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Sentenza — n. 49433/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 49433/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 49433/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La sentenza impugnata è stata pronunziata il 12 luglio 2021 dalla Corte di appello di Campobasso, che ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato Giovanni e Nadia Gilotti (padre e figlia) per bancarotta fraudolenta distrattiva della complessiva somma di euro 575.000, il primo quale titolare della omonima ditta individuale (dichiarata fallita dal Tribunale di Campobasso il 17 febbraio 2012), la seconda quale concorrente extranea e beneficiaria delle distrazioni, che aveva poi volto a favore della P.M.O. s.r.I., di cui era socia.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 49433/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alcuna rilevanza può avere, invece, la sottoscrizione da parte di un Presidente diverso — quand'anche si trattasse del Presidente del Tribunale, come sostiene il Procuratore generale — perché una possibilità di tal fatta non è prevista dal codice di rito. L'unica ipotesi in cui la sentenza può non essere sottoscritta dal Presidente del Collegio che l'ha deliberata è, infatti, solo quella contemplata dall'art. 546, comma 2, cod. proc. peri., che consente la sottoscrizione del solo Giudice a latere anziano in caso di morte o altro impedimento del Presidente, da menzionare nel provvedimento, menzione che, nel caso di specie, non si rinviene.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta reato economico irregolarità finanziarie flussi finanziari illeciti cattiva gestione appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GILOTTI GOVANNI nato a FROSOLONE il 21/03/1936 GILOTTI NADIA nata a CAMPOBASSO il 08/05/1971 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Procuratore generale ANDREA VENEGONI, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni dell'Avv. GIOVANNI FIORELLA per Giovanni e Nadia Gilotti, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 12 luglio 2021 dalla Corte di appello di Campobasso, che ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato Giovanni e Nadia Gilotti (padre e figlia) per bancarotta fraudolenta distrattiva della complessiva somma di euro 575.000, il primo quale titolare della omonima ditta individuale (dichiarata fallita dal Tribunale di Campobasso il 17 febbraio 2012), la seconda quale concorrente extranea e beneficiaria delle distrazioni, che aveva poi volto a favore della P.M.O. s.r.I., di cui era socia.

2. Contro la sentenza di cui sopra gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del comune difensore di fiducia, che ha redatto un unico atto. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta nullità, annullabilità o addirittura inesistenza della sentenza di primo grado in quanto, a dispetto della formazione del Collegio dinanzi al quale il processo di primo grado è stato concluso, la sentenza era stata sottoscritta, oltre che dal Giudice relatore, da un presidente diverso da quello dinanzi al quale si era celebrata l'udienza conclusiva del 4 marzo 2020.

A sostegno del loro assunto, i ricorrenti citano la sentenza della Corte di cassazione n. 6494 del 9 marzo 2021. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge quanto alla valutazione dei presupposti di tipicità della fattispecie ritenuta in sentenza. Per illustrare l'argomento di censura, i ricorrenti ripercorrono la struttura di quello che definiscono "il gruppo di imprese Gilotti", in cui operavano Giovanni Gilotti ed i fratelli Alfredo (deceduto nel 1991) e Felice con i rispettivi figli. Segue, dunque, la descrizione: - delle vicende della ditta individuale Gilotti Giovanni, della AL.MA .

SUD s.r.I., della società Suinicola Gilotti SSG s.r.l. e della P.M.O. s.r.I.; - del conferimento dell'azienda della ditta individuale Gilotti Giovanni nella società Suinicola Gilotti SSG s.r.I., ivi compreso il debito residuo nascente dal contratto di mutuo stipulato con la BNL, poi ceduto alla Sagittaria Finance s.r.I.; - dell'istanza di fallimento presentata da quest'ultima nei confronti della ditta individuale; - del fallimento della Suinicola Gilotti SSG s.r.I., chiuso con concordato fallimentare; - della proposta di tale concordato da parte della P.M.0.; - della soddisfazione del credito della Sagittaria finance s.r.l. e della conseguente revocazione del credito dalla medesima vantato anche nei confronti della ditta individuale, coobbligato in solido; - della fornitura della provvista alla P.M.O. da parte della ditta individuale.

Da tutti questi dati, i ricorrenti evincono che la revocazione del credito della Sagittaria finance nei confronti della ditta individuale (pari ad euro 900.000) copriva quasi l'intero stato passivo (pari ad euro 950.000), donde la ditta Gilotti Giovanni non avrebbe proprio dovuto essere dichiarata fallita per carenza del requisito dello stato di insolvenza.2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione di legge quanto al mancato riconoscimento dell'esistenza di vantaggi compensativi. La Corte di appello di Campobasso avrebbe errato — si legge nei ricorsi — nel negare l'esistenza di vantaggi compensativi considerato che, con le riforme del diritto societario e del diritto penale societario, è stata data rilevanza giuridica al fenomeno dei gruppi societari ed è stata codificata, appunto, la teoria dei vantaggi compensativi.

