Sentenza — n. 47840/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza n. 23538 del 20/05/2021, la Prima Sezione di questa Corte annullò l'ordinanza in data 12/11/2020 con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva dichiarato inammissibile il reclamo presentato da Stefano Fragapane avverso il decreto di proroga del regime detentivo speciale previsto dall'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 ed emesso dal Ministro della Giustizia il 25/09/2019. La Prima Sezione ribadì il principio di diritto in forza del quale «ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975 è necessario accertare che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno, accertamento che deve essere condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri quali il profilo criminale, la posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, elementi tutti che devono essere considerati mediante l'indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, non neutralizzata dalla presenza di indici dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo (Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713;
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 47840/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il livello di pericolosità del detenuto è influenzato dal decorso del tempo e Fragapane è detenuto dal 1999, laddove nel caso di specie non risultano elementi specifici e autonomi da cui desumere la persistente capacità del ricorrente di tenere contatti con le organizzazioni criminali, non potendo considerarsi alla stregua di tali elementi la semplice permanenza in vita dell'associazione, né la mancanza di collaborazione del detenuto.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FRAGAPANE STEFANO nato a AGRIGENTO il 07/04/1978 avverso l'ordinanza del 07/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luca Tampieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 23538 del 20/05/2021, la Prima Sezione di questa Corte annullò l'ordinanza in data 12/11/2020 con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva dichiarato inammissibile il reclamo presentato da Stefano Fragapane avverso il decreto di proroga del regime detentivo speciale previsto dall'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 ed emesso dal Ministro della Giustizia il 25/09/2019. La Prima Sezione ribadì il principio di diritto in forza del quale «ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975 è necessario accertare che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno, accertamento che deve essere condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri quali il profilo criminale, la posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, elementi tutti che devono essere considerati mediante l'indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, non neutralizzata dalla presenza di indici dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo (Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713;
Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912). A fondamento dell'annullamento, la Prima Sezione rilevò che il Tribunale di Sorveglianza aveva disatteso le emergenze processuali, che, nei termini richiamati dal provvedimento allora impugnato, «non consentivano di formulare un giudizio di attualità dei collegamenti di Stefano Fragapane con l'ambiente della criminalità mafiosa agrigentina dal quale il ricorrente proveniva, attesa l'inconsistenza degli elementi sintomatici richiamati nel decreto ministeriale presupposto». Il Tribunale di sorveglianza aveva valutato «in termini estremamente positivi il percorso trattamentale di Fragapane all'interno del circuito penitenziario», ma, a fronte di tale valutazione, aveva ritenuto «persistente la pericolosità sociale di Fragapane, esprimendosi in termini incongrui e irrispettosi della giurisprudenza» di legittimità.
2. Investito del giudizio di rinvio, il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza deliberata il 07/04/2022, riunito al procedimento relativo al D.M. 25/09/2019 il successivo decreto ministeriale di proroga del 22/09/2021, ha rigettato il reclamo.
3. Avverso l'ordinanza del 07/04/2022 del Tribunale di sorveglianza di Roma ha proposto ricorso per cassazione Stefano Fragapane, attraverso il difensore Avv. Giuseppe Aloisio, denunciando, nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., violazione dell'art. 41-bis Ord. Pen. e vizi di motivazione. L'ordinanza impugnata non contiene alcun elemento di novità, rispetto al decreto ministeriale del 2019, su cui fondare un giudizio di pericolosità sociale del ricorrente in termini di attualità. Ai fini del giudizio di attualità, il Tribunale di sorveglianza richiama il fermo disposto dalla D.D.A. di Palermo il 30/01/2021, ma i soggetti nei cui confronti la misura è stata eseguita non sono in alcun modo riconducibili a Fragapane, al quale il provvedimento non fa alcun riferimento.
