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Sentenza — n. 48364/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 48364/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 48364/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 23 gennaio 2020 il Giudice di Pace di Paola ha assolto l'imputata Currenti Rosa dal reato di cui all'art.612 cod. pen. per avere minacciato di un male ingiusto Zagordo Maria Concetta, pronunciando nei suoi confronti le seguenti parole: "Ti picchio, te menu, ti tiro un faldone, sta campagnola cretina ..ti faccio la faccia tanta" 2. Avverso la decisione del Giudice di pace ha proposto ricorso il Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Paola deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen, art. 623 cod. proc. pen; Sentenza — n. 48364/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Va premesso che il pubblico ministero può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria (comma 1 dell'art. 36 Divo n.274/00) e ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace (comma 2 della medesima disposizione). Contro le sentenze pronunciate in grado di appello il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per í motivi di cui all'articolo 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. (così l'art. 39 -bis del d.lgs. n. 274 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 11 del 2018, coerente con il disposto dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., quanto allo specifico mezzo di impugnazione del ricorso per cassazione).

Parole chiave

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minaccia minaccia per la sicurezza pubblica pubblica istigazione a delinquere accusa penale principio accusatorio dichiarazioni inverosimili

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
11 del 2018, coerente con il disposto dell'art. 606, comma 2-bis, cod.
art. 623 cod. proc. pen
(In motivazione la Corte ha precisato che, in assenza di una norma specifica che consenta la determinazione del giudice di rinvio, trova applicazione il principio enucleabile dall'art. 623 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE PAOLAnel procedimento a carico di CURRENTI ROSA nata ad AMANTEA il 18/07/1968 inoltre: ZAGORDO MARIA CONCETTA avverso la sentenza del 23/01/2020 del GIUDICE di PACE PAOLAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione PERLA LORI che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Lette le conclusioni scritte pervenute in data 16 novembre 2022 del difensore e procuratore speciale, avv. PASQUALE NACCARATO, per la parte civile, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, depositando, altresì, nota spese.Lette la memoria difensiva pervenuta in data 3 novembre 2022 del difensore di fiducia, avv. GUIDO SICILIANO, per l'imputata, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23 gennaio 2020 il Giudice di Pace di Paola ha assolto l'imputata Currenti Rosa dal reato di cui all'art.612 cod. pen. per avere minacciato di un male ingiusto Zagordo Maria Concetta, pronunciando nei suoi confronti le seguenti parole: "Ti picchio, te menu, ti tiro un faldone, sta campagnola cretina ..ti faccio la faccia tanta" 2. Avverso la decisione del Giudice di pace ha proposto ricorso il Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Paola deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con l'unico motivo, è stata dedotta la violazione dell'art.606 lett e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione. In particolare, evidenzia il Procuratore generale che la motivazione adottata è una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria nella parte in cui, richiedendo la esistenza di elementi di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa, esclude la sussistenza di siffatti riscontri non considerando tali le dichiarazioni rese da altri testimoni escussi. Lamenta il PG che la sentenza impugnata ha ignorato la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale la testimonianza della persona offesa può fondare da sola la penale responsabilità dell'imputata, previa verifica della sua attendibilità.

Inoltre, la motivazione si rivela manifestamente illogica e contraddittoria allorquando esclude la valenza di riscontro alle ulteriori testimonianze sul presupposto che i testi non hanno riferito di avere sentito le frasi indicate dalla persona offesa, senza però chiarire che un teste (Aloe Mario) non poteva avere sentito le frasi perché intervenuto successivamente e l'altro teste (Liliana Africano) riferisce di invettive pronunciate dalla Currente contro la Zagordo ma di non ricordare con precisione quali espressioni avesse utilizzato, perché urlava così tanto da intimorirla.

Egualmente contraddittoria e manifestamente illogica appare la motivazione nella parte in cui valuta le ulteriori testimonianze (Caruso e Cortese) che, pur non riferendo con precisione le parole utilizzate, raccontano di parole a carattere minaccioso pronunciate con un tono di voce molto alto.In data 16 novembre 2022 l'avv. PASQUALE NACCARATO, per la parte civile si è associato alle richieste del Sostituto procuratore. In data 3 novembre 2022 è prevenuta una memoria difensiva del difensore di fiducia, avv. GUIDO SICILIANO, per l'imputata, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato per le ragioni e nei termini di seguito esposti.

