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Ordinanza — n. 1200/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1200/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1200/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso straordinario proposto da: Calabretto Giancarlo, n. Martina Franca (Ta) 03/07/1978 avverso la sentenza n. 4651/21 della Seconda sezione penale della Corte di Cassazione del 12/11/2020 letto il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere, Orlando Villoni rilevato che il condannato Giancarlo Calabretto ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo che la Corte di Cassazione è incorsa in un errore percettivo nell'affermare che correttamente i giudici di merito avevano individuato il tasso soglia d'interesse del ritenuto reato di usura (capo A dell'imputazione) in danno della persona offesa, Lafratta Francesco, con quello applicato ai crediti personali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (pari al 9,945% annuo) invece di quello praticato dagli intermediari non bancari (pari al 18,795% annuo), quale doveva correttamente definirsi esso ricorrente; che dalla lettura della sentenza impugnata si ricava, peraltro, che il Collegio ha dato conto dell'individuazione del tasso soglia di interesse ritenuto applicabile dai giudici di merito, condividendone le ragioni in base all'argomento secondo cui l'imputato si era comportato 'come una banca' nei confronti dei soggetti usurati, argomento certamente sindacabile - come già avvenuto con il ricorso ordinario - sia sotto il profilo della legittimità che dell'adeguatezza del supporto motivazionale, ma insuscettibile di critica mediante lo strumento straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen.; che l'impugnazione va, pertanto, dichiarata inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila) P. Q.

Regesto Legislator

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art. 625-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1200/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Martina Franca (Ta) 03/07/1978 avverso la sentenza n. 4651/21 della Seconda sezione penale della Corte di Cassazione del 12/11/2020 letto il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere, Orlando Villoni rilevato che il condannato Giancarlo Calabretto ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo che la Corte di Cassazione è incorsa in un errore percettivo nell'affermare che correttamente i giudici di merito avevano individuato il tasso soglia d'interesse del ritenuto reato di usura (capo A dell'imputazione) in danno della persona offesa, Lafratta Francesco, con quello applicato ai crediti personali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (pari al 9,945% annuo) invece di quello praticato dagli intermediari non bancari (pari al 18,795% annuo), quale doveva correttamente definirsi esso ricorrente; che dalla lettura della sentenza impugnata si ricava, peraltro, che il Collegio ha dato conto dell'individuazione del tasso soglia di interesse ritenuto applicabile dai giudici di merito, condividendone le ragioni in base all'argomento secondo cui l'imputato si era comportato 'come una banca' nei confronti dei soggetti usurati, argomento certamente sindacabile - come già avvenuto con il ricorso ordinario - sia sotto il profilo della legittimità che dell'adeguatezza del supporto motivazionale, ma insuscettibile di critica mediante lo strumento straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen.; che l'impugnazione va, pertanto, dichiarata inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila) P. Q.

Parole chiave

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usura tasso d'interesse diritto bancario spese bancarie abbuono d'interesse modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 625-bis cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso straordinario proposto da: Calabretto Giancarlo, n. Martina Franca (Ta) 03/07/1978 avverso la sentenza n. 4651/21 della Seconda sezione penale della Corte di Cassazione del 12/11/2020 letto il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere, Orlando Villoni rilevato che il condannato Giancarlo Calabretto ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo che la Corte di Cassazione è incorsa in un errore percettivo nell'affermare che correttamente i giudici di merito avevano individuato il tasso soglia d'interesse del ritenuto reato di usura (capo A dell'imputazione) in danno della persona offesa, Lafratta Francesco, con quello applicato ai crediti personali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (pari al 9,945% annuo) invece di quello praticato dagli intermediari non bancari (pari al 18,795% annuo), quale doveva correttamente definirsi esso ricorrente; che dalla lettura della sentenza impugnata si ricava, peraltro, che il Collegio ha dato conto dell'individuazione del tasso soglia di interesse ritenuto applicabile dai giudici di merito, condividendone le ragioni in base all'argomento secondo cui l'imputato si era comportato 'come una banca' nei confronti dei soggetti usurati, argomento certamente sindacabile - come già avvenuto con il ricorso ordinario - sia sotto il profilo della legittimità che dell'adeguatezza del supporto motivazionale, ma insuscettibile di critica mediante lo strumento straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen.; che l'impugnazione va, pertanto, dichiarata inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila) P. Q.

M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 30 novembre 2021 Il consigliere estensore Il Presidente Orla d6 ni An