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Sentenza — n. 753/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 753/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 753/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: procuratore generale presso Corte di Appello di Genova nel procedimento a carico di: Mahrach El Mehdi nato il 10/01/1987 avverso l'ordinanza del 09/06/2021 del Trib. Libertà di Genova udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Luigi Orsi che ha chiesto il rigetto del ricorso

Regesto Legislator

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art. 73 D.P.R. 309/90, articolo 275 cod. proc. pen, art. 275 cod. proc. pen; Sentenza — n. 753/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale del riesame di Genova ha rigettato l'appello ex articolo 310 cod. proc. pen, con il quale il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova chiedeva aggravarsi la misura degli arresti dorniciliari applicata nei confronti di El Mehdi Mahrach relativamente al delitto di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90, disponendosi la custodia in carcere, in ragione della maggiore gravità delle esigenze cautelari dimostrata dalle condotte tenute dall'imputato nel corso dei controlli da parte della polizia giudiziaria. In particolare, il ricorrente si era reso responsabile di più condotte di oltraggio nei confronti dei militari e, da ultimo, anche del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Parole chiave

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misura di contenzione divieto di molestie motivi di rigore domanda di protezione provvisoria allontanamento nonostante motivi di salute prova del rischio persecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 73 D.P.R. 309/90
pen, con il quale il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova chiedeva aggravarsi la misura degli arresti dorniciliari applicata nei confronti di El Mehdi Mahrach relativamente al delitto di cui all'art. 73 D.P.R.
articolo 275 cod. proc. pen
Il procuratore generale presso la Corte di appello di Genova propone ricorso avverso tale decisione ritenendo che nel caso di specie possa disporsi la custodia in carcere sulla scorta della disposizione di cui alla prima parte del terzo comma dell'articolo 275 cod. proc. pen.
art. 275 cod. proc. pen
Il Tribunale ha considerato che: - l'imputato era stato condannato alla pena di anni 2 e 8 mesi di reclusione, essendo quindi applicabile la disposizione di cui all'art. 275, comma 2-bis, cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: procuratore generale presso Corte di Appello di Genova nel procedimento a carico di: Mahrach El Mehdi nato il 10/01/1987 avverso l'ordinanza del 09/06/2021 del Trib. Libertà di Genova udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Luigi Orsi che ha chiesto il rigetto del ricorso

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale del riesame di Genova ha rigettato l'appello ex articolo 310 cod. proc. pen, con il quale il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova chiedeva aggravarsi la misura degli arresti dorniciliari applicata nei confronti di El Mehdi Mahrach relativamente al delitto di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90, disponendosi la custodia in carcere, in ragione della maggiore gravità delle esigenze cautelari dimostrata dalle condotte tenute dall'imputato nel corso dei controlli da parte della polizia giudiziaria. In particolare, il ricorrente si era reso responsabile di più condotte di oltraggio nei confronti dei militari e, da ultimo, anche del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Il Tribunale ha considerato che: - l'imputato era stato condannato alla pena di anni 2 e 8 mesi di reclusione, essendo quindi applicabile la disposizione di cui all'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. che non consente di disporre la custodia cautelare in carcere nei confronti di soggetti per i quali si preveda l'applicazione di una pena inferiore ai tre anni. - La norma prevede quale eccezione solo l'ipotesi di trasgressione alle prescrizioni imposte con la misura in atto. - La custodia in carcere, quindi, resta esclusa anche in ipotesi di ulteriori reati commessi durante l'esecuzione della misura cautelare.

Il procuratore generale presso la Corte di appello di Genova propone ricorso avverso tale decisione ritenendo che nel caso di specie possa disporsi la custodia in carcere sulla scorta della disposizione di cui alla prima parte del terzo comma dell'articolo 275 cod. proc. pen. secondo il quale la custodia cautelare in carcere può essere disposta quando le altre misure risultino inadeguate. Il procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. Il ricorso è inammissibile. Come rilevato dal Tribunale del riesame, la disposizione di cui all'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.

è chiara e non consente una diversa interpretazione. La diversa tesi del ricorrente, peraltro svolta in termini generici, è infondata. La prima parte del comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen., sul quale argomenta il ricorso, ovvero che "la custodia in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive [...] risultino inadeguate", non modifica la portata testuale del successivo comma 2-bis e, soprattutto, non è disposizione che imponga la custodia in carcere. Il suo significato, irrilevante nella situazione in esame, è che la custodia in carcere può essere applicata solo previa valutazione di insufficienza delle misure meno gravi.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso. Roma, così deciso il 5 ottobre 2021 Il r estensore il Presidente Pierl gi no na Petr ell s i4