1. Va premesso che il pubblico ministero può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria (comma 1 dell'art. 36 Divo n.274/00) e ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace (comma 2 della medesima disposizione). Contro le sentenze pronunciate in grado di appello il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per í motivi di cui all'articolo 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. (così l'art. 39 -bis del d.lgs. n. 274 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 11 del 2018, coerente con il disposto dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., quanto allo specifico mezzo di impugnazione del ricorso per cassazione).

Dall'esegesi combinata della disciplina suddetta emerge il principio che il pubblico ministero può continuare a ricorrere per cassazione contro tutte le sentenze inappellabili pronunciate dal giudice di pace e, in particolare, contro le sentenze di proscioglimento, per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., ivi inclusi i vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione di cui alla lett. e): in tal senso si sono espresse, oltre alla sentenza Sez. 1, n. 48928 del 2019, anche Sez. 1, n. 17404 del 28/03/2019, Erraqui, n. m.;

Sez. 1, n. 2368 del 5/12/2018, dep. 2019, Sholaja, n. m., confermando il principio secondo cui la sentenza di proscioglimento del giudice di pace è impugnabile dal pubblico ministero soltanto con il ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 19331 del 30/04/2012, De Francesco, Rv. 252902). Il campo di azione del potere di impugnazione si estende, quanto alle sentenze inappellabili del giudice di pace, a tutti i motivi previsti dal catalogo di cui all'art.606 cod. proc. pen., compreso il vizio di motivazione, bilanciando così il fatto che in dette ipotesi si dia luogo ad un unico grado di merito.

Viceversa, il pubblico ministero, avverso le sentenze d'appello per i reati di competenza del giudice di pace, potrà proporre ricorso soltanto per i motivi di cui al comma 1, lett. a), b) e c), ai sensi dell'art. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. ( Sez.5 n. 23043 del 23/03/2021 Rv. 281262).

2. Nel caso di specie il Pubblico ministero lamenta un vizio di motivazione riconducibile all'art.606 comma 1 lett.

e) con specifico riferimento ad una motivazione contraddittoria e manifestamente illogica. Con specifico riferimento al presente giudizio, risulta che il giudice di pace nel pervenire all'assoluzione ai sensi dell'art.530 cpv cod. proc. pen. ha redatto una motivazione carente e contraddittoria che non dà conto di quei requisiti richiesti dall'art. 546 comma 1 lett.e) cod proc. pen. che consentono di conoscere quale sia stato il percorso motivazionale che abbia condotto il giudice all'epilogo assolutorio.

3. La sentenza si limita ad elencare quali siano state le fonti di prova dichiarative limitandosi ad evidenziare in modo apodittico che le stesse non hanno consentito di pervenire ad un giudizio di colpevolezza senza spiegarne e ragioni. Ha poi aggiunto che la persona offesa costituita parte civile deve essere valutata con particolare rigore e, nel caso di specie, non sussistono riscontri alla sua testimonianza. La sentenza va dunque annullata per un nuovo giudizio. In caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione di una sentenza inappellabile del giudice di pace, qual è quella di assoluzione, il giudice di rinvio va individuato in altro giudice di pace appartenente al medesimo ufficio. (In motivazione la Corte ha precisato che, in assenza di una norma specifica che consenta la determinazione del giudice di rinvio, trova applicazione il principio enucleabile dall'art. 623 cod. proc. pen. in forza del quale, fatta salva l'ipotesi del ricorso per "saltum" disciplinata dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., il giudice di rinvio è il giudice equiordinato a quello che ha emesso la sentenza).(Sez. 5 n. 10970 del 28/11/2019, (2020 ) Rv. 278791).

La determinazione delle spese in favore della parte civile è rinviata all'esito del giudizio. PQM Annulla la sentenza impugnata con rinv