Sentenza — n. 48350/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAUGERI ROBERTO nato a CATANIA il 21/05/1979 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa KATE TASSONE, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado, con cui, all'esito di giudizio abbreviato, Stefano Maugeri è stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 300 di multa per il delitto di cui agli artt. 56 e 624, 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen., per aver «compiuto atti diretti in modo non equivoco a impossessarsi» di oggetti da lavoro contenuti nel furgone della p.o., per poi essere fermato dal personale di Polizia di Stato durante la tentata fuga.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 48350/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 20476 del 17/01/2018, Sforzato, Rv. 272705). Non risultando dagli atti alcuna conseguenza sullo strumento posto a presidio del furgone, non è dato ravvisare, pertanto, le condizioni per l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen.3. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAUGERI ROBERTO nato a CATANIA il 21/05/1979 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa KATE TASSONE, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado, con cui, all'esito di giudizio abbreviato, Stefano Maugeri è stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 300 di multa per il delitto di cui agli artt. 56 e 624, 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen., per aver «compiuto atti diretti in modo non equivoco a impossessarsi» di oggetti da lavoro contenuti nel furgone della p.o., per poi essere fermato dal personale di Polizia di Stato durante la tentata fuga.
2. Avverso la sentenza, ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore di fiducia, articolando le proprie censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., per avere la Corte d'appello affermato che il mero impiego di forza fisica sia sufficiente a ritenere sussistente la contestata aggravante, omettendo, tuttavia, ogni accertamento sugli effetti provocati dalla condotta dell'agente sui meccanismi di chiusura dell'autoveicolo. 2.2 Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale avrebbe trascurato di valutare l'assenza di condotte di segno negativo, da parte dell'imputato, successive al tentato furto, basando la propria valutazione unicamente sulla 'specifica biografia criminale' del Maugeri.
3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Kate Tassone, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo.
2. Dal verbale di denuncia, allegato al ricorso, non risulta che vi sia stata effrazione o scasso del portellone, avendo il Di Stefano (p.o.) dichiarato che, tornato alla propria autovettura per prendere altri attrezzi da lavoro, il furgone non «era più chiuso», e avendo altresì precisato che «il furgone non si chiude perfettamente, probabilmente per una precedente effrazione». Nonostante la persona offesa abbia dichiarato anche di aver visto l'imputato «agire con forza sulla portiera del furgone con l'intento di riaprirlo», in nessun punto del verbale si accenna all'avvenuta rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, della serratura del furgone.
L'affermazione della Corte territoriale, secondo cui non revocabile in dubbio è «il tentativo di furto mediante scassinatura della serratura della portiera (già chiusa e poi richiusa dalla persona offesa, accortasi del primo ammanco)» non è basata su riscontri probatori sufficientemente univoci, prestando dunque il fianco alla condivisibile censura di illogicità. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'aggravante della violenza, integrante la circostanza di cui all'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen., si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un'attività di ripristino, cosicché essa non è configurabile ove l'energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determini una manomissione ma si risolva in una semplice manipolazione che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un'attività di ripristino (Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv. 282974-02, in cui si rinvia a Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042; n.7346 del 2004 Rv. 229162).
Né può dirsi che «l'agire con forza sulla portiera del furgone con l'intento di riaprirlo», si sia tradotto in un'immutazione della destinazione della res («sussiste l'aggravante della violenza sulle cose ogniqualvolta il soggetto, per commettere il reato, fa uso di energia fisica diretta a vincere, anche solo immutandone la destinazione, la resistenza che la natura o la mano dell'uomo hanno posto a riparo o difesa della cosa altrui: Sez. 5, n. 53984 del 26/10/2017, Amoroso, Rv. 271889; ed è stato rimarcato come la predetta aggravante sussiste anche qualora l'energia fisica sia rivolta dal soggetto non sulla res oggetto dell'azione predatoria, ma verso lo strumento posto a sua protezione, purché sia stata prodotta una qualche conseguenze su di esso:
Sez. 5, n. 20476 del 17/01/2018, Sforzato, Rv. 272705). Non risultando dagli atti alcuna conseguenza sullo strumento posto a presidio del furgone, non è dato ravvisare, pertanto, le condizioni per l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen.3. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., con rinvio ad