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Sentenza — n. 48363/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 48363/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 48363/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 15 novembre 2021, la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Chieti in composizione monocratica, nei confronti dei ricorrenti Sanna Luca, Apetino Rudy, Apetino Flora, Valdez Hernandez Olfa Sarina e, previa concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. dichiarata equivalente alle contestate aggravanti, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio. L'accusa è relativa al furto in concorso in un supermercato, di vari generi alimentari esposti alla pubblica fede (artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen).

Regesto Legislator

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art. 170 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 48363/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi, nella misura di euro tremila.

Parole chiave

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licenziamento per furto furto di lieve entità indagine per furto furto per mestiere perseguimento penale per truffa usurpazione d'identità

Disposizioni normative citate

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art. 170 cod. proc. pen
senza che fossero previamente effettuati gli ulteriori accertamenti ai sensi dell'art. 170 terzo comma cod.
art. 616 cod. proc. pen
Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SANNA LUCA nato a ROMA il 16/09/1975 APETINO RUDY nato a NAPOLI il 25/04/1981 APETINO FLORA nato a NAPOLI il 08/08/1978 VALDEZ HERNANDEZ OLFA SARINA nato il 08/09/1987 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, PERLA LORI che ha concluso per il rigetto dei ricorsi proposti nell'interesse di Valdez e Apetino Rudy; per l'inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse degli altri coimputati. Letta la memoria, pervenuta in data 17 novembre 2022, di replica alle conclusioni del Sostituto procuratore generale, del difensore di fiducia, avvocato GIANFRANCO D'ANGELO, per i ricorrenti, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 novembre 2021, la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Chieti in composizione monocratica, nei confronti dei ricorrenti Sanna Luca, Apetino Rudy, Apetino Flora, Valdez Hernandez Olfa Sarina e, previa concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. dichiarata equivalente alle contestate aggravanti, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio. L'accusa è relativa al furto in concorso in un supermercato, di vari generi alimentari esposti alla pubblica fede (artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen).

2. Avverso la decisione della Corte di Appello hanno proposto ricorso gli imputati, con unico atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia, deducendo motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge processuale per nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica al difensore di fiducia del ricorrente Sanna Luca. In particolare, il decreto di citazione è stato notificato in data 23 febbraio 2017 al difensore di ufficio avv.

Giovanni Angelucci, laddove il ricorrente aveva nominato già in data 22 novembre 2016, quale difensore di fiducia, l'avvocato Alessandra Cervelli del foro di Pescara, come risulta dal decreto di ammissione al gratuito patrocinio. L'omessa notifica al difensore di fiducia determina una nullità assoluta ex art. 178 lett. C) cod. proc. pen., in quanto relativa all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato. Non appare dunque condivisibile, prosegue la difesa, la soluzione offerta dalla sentenza impugnata, secondo la quale la presenza alla prima udienza di comparizione di un sostituto processuale nominato dal difensore di fiducia avrebbe sanato la eccepita nullità. 2.2.

Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge per nullità della notifica del decreto di citazione per gli imputati Apetino Rudy e Valdez Hernandez, notifica effettuata presso il difensore di fiducia ex art.161 quarto comma cod. proc. pen. In particolare, i due imputati avevano eletto domicilio in Montesilvano alla via Grecia 4. La notifica effettuata attraverso il servizio postale non è stata possibile in quanto gli stessi risultavano irreperibili all'indirizzo. La notifica è stata successivamente effettuata presso il difensore ai sensi dell'art. 161 quarto comma cod. proc. pen. senza che fossero previamente effettuati gli ulteriori accertamenti ai sensi dell'art. 170 terzo comma cod. proc. pen. 2.3.

Con il terzo motivo sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'accertamento della penale responsabilità degli imputati per omessa identificazione degli stessi. La individuazione dei ricorrenti è avvenuta attraverso l'esame testimoniale dell'ufficiale di P.G. Donvito, il quale ha potuto riconoscere gli imputati dall'esame dei filmati estratti dal sistema di videosorveglianza in quanto erano a lui noti per essere gravati da precedenti penali, ma siffatto sistema di individuazione è fallace dal momento che gli imputati risiedevano in un luogo diverso da quello in cui il Donvito esercitava le sue funzioni ed è altresì contradditorio perché al momento dei fatti la imputata Valdeza Holfa non risultava "pregiudicata".

Il Sanna è stato riconosciuto dal teste Capone, addetto alle vendite che lo aveva individuato per una precedente rapina consumata sempre dallo stesso. La inutilizzabilità delle risultanze istruttorie che hanno condotto al riconoscimento impedisce di ritenere provata la penale responsabilità dei ricorrenti. 2.4. Con il quarto motivo sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. Assume la difesa che, così come emerge dalla istruttoria svolta (ed in particolare dall'esame del teste Capone e dagli esiti del sistema di videosorveglianza), gli imputati sono rimasti sotto il controllo continuo a partire dal momento in cui uno degli stessi è stato riconosciuto sino all'uscita dal supermercato.

La esistenza di una attività di controllo costante e non casuale ed occasionale escluderebbe la sussistenza della contestata circostanza aggravante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.1. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse del Sanna è manifestamente infondato. Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) risulta che: - Il difensore di fiducia del Sanna, avv. Cervelli che non ha ricevuto la notifica del decreto di citazione, è risultato rappresentato alla prima udienza dal sostituto processuale avv. Di Pillo, nominato ex art.102 cod. proc. pen., il quale nulla ha eccepito in relazione alla omessa notifica. Corretta, dunque, la conseguenza ricavata dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, secondo la quale l'acquiescenza alla prima udienza del soggetto legittimato ad eccepirla comporta che l'omessa notifica risulti sanata.

2. Il secondo motivo di ricorso, proposto nell'interesse di Apetino Rudy e Valdez Hernandez, è manifestamente infondato. Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) risulta che: - gli imputati Apetino Rudy e Valdez Hernandez avevano eletto domicilio in Montesilvano alla via Grecia n.

4. La notifica effettuata attraverso il servizio postale non è stata possibile in quanto gli stessi risultavano irreperibili all'indirizzo. La notifica è stata effettuata presso il difensore ai sensi dell'art. 161 quarto comma cod. proc. pen. senza che fossero previamente effettuati ulteriori accertamenti ai sensi dell'art. 170 terzo comma cod. proc. pen. La notifica è immune da vizi alla luce del principio fissato dalla recente sentenza delle Sezioni Unite che ha stabilito che: "La mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. (S.U., n.14573 del 25/11/2021, (2022), Ry.282848).

3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata, che (p.4) con motivazione esaustiva e non contraddittoria chiarisce come sia avvenuto il riconoscimento del Sanna ad opera dell'addetto alle vendite Capone, confortato anche dalla circostanza che la vettura con la quale gli imputati erano giunti sul posto era stata venduta da un terzo al Sanna; il riconoscimento degli altri tre ricorrenti è avvenuto ad opera del teste di PG dopo avere visionato i filmati, in quanto erano soggetti noti all'ufficio. La Corte territoriale ha citato la giurisprudenza di questa Corte sullo specifico punto con riferimento al riconoscimento informale operato dalla polizia giudiziaria (Sez. F., n.37012 del 29/08/19, Rv. 277635). Le argomentazioni sulla inattendibilità del teste Donvito attengono a circostanze di fatto non censurabili in questa sede.

4. Anche il quarto motivo è generico, non confrontandosi con i contenuti della sentenza che ha adeguatamente risposto alla medesima censura che era già stata proposta con i motivi di appello e che ha peraltro espressamente richiamato l'orientamento costante della giurisprudenza. Questa Corte ha infatti chiarito che la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen. (Sez.5, n.1509 del 26/10/2020 (2021), Rv.280157;

Sez. 5, n. 45172 del 15/05/2015, Rv. 26568101). Dunque, la circostanza aggravante è correttamente contestata, ogni qualvolta non sussiste un continuo e costante monitoraggio sulla res oggetto del furto e la sua mancata sottrazione sia lasciata al senso di responsabilità e di rispetto degli utenti. La sentenza impugnata opera buon governo della giurisprudenza richiamata allorquando chiarisce che il teste Capone non ha effettuato una attività di controllo durante la consumazione del reato, ma ha ricostruito gli eventi solo dopo la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza; inoltre, il teste ha riferito di essersi accorto non dell'attività di sottrazione in atto, ma solo di comportamenti sospetti.

5. Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi, nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre