Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 1161/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1161/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1161/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

La Corte di appello di Campobasso, in riforma della sentenza di assoluzione, ha condannato Quinci Giuseppe per il reato di cui all 'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere detenuto illegalmente, in concorso con Quinci Marcello, 2,7 chilogrammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana in un locale adiacente alla loro abitazione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 1161/2022 — snpen · Corte di Cassazione: f) in relazione alla ricostruzione fattuale compiuta non appaiano diversamente valutate le dichiarazioni degli imputati- a cui non potrebbe nemmeno attribuirsi valenza decisiva- né in ordine alle modalità conit'svilupparono gli accadimenti, né, soprattutto, in relazione alla circostanza- da loro riferita - secondo cui la sostanza stupefacente non fu trovata all'interno dell'abitazione o del garage, atteso che, come detto, detta sostanza fu trovata in un vano ulteriore, del quale gli stessi imputati non avevano negato la disponibilità.

Parole chiave

Generato dall'IA
detenzione di stupefacenti consumo di canapa alibi abuso di sostanze doppia punibilità allegazioni d'asilo contraddittorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 606 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Quinci Giuseppe, nato a Mazara del Vallo il 14/05/1972 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Campobasso il 19/01/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; udito il Sostituto Procuratore generale, dott. Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Campobasso, in riforma della sentenza di assoluzione, ha condannato Quinci Giuseppe per il reato di cui all 'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere detenuto illegalmente, in concorso con Quinci Marcello, 2,7 chilogrammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana in un locale adiacente alla loro abitazione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l 'imputato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per omessa rinnovazione della istruttoria dibattimentale, ai sensi dell 'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen.Il giudizio di colpevolezza sarebbe stato formulato sul presupposto della inattendibilità "della versione antagonista resa dall'imputato" (così il ricorso). 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata; si assume che il verbale dei pubblici ufficiali valorizzato in chiave accusatoria, sarebbe stato smentito da altri elementi probatori contenuti nel verbale redatto alle ore 12,20, secondo cui, invece, all'esito della perquisizione, tanto del garage quanto "del vano condominiale posto sul retro", sarebbe stata rinvenuta una sola piantina di marjuana, peraltro non nel garage, come erroneamente affermato, ma nel vano condominiale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso, i cui motivi, possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile 2. La Corte di appello ha puntualmente ricostruito i fatti ed ha spiegato come:

a) i carabinieri alle ore 7,45 del 6.4.2019 eseguirono una perquisizione domiciliare presso l'abitazione dei "fratelli Quinci";

b) nell'occasione fu sottoposto a perquisizione anche un ripostiglio posto sul retro dell'abitazione /il cui lucchetto fu aperto con le chiavi in possesso dell'imputato;

c) proprio in tale locale, diverso dall'appartamento e dal garage, fu trovata la sostanza stupefacente per cui si procede, d) gli imputati furono arrestati alle 14.30 dello stesso giorno, dopo che furono acquisiti gli esiti del narcotest eseguito alle ore 13,10 sulla marjuana sequestrata nel vano retrostante l'abitazione dell'imputato;

e) non vi sia nessuna anomalia nella successione cronologica degli atti e dell'attività dei militari, neppure con riguardo al tempo trascorso fino al trasferimento in carcere dei due soggetti;

f) in relazione alla ricostruzione fattuale compiuta non appaiano diversamente valutate le dichiarazioni degli imputati- a cui non potrebbe nemmeno attribuirsi valenza decisiva- né in ordine alle modalità conit'svilupparono gli accadimenti, né, soprattutto, in relazione alla circostanza- da loro riferita - secondo cui la sostanza stupefacente non fu trovata all'interno dell'abitazione o del garage, atteso che, come detto, detta sostanza fu trovata in un vano ulteriore, del quale gli stessi imputati non avevano negato la disponibilità.

3. Rispetto a tale quadro di riferimento i motivi di ricorso rivelano la loro strutturale inammissibilità, atteso che, da una parte, il ricorrente non ha spiegato sotto quale profilo le dichiarazioni degli imputati sarebbero state diversamente valutate dalla Corte di appello e perché le stesse avrebbero assunto valenza decisiva nel giudizio assolutorio formulato dal Tribunale, tenuto conto, come detto, che la droga fu trovata in un altro posto, e, dall'altra, che l'imputato si è limitato a valorizzare solo una diversa lettura degli atti di indagine, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.Le censure dedotte con il secondo motivo, in particolare, si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.

Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482;

Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148).

4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 settembre 2021