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Sentenza — n. 48880/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 48880/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 48880/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del giorno 3 giugno 2021 (dep. il giorno 17 gennaio 2020) la Corte di appello di L'Aquila - a seguito del gravame interposto nell'interesse di Marcello Antonio Alongi - ha confermato la pronuncia in data 28 gennaio 2019, con la quale il Tribunale di Teramo aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il delitto di tentato furto aggravato e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4), cod. pen. con giudizio di equivalenza, lo aveva condannato alle pene di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 48880/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale è stata dedotta la violazione di norme processuali poste a pena di nullità a cagione dell'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore dell'Alongi, e segnatamente all'avvocato Francesco Gozzi (nominato dall'imputato dopo la proposizione dell'appello da parte del difensore d'ufficio avv. Mario Cerioni, che l'aveva assistito nel giudizio di primo grado).

Parole chiave

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corretta notificazione nomina del difensore colpa del patrocinatore negligenza professionale dell'avvocato notifica tardiva dei difetti avviso di pignoramento
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALONGI MARCELLO ANTONIO nato a PALAZZO ADRIANO il 05/06/1974 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LUCIA ODELLO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; - nonché le conclusioni rassegnate - ai sensi della stessa norma - dall'avvocato ALESSANDRO CARNICELLI che, nell'interesse del ricorrente, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del giorno 3 giugno 2021 (dep. il giorno 17 gennaio 2020) la Corte di appello di L'Aquila - a seguito del gravame interposto nell'interesse di Marcello Antonio Alongi - ha confermato la pronuncia in data 28 gennaio 2019, con la quale il Tribunale di Teramo aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il delitto di tentato furto aggravato e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4), cod. pen. con giudizio di equivalenza, lo aveva condannato alle pene di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale è stata dedotta la violazione di norme processuali poste a pena di nullità a cagione dell'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore dell'Alongi, e segnatamente all'avvocato Francesco Gozzi (nominato dall'imputato dopo la proposizione dell'appello da parte del difensore d'ufficio avv. Mario Cerioni, che l'aveva assistito nel giudizio di primo grado).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Risulta in atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del vizio denunciato: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 - 01) che: - con atto depositato il 10 maggio 2019, Marcello Antonio Alongi ha nominato proprio difensore di fiducia l'avvocato Francesco Gozzi; - il decreto di citazione per il giudizio di appello in data 24 marzo 2021 è stato indirizzato all'avvocato Mario Cerioni (quale difensore d'ufficio dell'imputato) e non all'avvocato Gozzi, che in effetti non è stato citato; - a cagione dell'omessa citazione del difensore ricorre la dedotta nullità assoluta ex art. 178, lett. c), 179 cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01; Sez. 6, n. 29683 del 29/09/2020, Galasso, Rv. 279722 - 01). La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Perugia per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Perugia per l'ulteriore cor