Sentenza — n. 48894/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAguente: o9) SENTENZA sul ricorso proposto da: Cruciani Alessandro, nato a Roma, il 1/9/1989; avverso la sentenza del 16/3/2022 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Paola Mastroberardino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. Marco Misuraca, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna di Cruciani Alessandro per il reato di lesioni gravi aggravate commesso ai danni di Dionisi Lorenzo colpendolo, tra l'altro, con un coltello.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Sentenza — n. 48894/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente: o9) SENTENZA sul ricorso proposto da: Cruciani Alessandro, nato a Roma, il 1/9/1989; avverso la sentenza del 16/3/2022 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Paola Mastroberardino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. Marco Misuraca, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna di Cruciani Alessandro per il reato di lesioni gravi aggravate commesso ai danni di Dionisi Lorenzo colpendolo, tra l'altro, con un coltello.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in merito alla disposta confisca della collezione di coltelli presente nell'abitazione del Cruciani. In tal senso lamenta che la Corte territoriale, nel confermare la misura ablativa, avrebbe apoditticamente ritenuto indiscriminatamente pertinenti al reato tutti i coltelli rinvenuti, nonostante la persona offesa non abbia mai identificato quello effettivamente utilizzato dall'imputato per ferirlo, ma abbia comunque precisato che si trattava di un coltello da cucina, locale dell'immobile nel quale peraltro sarebbe stata consumata l'aggressione.
Del tutto ingiustificata risulterebbe dunque l'ablazione dei coltelli da collezione, certamente non identificabili con lo strumento utilizzato per commettere il reato e che, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, erano custoditi in una apposita teca. Non meno apoditticamente la Corte avrebbe poi negato che, come invece eccepito, i coltelli in questione appartenessero al padre dell'imputato, proprietario dell'appartamento in cui alloggiava il Cruciani e persona estranea al reato. Dunque, nel disporne la confisca, i giudici del merito avrebbero violato l'art. 6 I. n. 152/1975, che impone la confisca delle armi, salvo che per l'appunto appartengano a persona estranea al reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le doglianze del ricorrente discendono dall'affermata appartenenza dei beni assoggettati a confisca ad un soggetto terzo e segnatamente al padre dell'imputato. Va allora ribadito che è inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione proposto dall'imputato che non è proprietario del bene sottoposto a confisca, salvo che non vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione dell'impugnazione„ in quanto il gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 18508 del 16/02/2017, Fulco, Rv. 270209;
Sez. 6, Sentenza n. 11496 del 21/10/2013, dep. 2014, Castellaccio, Rv. 262612). Interesse che il ricorrente non ha prospettato e che non emerge immediatamente dalla lettura della sentenza, ferma restando la facoltà del terzo interessato, che non ha in alcuna veste partecipato al giudizio di cognizione, di opporsi all'ablazione dei beni di cui rivendica la titolarità nel giudizio di esecuzione nelle forme previste dal medesimo (Sez. U, Sentenza n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870).
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle