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Sentenza — n. 48916/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 48916/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 48916/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MILANOnel procedimento a carico di: LOUCIF SMAIL nato il 09/09/1992 avverso l'ordinanza del 29/03/2022 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Milano in composizione monocratica, in sede di giudizio per direttissima, non convalidava l'arresto in flagranza di Loucif Snnail, imputato del reato di furto ex artt. 56 e 624 bis, c.p., "perché, al fine di trarne un ingiusto profitto, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a impossessarsi di un pacco Amazon (destinato a Di Lello Paolo Francesco Leonardo), custodito all'interno della portineria dello stabile ubicato in via Nunna Ponnpilio 14, non riuscendo nell'intento per l'intervento del custode".

Regesto Legislator

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art. 624 bis cod. pen; Sentenza — n. 48916/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 14314 del 29/01/2010, Rv. 246708, nonché, nello stesso senso, ex plurimis Sez. 2, n. 30698 del 05/04/2013, Rv. 256783, Sez. 5, n. 49340 del 16/09/2019, Rv. 278382). Investito del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha deciso sulla convalida, ai sensi dell'art. 391, co. 4, c.p.p., compete, pertanto, al Collegio la verifica del corretto esercizio da parte del giudice di merito del potere di qualificazione giuridica del fatto che ha condotto all'arresto del Loucif. Al riguardo non può non rilevarsi la fondatezza del ricorso del pubblico ministero, essendo il tribunale incorso nella denunciata violazione di legge.

Parole chiave

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divieto di frequentare le osterie tentato furto aiuti al magazzinaggio privato difesa contro le pratiche commerciali illecite garanzia di locazione non pagata illecita violenza

Disposizioni normative citate

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art. 624 bis cod. pen
Si è affermato, in particolare, che integra il delitto di cui all'art. 624 bis cod. pen., la condotta di colui che commetta il furto proprio nella portineria di un condominio, in quanto la portineria di uno stabile condominiale rientra nell'ambito della tutela dei beni predisposta dall'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MILANOnel procedimento a carico di: LOUCIF SMAIL nato il 09/09/1992 avverso l'ordinanza del 29/03/2022 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Milano in composizione monocratica, in sede di giudizio per direttissima, non convalidava l'arresto in flagranza di Loucif Snnail, imputato del reato di furto ex artt. 56 e 624 bis, c.p., "perché, al fine di trarne un ingiusto profitto, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a impossessarsi di un pacco Amazon (destinato a Di Lello Paolo Francesco Leonardo), custodito all'interno della portineria dello stabile ubicato in via Nunna Ponnpilio 14, non riuscendo nell'intento per l'intervento del custode".

Il tribunale, in particolare, riteneva che la condotta del Loucif andasse ricondotta al paradigma normativo di cui agli artt, 56 e 624, c.p., stante l'impossibilità di considerare il locale portineria di uno stabile condominiale "altro luogo destinato in tutto o in parte a privata cl:nnora" ovvero rientrante nella nozione di "pertinenze di essa", secondo la previsione dell'art. 624 bis, c.p. Con la conseguenza che l'arresto non poteva giustificarsi, essendo stato operato al di fuori delle ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza, indicate nell'art. 380, c.p.p.

2. Avverso la menzionata decisione ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il tribunale di Milano, lamentando violazione di legge in quanto il tribunale ha errato nel qualificare la condotta del Luocif nei termini in precedenza indicati. 2.1. Con requisitoria scritta del 30.8.2022, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga accolto.

3. Il ricorso del pubblico ministero va accolto per le seguenti ragioni.

4. Ed invero, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, in tema di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che ne legittimavano l'adozione con una verifica "ex ante", con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, le quali sono utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo "status libertatis". Ne deriva che il vaglio cui è chiamato il giudice in questa fase attiene soltanto alla verifica del ragionevole uso dei poteri discrezionali della polizia giudiziaria e quando ravvisi la mancanza di ragionevolezza nell'uso degli stessi, deve fornire sul punto adeguata argomentazione giustificativa (cfr., ex plurimis, Cass., sez.

V, 27.3.2009, n. 21577, rv. 243885). Altrettanto consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte è l'orientamento secondo cui in sede di convalida dell'arresto il giudice può attribuire al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dal P.M., ai limitati effetti del giudizio di convalida, in quanto rientra tra i suoi poteri di controllo quello di individuare in concreto l'ipotesi di reato al fine di stabilire se sia consentito l'arresto in flagranza. (Fattispecie relativa a convalida dell'arresto e contestuale giudizio direttissimo cfr.

Sez. 5, n. 14314 del 29/01/2010, Rv. 246708, nonché, nello stesso senso, ex plurimis Sez. 2, n. 30698 del 05/04/2013, Rv. 256783, Sez. 5, n. 49340 del 16/09/2019, Rv. 278382). Investito del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha deciso sulla convalida, ai sensi dell'art. 391, co. 4, c.p.p., compete, pertanto, al Collegio la verifica del corretto esercizio da parte del giudice di merito del potere di qualificazione giuridica del fatto che ha condotto all'arresto del Loucif. Al riguardo non può non rilevarsi la fondatezza del ricorso del pubblico ministero, essendo il tribunale incorso nella denunciata violazione di legge.

Come affermato dall'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, infatti, i furti consumati all'interno di aree condominiali rientrano nella previsione dell'art. 624 bis, c.p. Si è affermato, in particolare, che integra il delitto di cui all'art. 624 bis cod. pen., la condotta di colui che commetta il furto proprio nella portineria di un condominio, in quanto la portineria di uno stabile condominiale rientra nell'ambito della tutela dei beni predisposta dall'art. 624 bis succitato, in ragione della sua destinazione a privata dimora ed essendo, in ogni caso, incontrovertibile la sua natura pertinenziale sia in riferimento all'unità immobiliare occupata dallo stesso portiere nello stesso stabile condominiale sia, pro quota, in riferimento a tutti gli altri appartamenti dell'anzidetto complesso (cfr.

Sez. 5, n. 28192 del 25/03/2008, Rv. 240442). Del pari si è evidenziato che integra il reato di furto in abitazione ex art. 624 bis, c.p., la sottrazione illecita di beni mobili posti all'interno di aree condominiali, anche quando le stesse non siano nella disponibilità esclusiva dei singoli condomini (cfr. Sez. 4, n. 421.5 del 10/01/201.3, Rv. 255080) ovvero la condotta di chi si impossessa di una bicicletta introducendosi nell'androne di un edificio destinato ad abitazioni, in quanto detto luogo costituisce pertinenza di privata dimora (cfr.

Sez. 5, n. 1278 del 31/10/2018, Rv. 274389). Esistevano, pertanto, nel caso in esame le condizioni per procedere all'arresto obbligatorio in flagranza di reato, ai sensi del disposto dell'art. 380, co. 2, lett. e bis), c.p.p.

5. Sulla base delle svolte considerazioni, l'impugnato provvedimento va annullato senza rinvio. Come affermato, infatti, da un condivisibile arresto della giurisprudenza di legittimità, l'annullamento da parte della Corte di Cassazione dell'ordinanza di non convalida dell'arresto in flagranza va disposto con la formula "senza rinvio", poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato degli agenti di polizia giudiziaria e l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute quanto ad effetti giuridici (cfr. Cass., Sez. 5, n. 15387 del 19/02/2016, Rv. 266566).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'