Sentenza — n. 48899/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata il Tribunale di Firenze - in parziale riforma, ai soli effetti civili, della sentenza di assoluzione pronunciata dal Giudice di pace di Empoli il 16 maggio 2013 - ha condannato, per quanto qui interessa, Zabarino Francesca a risarcire i danni cagionati alla parte civile, Pizzoferrato Natascia, per A il reato di minaccia commesso ai danni di quest'ultima in data 8 febbraio 2010 (capo B).
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 48899/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZABARINO FRANCESCA nata a VALDERICE il 25/10/1940 avverso la sentenza del 15/03/2021 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Kate Tassone, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. Annamaria Tessitore, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e di condannare le ricorrenti al pagamento delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, come da nota che ha allegato; lette le conclusioni del difensore dell'imputata, Stefano Magherini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Firenze - in parziale riforma, ai soli effetti civili, della sentenza di assoluzione pronunciata dal Giudice di pace di Empoli il 16 maggio 2013 - ha condannato, per quanto qui interessa, Zabarino Francesca a risarcire i danni cagionati alla parte civile, Pizzoferrato Natascia, per A il reato di minaccia commesso ai danni di quest'ultima in data 8 febbraio 2010 (capo B).
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, tramite il difensore, proponendo un solo motivo con il quale eccepisce che la prescrizione del reato sarebbe maturata "prima del giudizio di appello".
3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. In via preliminare, occorre chiarire che nel ruolo di udienza risulta iscritto, oltre al nominativo di Zabarino Francesca, anche quello di Lo Iacono Caterina, quale imputata ricorrente. In realtà il ricorso per cassazione è stato proposto soltanto da Zabarino Francesca, come si ricava dai seguenti univoci elementi: - il nominativo e le generalità di Lo Iacono Caterina risultano "interlineati" sia nella intestazione (cfr. prima pagina) sia nel corpo del ricorso (cfr. terza pagina); - il ricorso rimanda alla procura speciale allegata, che reca soltanto la sottoscrizione di Zabarino, non di Lo Iacono.
3. Va premesso che la sentenza assolutoria di primo grado è stata impugnata ai soli effetti civili dalla parte civile e su detto capo è stata riformata dal giudice di secondo grado. In tale situazione è del tutto irrilevante la circostanza dedotta in ricorso, cioè che la prescrizione sarebbe decorsa prima del giudizio di appello, poiché l'eventuale estinzione del reato agli effetti penali, non produce alcun effetto sulle statuizioni civili. Invero all'esito del gravame proposto dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione, il giudice d'appello, anche qualora sia intervenuta la prescrizione del reato contestato, deve valutare la sussistenza dei presupposti per una dichiarazione di responsabilità limitata agli effetti civili e può condannare l'imputato al risarcimento del danno o alle restituzioni qualora reputi fondata l'impugnazione, in modo da escludere che possa persistere la sentenza di merito più favorevole all'imputato (cfr. tra le ultime Sez. 2, n. 6568 del 26/01/2022, D'Isa, Rv. 282689 - 01).
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente Zabarino Francesca al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. L'imputata deve essere condannata, inoltre, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Dette spese, da versarsi a favore dell'erario ex art. 110, comma 3 d.p.r. n. 115 del 2002, verranno liquidate dal Tribunale di Firenze con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002 (Sez. U, n. 5464 del 26 settembre, 2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di Zabarino Francesca e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dal Tribunale di Firenze con separato decreto dì pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il