pen
Con il primo motivo, vizio cumulativo della motivazione e violazione dell'art. 377-bis cod. pen.
art. 270 cod. proc. pen
1714/12 nei confronti del Passarelli per fatti del tutto eterogenei e scollegati, non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 270 cod. proc. pen.
artt. 377-bis cod. pen
Con il secondo motivo, violazione degl artt. 377-bis cod. pen.
art. 133 cod.pen
generiche, non ravvisandosi alcuna coazione psicologica con i caratteri propri della intimidazione mafiosa e non essendo stati considerati - oltre la gravità del reato e la personalità del reo - tutti gli altri elementi di cui all'art. 133 cod.pen.
art. 371-bis cod. pen
Deve essere ribadito a riguardo il costante orientamento espresso da questa Corte secondo il quale non è configurabile il reato di false informazioni al pubblico ministero di cui all'art. 371-bis cod. pen., introdotto dall'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Marino Cosimo, nato a Napoli il 22/10/1984 avverso la sentenza del 14/1p2oll della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio; udito il difensore avv. Gentile Celestino che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame interposto dall'imputato Cosimo Marino avverso la sentenza emessa il 14 novembre 2019 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in parziale riforma della decisione - mentre l'ha confermata in relazione alla dichiarazione di responsabilità 41 predetto in ordine al reato di cui al capo M)(artt. 110,377-bis, 416-bis.1 cod. pen. - ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per intervenuta prescrizione in relazione al reato di cui al capo N)(riqualificato quale furto aggravato), rideterminando la pena inflitta.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con due distinti atti di ricorso.

3. Con atto dell'avv. Celestino Gentile si deduce: 3.1. Con il primo motivo, vizio cumulativo della motivazione e violazione dell'art. 377-bis cod. pen. in relazione alla affermazione di responsabilità del ricorrente, essendosi eluse le deduzioni difensive in appello. Segnatamente la dedotta insussistenza della fattispecie contestata in quanto le dichiarazioni rese dal De Cristofaro risultavano esercizio del diritto di difesa del predetto dichiarante il quale cercava di apprestare una plausibile giustificazione alle calunniose indicazioni fornite alla P.G. nella immediatezza del fatti, piuttosto che esludere, in conseguenza delle ritenute minacce subite, la responsabilità del Marino.

La Corte ha travisato l'oggetto della calunnia ipotizzata a carico del De Cristofaro individuandola nella aggressione unilaterale a suo carico piuttosto che nella rissa, quando - invece - riguardava il furto dell'auto. In ogni caso, al momento in cui sarebbero state effettuate le minacce volte ad indurre il De Cristofaro a rendere dichiarazioni mendaci, questi non aveva ancora assunto la veste di "chiamato", necessaria qualità soggettiva richiesta dalla norma incriminatrice. 3.2. Con il secondo motivo, vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo N), per omesso confronto con i motivi di gravame al riguardo, non potendosi ascrivere al ricorrente la sottrazione dell'auto solo per la riconducibilità di essa ad amici del Marino ed essendo del tutto neutro il contenuto della captazione richiamata - dalla quale si pretende fondare la corresponsabilità del Marino - riguardante al conoscenza della ripologia dell'auto sottratta, che ben può essere stata resa successivamente nota i al ricorrente, né - ancora - potendosi desumere alcunchè dalla oroginaria denuncia che determinò l'imputazione di calunnia a carico del De Cristofaro. 3.3.

Con il terzo motivo, erronea applicazione dell'art. 416-bis.1. cod. pen. non avendo la minaccia assunto le connotazioni oggettive e soggettive rientranti nella aggravante. 3.4. Con motivo nuovo la difesa deduce violazione della legge processuale con inutilizzabilità delle intercettazioni, disposte con decreti n. 5585/11 e n. 1714/12 nei confronti del Passarelli per fatti del tutto eterogenei e scollegati, non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 270 cod. proc. pen.

4. Con atto dell'avv. Claudio Davino si deduce: 4.1. Con il primo motivo, violazione degli artt. 511 e 512 cod. proc. pen. e 111, comma 4 Cost. in relazione alla dedotta inutilizzabilità delle denunce sporte da Alberto De Cristofaro in data 22.10.2012 e 26.10.2012 nonché del verbale di interrogatorio reso al Pubblico Ministero in data 19.3.2013, genericamente rigettata dalla Corte di appello, tenuto conto della mancanza di esplicito consenso alla acquisizione da parte della difesa. 4.2. Con il secondo motivo, violazione degl artt. 377-bis cod. pen. e 192 cod, proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità relativa al reato di cui al capo M), risultando dal compendio captativo - al più - una autonoma iniziativa di Antonio Passarelli e di altri soggetti, tra i quali il fratello della parte offesa.

