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Sentenza — n. 1186/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1186/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1186/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Potenza ha applicato a Donato Sinnini la pena di anni due di reclusione e 688,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 309/90, previa riqualificazione del fatto nella violazione del comma 5 della norma citata.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 1186/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, d.P.R. 309/90, previa riqualificazione del fatto nella violazione del comma 5 della norma citata.

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti tossicodipendenza abuso di sostanze traffico aggravato di cocaina sanzioni penali precedenti penali rilevanti
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Potenza nel procedimento a carico di Simini Donato nato a Melfi il 04/08/1988 avverso la sentenza del 20/04/2021 del G.i.p. del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Gianluigi Pratola che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Potenza ha applicato a Donato Sinnini la pena di anni due di reclusione e 688,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 309/90, previa riqualificazione del fatto nella violazione del comma 5 della norma citata.

2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Potenza deducendo l'erronea riqualificazione del fatto, avendo riguardo al dato ponderale della sostanza detenuta (296 dosi medie singole di eroina, nonché 11 dosi medie singole di hashish, 1 dose di marijuana). RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non risulta, nel caso di specie, con carattere di manifesta evidenza e con indiscussa immediatezza, che la sussunzione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/1990, in relazione alla detenzione del suindicato quantitativo di droga, sia palesemente eccentrica (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) ovvero frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv. 264153), parametri che, elaborati prima della riforma operata con la legge n. 103 del 2017, consentivano il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento e che conservano efficacia anche nel vigente quadro normativo onde attribuire rilevanza alla erronea qualificazione giuridica del fatto, quale vizio denunciabile in Cassazione (cfr. Sez. 6, Ordinanza n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 18 ottobre 2021 Il Consigljere relatore Il Presidente Maria Sabina Vigna Anna iscuolo DEPOS