I ricorrenti, anche citando precedenti di legittimità e rievocando i passaggi che hanno condotto al finanziamento della procedura concordataria già illustrato nel secondo motivo di ricorso, insistono sulla circostanza che la ditta individuale si è avvantaggiata del pagamento del debito nei confronti della Sagittaria finance da parte del concordato della Suinicola Gilotti, beneficiando della revocazione del credito che la predetta finanziaria vantava nei confronti della ditta e residuando solo un piccolo debito con l'ENI. Tali circostanze erano state ammesse in dibattimento dal curatore. 2.4.

Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione di legge quanto al coefficiente soggettivo della bancarotta fraudolenta distrattiva, da escludersi sulla base della direzione finalistica dell'operazione come sopra descritta. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso gli imputati sostengono la necessità di una derubricazione in bancarotta semplice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.

1. Il primo motivo di ricorso — che contesta la sottoscrizione della sentenza di primo grado da parte di un magistrato diverso da quello che aveva presieduto il Collegio decidente — è inammissibile in quanto l'eccezione di nullità è intempestiva. Effettivamente la sentenza del Tribunale di Campobasso è stata sottoscritta, quale Presidente del Collegio, da un magistrato diverso (Salvatore Casiello) da colui che aveva svolto la funzione presidenziale quando vi era stata la deliberazione (Gian Piero Scarlato), come si evince mettendo a confronto il verbale dell'udienza conclusiva del giudizio di primo grado, nonché il dispositivo letto in udienza (che reca anche il nome dei membri del Collegio) con la sentenza-documento depositata.

Al contrario, nessuna anomalia si rileva, né viene addotta nel ricorso, quanto alla firma della dott.ssa Roberta D'Onofrio, Giudice a latere anziano ed estensore della sentenza. Ciò posto, si concorda con la conclusione cui è giunto il Procuratore generale in sede, secondo cui la presenza della sottoscrizione di un Presidente diverso da quello che ha presieduto il Collegio giudicante va equiparata alla sottoscrizione da parte del solo Giudice anziano del Collegio, nel caso di specie individuato nella dott.ssa Roberta D'Onofrio (che era anche relatore ed estensore della sentenza).

Alcuna rilevanza può avere, invece, la sottoscrizione da parte di un Presidente diverso — quand'anche si trattasse del Presidente del Tribunale, come sostiene il Procuratore generale — perché una possibilità di tal fatta non è prevista dal codice di rito. L'unica ipotesi in cui la sentenza può non essere sottoscritta dal Presidente del Collegio che l'ha deliberata è, infatti, solo quella contemplata dall'art. 546, comma 2, cod. proc. peri., che consente la sottoscrizione del solo Giudice a latere anziano in caso di morte o altro impedimento del Presidente, da menzionare nel provvedimento, menzione che, nel caso di specie, non si rinviene.

Tanto premesso, la soluzione della questione dedotta va rinvenuta nella giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite che ha sancito che la mancata sottoscrizione della sentenza da parte del Presidente del collegio non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo e sottoscritta dal solo estensore configura una nullità relativa (Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012, dep. 2013, R.D, Rv. 254671; in termini, più di recente, Sez. 3, n. 34616 del 7.6.22). Data la sua natura, tale nullità andava dedotta nel termine di cui all'art. 181, comma 4, cod. proc. pen., cioè nell'atto di appello ed è qui che si coglie l'inammissibilità della doglianza, dal momento che, nel gravame degli imputati, vi è un riferimento del tutto generico ed immotivato alla «nullità/abnormità/inesistenza della sentenza impugnata», senza alcun accenno alla questione dell'anomalia della sottoscrizione.

A ciò si aggiunga che, contrariamente a quanto sostenuto nelle conclusioni depositate dal difensore dei Gilotti in vista dell'odierna udienza, tale questione non era stata ripresa nei motivi aggiunti di appello. Può concludersi, pertanto, che la patologia processuale non è stata eccepita tempestivamente, vale a dire con l'impugnazione della sentenza cui la nullità relativa si riferiva, sicché gli imputati sono decaduti dalla possibilità di denunziarla con il ricorso per cassazione.

2. I motivi dal secondo al quarto — che attengono sotto vari profili, al tema dei vantaggi compensativi — sono inammissibili per manifesta infondatezza e per aspecificità. A questo proposito, il Collegio ricorda che — secondo gli insegnamenti di questa Corte — laddove venga agitato, a discolpa di attività depauperative, il tema dei vantaggi compensativi è, in primo luogo, onere di chi ne sostenga l'esistenza dimostrare che la condotta si inserisce nell'ambito di una realtà di gruppo; ciò non è, tuttavia, sufficiente, giacché, per escludere la natura distrattiva di un'operazione tra società appartenenti ad un gruppo, non è sufficiente allegare tale natura intrinseca, dovendo invece l'interessato fornire l'ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cui essa appartiene.