Gli atti dimostrano, inoltre, che alcuna ritrattazione vi sia stata da parte del De Cristofaro dinanzi al P.M. nell'ambito del procedimento a suo carico per calunnia. Si richiama, inoltre, la decisione assunta da questa Corte in data 9.3.2021 con la quale è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste la sentenza nei confrinti dei correi del ricorrente. Infine, dopo aver esposto il compendio captativo posto a carico del ricorrente, si deduce l'errata sua lettura da parte della Corte di appello. 4.3. Con il terzo motivo, violazione dell'art. 416-bis.1. cod. proc. pen. e 62- bis cod. pen. vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta aggravante mafiosa ed alla mancata concessione delle attenuanti c.d. generiche, non ravvisandosi alcuna coazione psicologica con i caratteri propri della intimidazione mafiosa e non essendo stati considerati - oltre la gravità del reato e la personalità del reo - tutti gli altri elementi di cui all'art. 133 cod.pen.

5. Sono pervenuti motivi nuovi per avv. Celestino Gentile con i quali si deduce violazione di cui all'art. 606 lett.

c) cod. proc. pen. in relazione alla inutilizzabilità delle captazioni in quanto rese al di fuori della ipotesi di cui all'art. 270 cod. proc. y pen. e di qualsiasi connessione tra il reato per il quale si procede e quello di intestazione fittizia aggravata per il quale le intercettazioni sono state disposte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione e deve essere accolto.

2. Deve preliminarmente essere osservato che non è ammissibile il motivo nuovo proposto dalla difesa in quanto eccentrico rispetto al ricorso principale.

3. Ritiene la Corte che, quanto al reato di cui al capo M), è assorbente il difetto nella specie dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 377-bis cod. pen. mancando l'elemento costitutivo dell'essere la dichiarazione incriminata resa dinanzi alla Autorità Giudiziaria, risultando nel caso in esame la predetta dichiarazione resa nella fase delle indagini preliminari dinanzi alla polizia giudiziaria del Commissariato di P.S. di Aversa delegata dal Pubblico Ministero.

4. Deve essere ribadito a riguardo il costante orientamento espresso da questa Corte secondo il quale non è configurabile il reato di false informazioni al pubblico ministero di cui all'art. 371-bis cod. pen., introdotto dall'art. 11 D.L. 8 giugno 1992 n. 306, nella condotta di chi renda false dichiarazioni alla polizia giudiziaria, neanche se questa operi su delega del P.M., giacché, diversamente opinando, si opererebbe un'interpretazione dì tipo analogico su norma penale (Sez. 6, n. 4227 del 27/11/1992 (dep. 1993), Donisi, Rv. 192946; conf.

Sez. 6, n. 349 del 8/2/1993, Malena, rv. 193694), Sez. 6 n. 696 del 10/3/1993, Frustaci, rv.194143; arg., infine, da Sez. 6,n. 45626 del 25/11/2010,Z. e altro, rv. 249321). e- 5. Quanto, invece, al reato di cui al capo N), così come riqualificat-ceitenersi assorbente quanto deciso con sentenza emessa da questa Corte in data 9.3.2021 con la quale è stato disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli nei confronti - per quanto in questa sede di interesse - di Antonio Passarelli e Mario Riccio, coimputati con il Marino in relazione al reato di cui al capo M) in ragione della inutilizzabilità del compendio captativo considerato a base della responsabilità in quanto le intercettazioni risultavano disposte per reati privi di nesso sostanziale con quello in esame (v. pg. 12 della sentenza di legittimità) secondo il principio di diritto affermato dalla nota sentenza delle S.0 Cavallo.

6. Il rilievo della inutilizzabilità delle captazioni è consentito in questa fase per il principio di estensione degli effetti della impugnazione ad altri coimputati in ‘p ragione della natura non personale del rilievo della predetta inutilizzabilità secondo l'orientamento per il quale l'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale perché relativo ali' oggettiva inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche, su cui la sentenza impugnata ha fondato il giudizio di responsabilità per i concorrenti in un medesimo reato, giova agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che hanno concordato la pena in appello, o che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile, o ancora che al ricorso hanno successivamente rinunciato (Sez. U, n. 30347 del 12/07/2007, Aguneche ed altri, Rv. 236756).

7. Pertanto, rispetto alla declaratoria di prescrizione in ordine al capo N), ascritto al solo Marino (con concorrenti non identificati) - in relazione al fondamentale rilievo del dato captativo (v. pg.72 della prima sentenza) - deve prevalere, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la formula assolutoria nel merito valendo la rilevabilità di ufficio della inutilizzabilità delle predette captazioni secondo il condivisibile orientamento espresso per il quale l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni captative derivante dalla mancanza di motivazione dei decreti di autorizzazione e di proroga non eccepita dinanzi al tribunale del riesame, può essere dedotta dalle parti per la prima volta nel giudizio di cassazione e rilevata d'ufficio anche dal giudice di legittimità ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., essendosi spiegato in motivazione, che l'inosservanza dell'obbligo di motivazione dei decreti autorizzativi integra una inutilizzabilità del risultato delle intercettazioni di carattere assoluto e dunque non sanabile, perché derivante dalla violazione dei diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione (Sez. 6 n. 22808 del 17/07/2020, Salamo', Rv. 279566).

8. Consegue a quanto detto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fa