Suspension of execution denied for extraordinary appeal due to lack of exceptional gravity and low success probability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the request to suspend the execution of the conviction inadmissible following an extraordinary appeal. The applicant argued for suspension based on material or factual errors, but the Court found no exceptional gravity in the proceedings. The decision rested on the absence of a significant probability of success for the main appeal and the logical consistency of the lower court's negative prognosis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis c.p.p.; Art. 625-bis c.p.p.: The request for suspension of execution following an extraordinary appeal is inadmissible unless exceptional gravity exists, which requires a preliminary assessment of the main appeal's success probability and considers the entire procedural context, not merely the defendant's subjective conditions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERCURI MICHAEL nato a LAMEZIA TERME il 06/10/1989 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. A seguito della presentazione di ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., nell'interesse di Michael Mercuri, nei confronti della sentenza n. 24167 del 11 marzo 2022 della I sezione di questa Corte, è stata depositata istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza di condanna.
Questa Corte ha chiarito che, in tema di sospensione dell'esecuzione della pena a seguito della presentazione di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'espressione "casi di eccezionale gravità" va riferita al complesso della vicenda processuale e non solo alle condizioni soggettive dell'imputato, dovendosi tenere conto, principalmente e in via pregiudiziale, del fumus boni iuris della domanda principale, avanzata ex art. 625 bis cod. proc. pen., rispetto a quella incidentale di sospensione, verificando, sulla base di una valutazione sommaria e allo stato degli atti, se si possa riscontrare una probabilità di successo, di pressoché immediata evidenza, del ricorso. (Sez. 4, Ordinanza n. 21907 del 21/02/2017, Petullà, Rv. 270097 - 01).
Nel caso di specie, impregiudicate le valutazioni del collegio chiamato ad esaminare il ricorso, non appaiono sussistenti casi di eccezionale gravità, anche perché la sentenza n. 24167/2022, prima ancora di esaminare la questione dei precedenti che avrebbero assunto efficacia preclusiva, esprime - e si tratta di evidente valutazione - un autonomo giudizio di logicità che investe la motivazione con la quale i giudici di merito avevano formulato la prognosi negativa sulla concedibilità del beneficio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta di sospensione. Così decis