Italian Court dismisses appeal on recidivism grounds as merit review is inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Vetere Maurizio inadmissible regarding the assessment of recidivism based on a 2008 robbery. The defense argued the lower court failed to exclude recidivism due to temporal distance and lack of homogeneity between the crimes. The court rejected this, ruling that the evaluation of the defendant's renewed capacity to offend based on violent modes and injuries was a matter of fact and merit, which is not subject to review by the supreme court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 604 c.p.; Art. 65 c.p.: The Court of Cassation cannot review the factual assessment of recidivism or the evaluation of the defendant's capacity to offend, as these constitute matters of merit and fact that are insindacable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Vetere Maurizio, nato il 09/02/1983 a Catanzaro avverso la sentenza del 02/03/2021 della Corte d'appello di Catanzaro. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Catania confermava la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare che aveva dichiarato Vetere colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto a fini di cessione gr. 1.490 di cocaina, condannandolo - con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva - alla pena di anni 4 mesi 10 di reclusione ed euro 26.000 di multa. In particolare, l'applicazione e l'apprezzamento di mera equivalenza della recidiva semplice rispetto alle attenuanti generiche ("già benevolmente concesse in primo grado"), in riferimento a un precedente reato di rapina risalente al febbraio 2008, erano giustificati dalla Corte sul rilievo delle modalità violente della rapina, per cui la vittima aveva riportato lesioni personali, denotanti "una rinnovata e più accentuata capacità a delinquere" dell'imputato.
2. La difesa di Vetere ha presentato ricorso deducendo il vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di mancata esclusione della recidiva, con riguardo a un fatto di rapina impropria risalente nel tempo e non omogeneo rispetto all'odierna imputazione. Con memoria depositata in data 23 novembre 2021 il difensore dell'imputato, Avv. Pasquale Di Iacovo, ha ribadito le censure di contraddittorietà della motivazione con riguardo alla distanza temporale e all'omogeneità del reato oggetto di ricaduta.
3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Si palesa manifestamente infondato e per taluni versi aspecifico - perciò inammissibile - l'unico motivo del ricorso, avente ad oggetto la valutazione di consistenza della recidiva per il precedente delitto di rapina risalente al 2008. Entrambi i giudici di merito hanno invero condiviso l'apprezzamento di gravità del precedente, siccome caratterizzato da modalità violente di esecuzione dalle quali erano conseguite lesioni personali della persona offesa. Sicché il relativo giudizio di rinnovata e accentuata capacità a delinquere dell'imputato appare supportato da congruità logica dell'apparato argomentativo. E, trattandosi di valutazione di merito e in fatto, la motivazione risulta insindacabile da parte della Corte di legittimità.
2. Il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2021. Il