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Sentenza — n. 49431/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 49431/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 49431/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 28.01.2022, la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza di assoluzione del 16.01.2019, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di Borriello Gaetano - perché non sussistente il fatto di cui agli artt. 110, 485, 491 e 493 bis cod. pen. di aver formato il falso testamento olografo di Raffaela Ascione, deceduta in data 8 giugno 2012 in cui il Borriello veniva nominato con Pastore Gaetano erede della predetta Ascione Raffaela, facendone uso tramite consegna e conseguente richiesta di pubblicazione presso il notaio- appellata dalla Procura Generale e dalla parte civile Pastore Assunta, dichiarava non doversi procedere nei confronti del Borriello in ordine al reato ascrittogli perché estinto per intervenuta prescrizione, nonché la falsità del testamento olografo apparentemente redatto da Ascione Raffaela in data 04.10.2010, condannando l'imputato al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede.

Regesto Legislator

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art. 603 cod. proc. pen, art. 603 c.p, art. 537 cod. proc. pen, art. 537 c.p; Sentenza — n. 49431/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nell'affermare tale principio le S.U. non hanno mancato di rilevare che l'intervento legislativo che ha introdotto il citato comma 3- bis dell'art. 603 c.p.p. ha dato vita ad una norma eccezionale, di stretta interpretazione, che individua una nuova ipotesi di ammissione delle prove, limitando l'obbligo alle ipotesi in cui il soggetto impugnante sia il pubblico ministero e non la parte civile (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112). Tale affermazione, tuttavia, non autorizza a ritenere che, in caso di impugnazione della sola parte civile, il giudice di appello che intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione non sia obbligato a rinnovare le prove dichiarative incidenti in maniera decisiva sulla decisione (arg. ex Sez. 6, n. 14062 del 16/03/2021, Rv. 281661).

Parole chiave

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validità del testamento pubblicazione del testamento revoca dell'esecutore testamentario esame di cassazione sentenza civile verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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art. 603 cod. proc. pen
non hanno mancato di rilevare che l'intervento legislativo che ha introdotto il citato comma 3- bis dell'art. 603 c.p.p.
art. 603 c.p
non hanno mancato di rilevare che l'intervento legislativo che ha introdotto il citato comma 3- bis dell'art. 603 c.p.p.
art. 537 cod. proc. pen
Invero, anche questo Collegio condivide la giurisprudenza di legittimità, secondo cui con la sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione, può dichiararsi la falsità di atti, ai sensi dell'art. 537 cod.
art. 537 c.p
243027), anz, necessaria e consentita dalla natura della statuizione di cui all'art. 537 c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BORRIELLO GAETANO nato a TORRE DEL GRECO il 18/12/1939 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo --- I-1--Rro-L-7—G—en-r-terreiti-d-e—pief l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile. udito il difensore L'avvocato GUARINO ALFREDO insiste per la conferma della sentenza impugnata; deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta. L'avvocato TORNINCASA MAURO si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28.01.2022, la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza di assoluzione del 16.01.2019, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di Borriello Gaetano - perché non sussistente il fatto di cui agli artt. 110, 485, 491 e 493 bis cod. pen. di aver formato il falso testamento olografo di Raffaela Ascione, deceduta in data 8 giugno 2012 in cui il Borriello veniva nominato con Pastore Gaetano erede della predetta Ascione Raffaela, facendone uso tramite consegna e conseguente richiesta di pubblicazione presso il notaio- appellata dalla Procura Generale e dalla parte civile Pastore Assunta, dichiarava non doversi procedere nei confronti del Borriello in ordine al reato ascrittogli perché estinto per intervenuta prescrizione, nonché la falsità del testamento olografo apparentemente redatto da Ascione Raffaela in data 04.10.2010, condannando l'imputato al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede.

