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Ordinanza — n. 48921/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses material error correction appeal, upholding inadmissibility of recourses against Cassation ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48921/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered the correction of a material error in a previous judgment regarding the inadmissibility of appeals. The material facts involve the procedural posture where the Court confirmed that the recourses filed by the applicants were inadmissible. Consequently, the Court dismissed the request for correction of the ruling's device, maintaining the original decision on inadmissibility and ordering the payment of procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The Court of Cassation may correct material errors in the device of a judgment, but such correction does not alter the substantive outcome regarding the inadmissibility of the appealed recourses.

Parole chiave

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material error correction inadmissibility of recourses Court of Cassation Rome procedural costs award judgment device amendment ordine di demolizione violazione della licenza edilizia abbattimento di alberi

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA Nel procedimento per la correzione dell'errore materiale avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA nei confronti di SCIMONELLI GIOVANNI DOMENICO nato il 08/08/1967 RESTIVO ROSETTA nato a PARTANNA il 16/02/1969 udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, letta la nota del Consigliere relatore del proc. n. 4700/2022; rilevato che occorre procedere alla correzione del segnalato errore materiale nei termini indicati nella nota stessa e nel dispositivo della presente ordinanza.

P.Q.M.

Dispone la correzione del ruolo di udienza e del dispositivo della sentenza documento del proc. n. 4700/2022 RG (ricorrenti Scimonelli Giovanni Domenico e Restivo Rosetta) nel modo seguente: "dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende". Così deciso il 16/12/