In altri termini, deve essere allegata dall'imputato, a fronte della natura oggettivamente distrattiva dell'operazione, l'esistenza di uno specifico vantaggio derivante dall'atto di disposizione patrimoniale, complessivamente riferibile al gruppo ma altresì produttivo per la fallita di benefici, sia pure indiretti, i quali si rivelino concretamente idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione stessa che derivino anche in favore della fallita (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545; Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, Vannini e altri, Rv. 273635;

Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, P.G. e altro in proc. Coatti e altri, Rv. 268675; Sez. 5, n. 8253 del 26/06/2015, dep. 2016, Rv. 271149, Moroni e altri; Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, Bellemans, Rv. 257562; Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, Cecchi Gori, Rv. 253031; Sez. 5, n. 48518 del 06/10/2011, Plebani, Rv. 251536). Sotto il profilo soggettivo, in capo all'autore del fatto deve sussistere la ragionevole previsione che la condotta non avrà la capacità di incidere sulle ragioni dei creditori della società depauperata (Sez. 5 Bellemans, cit.).

Tanto premesso, i ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità, per diverse, concorrenti ragioni. In disparte la circostanza che la ricostruzione in fatto che si coglie nelle sentenze di merito non ha evidenziato l'esistenza di un gruppo societario di cui facessero parte la ditta individuale e la società beneficiata dalla distrazione, la ricostruzione prospettata dai ricorrenti non ha messo in luce neanche l'esistenza di uno specifico vantaggio derivante dall'attività depauperativa nei confronti della ditta individuale, vantaggio che abbia compensato il sacrificio sopportato da quest'ultima per compiere un'attività a tutto beneficio della Suinicola Gilotti s.r.l.

Anzi, i ricorsi non tengono conto della risposta della Corte territoriale, che ha ragionato su un duplice fronte per escludere la rilevanza scagionante della tesi propugnata dagli imputati circa la sussistenza dei vantaggi compensativi. Anche a voler ritenere l'esistenza di un gruppo — ha sostenuto la Corte di merito — il passaggio di denaro dalla ditta fallita verso la PMO per il finanziamento del concordato della società Suinicola aveva pregiudicato le ragioni dei fornitori della ditta (che vantavano un credito di 289.000 euro) e dell'Erario (creditore per debiti I.V.A. per 272.697 e per euro 404.622,51 ad altro titolo).

Su questo aspetto non vi è confronto nei ricorsi, che delineano, invece, una situazione in cui la revocazione del debito nei confronti della finanziaria dallo stato passivo della ditta individuale lo avrebbe quasi del tutto azzerato. Peraltro — ha sostenuto ancora la Corte di merito, anche in questo non ricevendo compiuta smentita nei ricorsi — la vantaggiosità dell'operazione infragruppo va riguardata al momento in cui tale operazione viene compiuta a prescindere dagli esiti della medesima, sicché non poteva darsi rilievo alla revocatoria del credito della Sagittaria Finance che sarebbe intervenuta anni dopo rispetto alle ripetute fuoriuscite di denaro dalla fallita che vi erano state, apertamente depauperative e pregiudizievoli per le ragioni creditorie.

Tale revocatoria, al momento dell'effettuazione dell'operazione di finanziamento alla P.M.O., era infatti del tutto eventuale e legata alla buona riuscita del concordato relativo alla Suinicola Gilotti s.r.l. e alla definizione dei rapporti di quest'ultima con la Sagittaria Finance. Tanto era eventuale il riverbero positivo che il finanziamento del concordato della Suinicola avrebbe avuto nei confronti della ditta individuale, che quest'ultima è fallita ed il propugnato vantaggio si è materializzato dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, la quale costituisce uno sbarramento oltre il quale la natura depauperativa di una condotta portata nei confronti del patrimonio sociale si cristallizza come tale.

Conferma questo ragionamento la giurisprudenza di questa Corte regolatrice secondo cui i vantaggi compensativi per la società fallita non possono essere successivi al fallimento (Sez. 5, n. 7079 del 13/10/2015, dep. 2016, Roccetti e altro, Rv. 266512). Neanche ha pregio l'enunciato censorio concernente il coefficiente soggettivo del reato (di cui al quarto motivo di ricorso), dal momento che, sulla base degli insegnamenti di questa Corte sopra evocati, non può ritenersi, che, al momento delle attività depauperative, i soggetti che concorsero a porle in essere potessero ragionevolmente prevedere che la condotta non avrebbe compromesso la garanzia patrimoniale a disposizione del ceto creditorio della ditta, poiché il vantaggio rinveniente dal componimento dei rapporti con la Sagittaria Finance che gli impugnanti agitano a discarico non era che una prospettiva del tutto eventuale e condizionata da molteplici fattori.

3. Il quinto motivo di ricorso — che invoca la derubricazione in bancarotta semplice — è inammissibile perché del tutto generico, tanto da non chiarire neanche verso quale ipotesi di bancarotta semplice dovrebbe avvenire la riqualificazione.4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dich