2. Avverso la suakAtta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Borriello, con atto a firma dell'Avv. Mauro Tornincasa, affidando le proprie censure a quattro motivi, con i quali deduce: 2.1 con il primo motivo, il vizio di motivazione, quanto alla mancata rinnovazione della prova dichiarativa decisiva; invero, la Corte territoriale ha riformato, ai fini della decisione sulle statuizioni civili, la sentenza assolutoria di primo grado e condannato l'imputato al risarcimento del danno a ragione di una diversa valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, mancando di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dell'esame dei testi Pastore Assunta, Serpe Irene e Serpe Alessandro, nonché dei consulenti tecnici, ai fini della decisione; la valutazione delle prove dichiarative acquisite in fase dibattimentale determinava, invero, l'assoluzione dell'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste, ritenendo il giudice di prime cure di non poter affermare, alla luce delle risultanze processuali, oltre ogni ragionevole dubbio che il Borriello avesse, al fine di procurarsi un indebito vantaggio, fori-nato e fatto uso del falso testamento olografo attribuito alla deceduta Raffaela Ascione, in cui era nominato - insieme a Pastore Gaetano - erede universale della predetta; la Corte territoriale, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice ha valutato attendibili le dichiarazioni dei testi escussi in forza di una valutazione meramente cartolare del materiale probatorio, a fronte della costante giurisprudenza di legittimità che impone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, anche nel caso in cui la sentenza assolutoria sia riformata, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, ai soli fini civili; analogo ragionamento deve svolgersi in ordine alla omessa rinnovazione dell'esame dei consulenti tecnici, atteso che ognuno di essi, oltre a depositare il proprio elaborato tecnico, ha reso dichiarazioni oralmente in dibattimento e all'uopo la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite ha avuto occasione di precisare che deve considerarsi prova dichiarativa quella resa oralmente in dibattimento dal consulente tecnico; nel caso di specie, dunque, la Corte di Appello avrebbe dovuto altresì disporre, anche d'ufficio, la rinnovazione dell'esame dei consulenti, nel ritenere maggiormente attendibile quanto affermato dal consulente tecnico della parte civile e del Pubblico Ministero piuttosto che quanto affermato dal consulente tecnico della difesa;2.2 con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge, in ordine all'inosservanza della norma processuale stabilita a pena di nullità di cui all'art. 603 co. 3 bis cod. proc. pen., dovendosi sottolineare che il giudizio di secondo grado avverso la sentenza di assoluzione emessa in primo grado nasceva non soltanto dall'impugnazione della parte civile, ma altresì dall'impugnazione del Procuratore Geric-31e in sede; 2.3 con il terzo motivo, il vizio di motivazione, per essere le argomentazioni sottese alla sentenza impugnata non rispondenti alle risultanze emergenti dal compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti; in particolare, la Corte territoriale ha valorizzato l'assenza di un rapporto di parentela tra la defunta e il ricorrente - rapporto in grado di spiegare logicamente il lascito testamentario al Borriello- laddove emerge, invece, dalle dichiarazioni testimoniali della stessa parte civile l'esistenza di tale rapporto parentale (cugini), dovendosi all'evidenza ritenere tale specifico errore valutativo della Corte territoriale idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio; inoltre, la contraddittorietà della motivazione rispetto al compendio probatorio acquisito si evince laddove si afferma che l'esame compiuto dal Consulente tecnico della difesa (Prof. Alberto Bravo) non sia stato svolto con apparecchiature di particolare precisione, mentre emerge proprio dalla deposizione testimoniale del Prof. Bravo che egli si sia servito invece degli strumenti e dei criteri metodologici necessari all'accurata analisi del tracciato grafico della scrittura testamentaria, al fine di stabilirne l'attribuibilità alla Ascione; 2.4 con il quarto motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione quanto alla dichiarazione di falsità del testamento olografo, riportandosi integralmente alle ragioni di cui ai precedenti motivi di ricorso, per non avere la Corte territoriale positivamente e correttamente accertato la falsità della scrittura testamentaria in questione, nel rispetto delle norme che regolano l'acquisizione e la valutazione della prova nel processo penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I primi due motivi di ricorso ed il quarto motivo sono fondati nei limiti di cui si dirà, restando assorbito il terzo motivo di ricorso. 1.Con i primi due motivi l'imputato si duole della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale da parte della Corte territoriale, a seguito della riforma in pe. ius in appello della sentenza assolutoria di primo grado attraverso la declaratoria di prescrizione del reato. All'uopo, occorre premettere che il primo giudice, dopo aver analizzato le dichiarazioni dei testi escussi, tra cui la parte civile Pastore Assunta, i grafologi consulenti delle parti (parte civile, P.M. e imputato) e i testi Aristarco Lucia, Serpe Irene e Serpe Alessandro, perveniva alla conclusione secondo cui, al di là degli esiti contrastanti delle consulenze, non fossero emerse dal dibattimento prove univoche corroboranti in maniera credibile la prospettazione accusatoria, fondata in via principale, se non esclusiva, sull'esito della CTU grafologica disposta dal P.M..

Il giudice d'appello, invece, dopo aver analizzato la deposizione resa dalla parte civile, Pastore Assunta, in data 13.3.2017, ha valutato le dichiarazioni dei consulenti del P.M. e della parte civile circa la falsità del testamento, rispetto alle conclusioni opposte del consulente della difesa concluso nel senso di una maggiore attendibilità dei primi consulenti rispetto a quella della difesa, il tutto considerato in uno alle dichiarazioni dei testi escussi. 1.1.In tale contesto è sufficiente richiamare i principi affermati dalle S.U. di questa Corte con la sentenza n. 22065 del 28/01/2021, RV 281228, Cremonini, secondo cui il giudice di appello che riformi, anche ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale e ciò anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103.

Nell'affermare tale principio le S.U. non hanno mancato di rilevare che l'intervento legislativo che ha introdotto il citato comma 3- bis dell'art. 603 c.p.p. ha dato vita ad una norma eccezionale, di stretta interpretazione, che individua una nuova ipotesi di ammissione delle prove, limitando l'obbligo alle ipotesi in cui il soggetto impugnante sia il pubblico ministero e non la parte civile (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112). Tale affermazione, tuttavia, non autorizza a ritenere che, in caso di impugnazione della sola parte civile, il giudice di appello che intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione non sia obbligato a rinnovare le prove dichiarative incidenti in maniera decisiva sulla decisione (arg. ex Sez. 6, n. 14062 del 16/03/2021, Rv. 281661).

L'introduzione di un principio come quello dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. per l'appello del pubblico ministero non osta a ritenere che il percorso esegetico disegnato dalle sentenze delle Sezioni Unite Dasgupta e Patalano mantenga una propria vitalità ed autonomia, in quanto si ispira a principi di rango superiore a quello della legge ordinaria: e cioè il principio del giusto processo - di cui il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio è un corollario - che a sua volta è di matrice, tanto costituzionale, quanto convenzionale. La garanzia del giusto processo implica, quindi, che i meccanismi e le regole sulla formazione della prova non subiscano distinzioni, a seconda degli interessi in gioco, e operino anche nel caso in cui la riforma della pronuncia assolutoria di primo grado sia sollecitata nella prospettiva degli interessi civili, a seguito di impugnazione della sola parte civile (Sez. 6, n. 37592 del 11/06/2013, Monna, Rv. 256332).

Peraltro, le dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice di appello che, sul diverso apprezzamento di esse, fondi, sempreché decisive, la riforma della sentenza di assoluzione, l'obbligo di procedere alta loro rinnovazione dibattimentale &traverso l'esame del perito o del consulente, mentre analogo obbligo non sussiste ove la relazione scritta del perito o del consulente tecnico sia stata acquisita mediante lettura, ivi difettando la natura dichiarativa della prova (Sez.

U, n. 14426 del 28/01/2019 Rv. 275112, Pavan).

2. Tanto premesso si osserva che, nella fattispecie in esame, come si evince chiaramente dalla sentenza impugnata, la Corte territoriale ha fondato la sua pronuncia di prescrizione del reato e di condanna agli effetti civili, tra l'altro, su una diversa valutazione delle prove dichiarative assunte in primo grado, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nudvo esame dei testi in questione.

3. Nel caso di specie, tuttavia, non può essere disposto il rinvio al giudice civile, come rilevato dalla pronuncia delle S.U. Cremonini, poiché con la sentenza impugnata la Corte territoriale, oltre a dichiarare la prescrizione del reato agli effetti penali, ha emesso l'ulteriore statuizione di rilievo penale, relativa alla declaratoria di falsità del testamento olografo apparentemente redatto da Ascione Raffaela in data 4.10.2010, sicchè il giudice del rinvio deve essere individuato nel giudice penale, prevalendo la cognizione di tale giudice su quella del giudice civile.

4. Con il quarto motivo di ricorso, invero, il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 537/3 c.p.p., del fatto che la Corte territoriale abbia pronunciato la declaratoria di falsità, senza svolgere un compiuto accertamento sul punto, nel rispetto delle norme che regolano l'acquisizione e la valutazione della prova nel processo penale. In proposito, più volte questa Corte ha affermato il principio, secondo cui, rn tema di sentenza dichiarativa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la falsità di un documento può essere dichiarata, ai sensi dell'art. 537 cod. proc. pen., solo se le risultanze processuali siano tali da consentire di affermare che essa sia stata positivamente accertata sulla base delle norme che regolano l'acquisizione e la valutazione della prova nel processo penale e richiede che l'accertamento del fatto e la colpevolezza dell'imputato siano adeguatamente motivati (Sez. 3 n. 15767 del 14/02/2020 Rv. 279658;Sez. 3, n. 7908 del 15/01/2015, Rv. 262516 Sez. 2, n. 13911 del 17/03/2016 Rv. 266389).

Invero, anche questo Collegio condivide la giurisprudenza di legittimità, secondo cui con la sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione, può dichiararsi la falsità di atti, ai sensi dell'art. 537 cod. proc. pen., solo nel caso in cui risulti motivato l'accertamento della falsità, atteso che la dichiarazione di falsità non può «essere fatta meccanicamente conseguire, quale inevitabile effetto della causa estintiva, la cui applicazione nulla sta a significare, ne' in ordine alla sussistenza del fatto, ne' in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 3 n. 7908 del 15/01/2015, Rv. 262516, Sez. 3, n. 47437 del 6.11.2003, Ratano, rv. 227060, Sez. 3, n. 5789 del 18.12.2007 dep. il 6.2.2008, Nappi, rv. 238797;

Sez. 6, n. 10039 dell'11.12.2008, rv. 243052; sez. 5, n. 48680 del 23.10.2012, Abdelkhali, rv. 254076). 4.1 Nel caso di specie la declaratoria di falsità, come già accennato, è stata pronunciata dai giudici di appello, ma sul punto nessun accertamento specifico è stato svolto nel rispetto delle norme che regolano l'acquisizione e la valutazione della prova nel processo penale, anzi la valutazione della prova è stata svolta senza il rispetto dei dettami di cui all'art. 603 comma 3 bis c.p.p. Peraltro, rispetto all'obbligo dell'immediata declaratoria di estinzione del reato, per decorso del termine di prescrizione la circostanza che il giudice possa procedere ad accertamenti non può affatto considerarsi in linea di principio "anomala"» (Sez. 1, n. 2453 del 04/12/2008, Rv. 243027), anz, necessaria e consentita dalla natura della statuizione di cui all'art. 537 c.p.p. ed in virtù dei poteri devoluti al giudice in seguito all'impugnazione di cui all'art. 537/3 c.p.p. La Corte territoriale, pertanto, non doveva limitarsi a dichiarare in dispositivo la falsità del testamento olografo, apparentemente redatto da Ascione Raffaela in data 4.10.2010, ma avrebbe dovuto fare uso degli ordinari poteri di cognizione per effettuare una autonoma valutazione della falsità della scheda testamentaria, ai fini della declaratoria prevista dall'art.537 comma 4 cod. proc. pen., nel rispetto delle regole di acquisizione della prova nel processo penale.

La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli restando assorbite in tale nuova valutazione le deduzioni di cui al terzo motivo di rico