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Sentenza — n. 48883/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 48883/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 48883/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che «la mancata presentazione delle conclusioni della parte civile nel giudizio di appello non integra gli estremi della revoca tacita della costituzione di parte civile di cui all'art. 82, comma 2, cod. proc. pen., essendo quest'ultima norma applicabile al solo giudizio di primo grado» (Sez. 6, n. 25012 del 23/05/2013, Leonzio, Rv. 257032 - 01). Difatti, «la parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall'art. 76 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 6965 del 18/10/2018, dep. 2019, Di Bartolo, Rv. 275524 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338 - 01; cfr. già Sez.

Regesto Legislator

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art. 523 cod. proc. pen, art. 76 cod. proc. pen; Sentenza — n. 48883/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020 - dep. 2021, Ara, Rv. 281308 - 01; Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01). Ne discende che deve annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca delle statuizioni civili, revoca che deve essere eliminata.

Parole chiave

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revisione di una decisione istanza di ricusazione tardiva restituzione del termine scaduto annullamento civile revoca della sospensione condizionale revoca della moratoria concordataria

Disposizioni normative citate

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art. 523 cod. proc. pen
Difatti, «la parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 cod.
art. 76 cod. proc. pen
pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall'art. 76 cod. proc. pen.» (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23319/2018
pen., non possano essere estesi al di fuori dei casi ivi espressamente indicati» (Sez. 2, n. 23319/2018, cit.).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto: dalla parte civile MONTANARI MARIA nato a SCANDIANO il 13/08/1939 dalla parte civile ALGERI MAURIZIA nato a SCANDIANO il 30/06/1965 nel procedimento a carico di: FERRETTI DANIELA nato a VIANO il 08/09/1964 VECCHI RICCARDO nato a SCANDIANO il 27/09/1988 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LUCIA ODELLO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con riferimento alla disposta revoca delle statuizioni civili; - le conclusioni rassegnate ai sensi della stessa norma, nella memoria presentata nell'interesse di DANIELA VERRETTI e RICCARDO VECCHI, dall'avvocato ANGELO RUBERTO che ha chiesto il rigetto del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1.

Con sentenza del giorno 11 gennaio 2021 la Corte di Appello di Bologna, in riforma della pronuncia resa in data 28 novembre 2016 dal Tribunale di Reggio e all'esito del gravame interposto da Daniela Ferretti e Riccardo Vecchi, ha dichiarato non doversi procedere nei loro confronti in ragione dell'intervenuta prescrizione dei reati loro rispettivamente ascritti; ed ha revocato le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado, che aveva condannato gli imputati al risarcimento del danno in favore delle parti civili Maria Montanari e Maurizia Algeri, da liquidarsi in separato giudizio, e al pagamento delle provvisionali e delle spese di costituzione e assistenza (nei termini in essa specificati).

2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse delle parti civili, articolando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con il quale è stata denunciata la violazione degli artt. 76, comma 2, e 82, comma 2, cod. proc. pen., in relazione alla revoca delle statuizioni civili. In particolare, si è dedotto che: - il decreto di citazione per il giudizio di appello, che aveva evidenziato lo spirare del termine di prescrizione dei reati, aveva invitato le parti civili a formalizzare l'esistenza di un perdurante interesse e della volontà di chiedere la conferma delle statuizioni civili, con l'avviso che, in mancanza, la costituzione avrebbe potuto intendersi implicitamente revocata; - le parti civili avevano presentato, ai sensi dell'art. 23 d.l. 9 novembre 2020, n. 149, conclusioni e nota spese a mezzo PEC; - la Corte di merito ha ritenuto queste ultime tardive ed ha pertanto considerato implicitamente revocata la costituzione di parte civile, in contrasto con le norme processuali già indicate e con il principio di immanenza della costituzione di parte civile (come già chiarito da Sez. 2, n. 23319 del 11/04/2018, Valli); laddove avrebbe al più potuto escludere - in ragione della tardività - la sola liquidazione delle spese del giudizio di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto.

1. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che «la mancata presentazione delle conclusioni della parte civile nel giudizio di appello non integra gli estremi della revoca tacita della costituzione di parte civile di cui all'art. 82, comma 2, cod. proc. pen., essendo quest'ultima norma applicabile al solo giudizio di primo grado» (Sez. 6, n. 25012 del 23/05/2013, Leonzio, Rv. 257032 - 01). Difatti, «la parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall'art. 76 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 6965 del 18/10/2018, dep. 2019, Di Bartolo, Rv. 275524 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338 - 01; cfr. già Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 203430 - 01: «L'assenza della parte civile nel giudizio di appello non può interpretarsi come comportamento equivalente a revoca tacita o presunta, non essendo riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi previste dall'art. 82, secondo comma, cod. proc. pen.»). E, come già condivisibilmente rilevato, «è del tutto irrilevante, pertanto, che nel decreto di citazione a giudizio per il grado di appello fosse contenuto l'avvertimento che la mancata comparizione della parte civile avrebbe (come si evince dalla sentenza impugnata) comportato una implicita revoca della costituzione, posto che le ipotesi di revoca implicita, previsti dell'articolo 82, comma 2, cod. proc. pen., non possano essere estesi al di fuori dei casi ivi espressamente indicati» (Sez. 2, n. 23319/2018, cit.).

Ragion per cui, dalla rilevata tardiva presentazione delle conclusioni delle parti civili (in effetti trasmesse il giorno 8 gennaio 2011, per l'udienza del successivo giorno 11, quando era già spirato il termine previsto dalla disciplina emergenziale), poteva ritualmente conseguire solo il mancato apprezzamento di esse e la mancata condanna alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore di esse (cfr. Sez. 6, n. 13434 del 26/01/2021, Paolini, Rv. 281148 - 01; cfr. pure Sez. 5, ord. n. 30743 del 26/03/2019, Loconsole, Rv. 277152 - 01;

Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020 - dep. 2021, Ara, Rv. 281308 - 01; Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01). Ne discende che deve annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca delle statuizioni civili, revoca che deve essere eliminata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca delle statuizion