Ordinanza — n. 48339/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACOLLOCA FERDINANDO nato a FROSINONE il 24/01/1966 2. MAGNI MATILDE nato a ROMA il 05/12/1958 3. APPESO COSIMO nato a TARANTO il 19/02/1965 4. SALZANO ANGELO nato a ROMA il 12/04/.1961 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto la correzione dell'errore materiale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 48339/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il dispositivo contenuto nella sentenza documento e quello trascritto sul ruolo di udienza relativo alla sentenza della quinta sezione penale della Corte di cassazione n. 39804/22 del 23/09/2022 contiene il seguente errore materiale: è stato scritto «condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, Regione Lazio e comune di Roma Capitale, che liquida in complessivi euro 3.500,00, ciascuna, oltre accessori di legge», omettendo la specificazione che siffatta statuizione è relativa ai soli ricorrenti Ferdinando Colloca, Matilde Magni e Cosimo Appeso, nei cui confronti le predette parti civili sono costituite.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sulla segnalazione di errore materiale relativa alla sentenza della Quinta Sezione penale n. 39804/22 del 23/09/2022, sui ricorsi proposti da:
1. COLLOCA FERDINANDO nato a FROSINONE il 24/01/1966 2. MAGNI MATILDE nato a ROMA il 05/12/1958 3. APPESO COSIMO nato a TARANTO il 19/02/1965 4. SALZANO ANGELO nato a ROMA il 12/04/.1961 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto la correzione dell'errore materiale.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. È stato attivato di ufficio il procedimento per la correzione dell'errore materiale indicato in rubrica.
2. Il dispositivo contenuto nella sentenza documento e quello trascritto sul ruolo di udienza relativo alla sentenza della quinta sezione penale della Corte di cassazione n. 39804/22 del 23/09/2022 contiene il seguente errore materiale: è stato scritto «condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, Regione Lazio e comune di Roma Capitale, che liquida in complessivi euro 3.500,00, ciascuna, oltre accessori di legge», omettendo la specificazione che siffatta statuizione è relativa ai soli ricorrenti Ferdinando Colloca, Matilde Magni e Cosimo Appeso, nei cui confronti le predette parti civili sono costituite.
3. L'errore va emendato nei termini indicati.
P.Q.M.
Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto nel ruolo di udienza e nella sentenza-documento pronunciata dalla quinta sezione penale della Corte di cassazione n. 39804/22 del 23/09/2022, nei confronti di Colloca Ferdinando e altri, nel senso che: - dopo le parole: «condanna, inoltre, i ricorrenti» vanno aggiunte le parole «Ferdinando Colloca, Matilde Magni e Cosimo Appeso» per poi lasciare inalterata la prosecuzione «in solido tra loro, alla rifusione delle spese ci rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, Regione Lazio e comune di Roma Capitale, che liquida in complessivi euro 3.500,00, ciascuna, oltre accessori di legge». C