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Sentenza — n. 386/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 386/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 386/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, pur riducendo la pena, ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale della stessa città a Fabio Maio, per diversi episodi di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. Nella sua qualità di sottufficiale dei Carabinieri, all'epoca in servizio presso la compagnia di Napoli-Bagnoli, dietro corrispettivo di denaro od altre utilità, in più occasioni egli avrebbe favorito alcuni esponenti di clan camorristici operanti nel quartiere cittadino di Pianura, ovvero Salvatore Romano, Pasquale Pesce e Raffaele Dello Iacolo, rivelando loro informazioni riservate, riguardanti indagini in corso od imminenti operazioni di polizia, ed omettendo o ritardando arresti, sequestri od altre attività d'ufficio nei loro confronti.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 386/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.

Parole chiave

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reati di corruzione irregolarità finanziarie colpa del patrocinatore corruzione passiva indagine su reati finanziari istruzione penale per appropriazione indebita
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Maio Fabio, nato a Napoli il 02/01/1968 avverso la sentenza emessa il 24/09/2020 dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. Antonio Russo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, pur riducendo la pena, ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale della stessa città a Fabio Maio, per diversi episodi di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. Nella sua qualità di sottufficiale dei Carabinieri, all'epoca in servizio presso la compagnia di Napoli-Bagnoli, dietro corrispettivo di denaro od altre utilità, in più occasioni egli avrebbe favorito alcuni esponenti di clan camorristici operanti nel quartiere cittadino di Pianura, ovvero Salvatore Romano, Pasquale Pesce e Raffaele Dello Iacolo, rivelando loro informazioni riservate, riguardanti indagini in corso od imminenti operazioni di polizia, ed omettendo o ritardando arresti, sequestri od altre attività d'ufficio nei loro confronti.

2. In tre motivi, ciascuno dedicato ad uno dei tre capi dell'imputazione, distinti in ragione dell'ipotizzato corruttore (capo A, Romano; capo B, Pesce; capo C, Dello Iacolo), il ricorso censura il giudizio di attendibilità di costoro, nel frattempo divenuti collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni rappresentano il tessuto connettivo della condanna. Per ognuno di essi, la difesa ricorrente ripercorre in dettaglio le discrasie, i reciproci contrasti e le incongruenze delle rispettive affermazioni, denunciando l'assenza, o comunque il carattere congetturale e, non di rado, meramente ipotetico, delle argomentazioni utilizzate dalla Corte d'appello per superarli, con le conseguenti ricadute in termini di illogicità della motivazione nel suo complesso.

3. Il ricorso non può essere ammesso, perché si presenta meramente reiterativo dei motivi d'appello, nonché sostanzialmente funzionale alla rivalutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità. Le denunciate discrasie riguardano, invero, aspetti non decisivi - se non, quasi sempre, del tutto marginali - ai fini del giudizio di attendibilità dei collaboratori di giustizia escussi e sono state ricomposte dalla Corte d'appello con osservazioni ampiamente plausibili ed una motivazione, nel suo complesso, sicuramente persuasiva (si vedano, in ispecie, le pagine da 7 a 9).

In particolare, la sentenza spiega con inattaccabile rigore logico non solo le ragioni dalle quali desumere con sicurezza l'esistenza di relazioni tra il ricorrente e quei dichiaranti, non altrimenti giustificate da motivi legittimi; ma evidenzia, altresì, l'assenza di motivi idonei a spiegare un ipotetico accanimento ritorsivo di costoro nei confronti del solo Maio e non anche dei suoi colleghi che, con lui, avevano portato a termine operazioni di polizia nei confronti dei clan nei quali i primi avevano militato.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R