Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds and no proven prejudice from untranslated plea sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant challenged the GIP's decision to apply a plea bargain sentence, arguing that the untranslated Italian document violated his right to defense as he did not understand the language. The court ruled that without specific evidence of prejudice affecting the defense or a violation of the statutory grounds for appealing plea sentences, the generic claim of non-translation is insufficient to justify admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, co. 2 bis c.p.p.; Art. 143 c.p.p.: A cassation appeal against a plea bargain sentence is admissible only for specific statutory grounds regarding the expression of will, legal qualification, or legality of the penalty; a generic claim of non-translation of the sentence without proof of prejudice to the defense does not constitute a valid ground for admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANNOUR HICHAM nato il 04/06/1987 avverso la sentenza del 10/03/2022 del GIP TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Modena applicava a Annour Hicham, ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., la pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli.
2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, in relazione all'art. 143, c.p.p., in punto di mancata traduzione della sentenza in una lingua conosciuta dal prevenuto, il quale non comprende la lingua italiana, tanto da essere stato assistito da un interprete di lingua araba, sia in sede di udienza di convalida, che in sede di udienza per la decisione sulla richiesta 3. Con requisitoria scritta del 6.7.2022 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga rigettato.
4. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Ed invero, come è stato rilevato da un condivisibile arresto della giurisprudenza di legittimità, in tema di traduzione degli atti, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione della sentenza di patteggiannento in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613, c.p.p., ad opera della legge 23 giugno 201.7, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione (cfr.
Sez. 5, n. 32878 del 05/02/2019, Rv. 277111). Va, inoltre, rilevato che, ai sensi dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., è possibile proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, vizi che il ricorrente non ha specificamente denunciato, limitandosi a eccepire, del tutto genericamente, una pretesa violazione del diritto di difesa, derivante dalla mancata traduzione della sentenza, frutto, peraltro, di un epilogo decisorio comprensibile dall'imputato, che, come evidenziato nel ricorso, è stato assistito da un interprete di lingua araba "in sede di udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione pena".
5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.