Il percorso trattamentale del detenuto si è ulteriormente sviluppato in termini positivi rispetto al D.M. del 2019, mentre erroneamente l'ordinanza impugnata sostiene che non sia decisivo il mancato esame di tale profilo da parte del decreto di proroga. Diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale di sorveglianza, l'atteggiamento di Fragapane rispetto ai fatti di reato commessi appare dimostrativo di una sua resipiscenza, con positive prospettive per il futuro, sicché, da un lato, gli indici positivi di una resipiscenza sono notevoli, mentre, dall'altro, sono assenti specifici, autonomi e attuali elementi da cui risulti la persistente capacità del condannato di tenere contatti con le organizzazioni criminali e di riprendere i vincoli associativi, non potendo il ruolo verticistico del ricorrente essere ritenuto, con un automatismo, tuttora sussistente.
Il livello di pericolosità del detenuto è influenzato dal decorso del tempo e Fragapane è detenuto dal 1999, laddove nel caso di specie non risultano elementi specifici e autonomi da cui desumere la persistente capacità del ricorrente di tenere contatti con le organizzazioni criminali, non potendo considerarsi alla stregua di tali elementi la semplice permanenza in vita dell'associazione, né la mancanza di collaborazione del detenuto.
4. Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luca Tampieri ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Il Tribunale di sorveglianza muove dall'adesione ai parametri di giudizio richiamati dalla sentenza di annullamento, parametri rappresentati dal profilo criminale, dalla posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, dalla perdurante operatività del sodalizio e dalla sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, elementi tutti che devono essere considerati mediante l'indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, attualità che non sia neutralizzata dalla presenza di indici dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo; sottolinea poi il giudice del rinvio come tali parametri debbano essere coniugati con il rilievo che il condannato è detenuto da molti anni e, in quanto tale, non è in condizione di commettere reati e di comunicare con i sodali all'esterno, mentre il legislatore ha escluso che il mero decorso del tempo costituisca, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa.
Il Tribunale di sorveglianza richiama poi i dati relativi alla biografia criminale del ricorrente, così come delineati dai decreti ministeriali del 2019 e del 2021, dati che l'ordinanza impugnata ritiene espressivi di una personalità che ha fatto dell'adesione agli interessi e agli ideali di Cosa Nostra dell'area agrigentina l'architrave della propria esistenza, con la realizzazione di condotte di straordinario rilievo criminale associativo, estorsivo e di concorrenze imprenditoriali con minaccia mafiosa e con numerosi episodi omicidiari funzionali a tali interessi, svolgendo la sua attività mafiosa come elemento di spicco di questo contesto mafioso centrale negli equilibri di Cosa Nostra.
L'ordinanza impugnata sottolinea poi la dimensione spiccatamente familiare del sodalizio di Fragamae, caratterizzato da analogo ruolo strategico e operativo di buona parte della famiglia e, prima di tutto, del padre e del fratello. Già evidenziate dal D.M. del 2019, le ragioni di riscontro dell'effettiva e attuale operatività del gruppo mafioso sono messe in luce dal D.M. del 2021, che rimarca siffatta operatività del sodalizio mafioso nel più recente biennio, richiamando il decreto di fermo del gennaio del 2021, che ha riguardato 22 persone (tra le quali una nota penalista agrigentina e lo stesso latitante Matteo Messina Denaro), tutte operanti nell'ambito delle cosche dell'agrigentino e coinvolgenti il gruppo mafioso facente capo a Giuseppe Falsone e a Giancarlo Buggea, un tessuto criminale in strettissimo contatto con la famiglia Fragapane.
L'ordinanza impugnata esclude recisamente che il lungo, radicato e gravissimo percorso mafioso di Fragapane, svolto nell'ambito di un tessuto di Cosa Nostra tra i più importanti e significativi, ancora molto attivo, possa essere neutralizzato dalle circostanze emerse dalle più recenti osservazioni trattamentali, che, comunque, non alludono ad alcuna presa di distanza dal sodalizio, né al ripudio della logica mafiosa. L'impegno scolastico o la voglia di riscatto indubbiamente evidenziate da Fragapane nel corso del più recente periodo detentivo sono - ad avviso del giudice del rinvio - indici certo positivi, ma altrettanto certamente tutt'altro che decisivi o indicativi di una cesura nel legame mafioso, tale da escludere che l'eventuale collocazione in regime ordinario possa indurre il detenuto a non riprendere i contatti e veicolare informazioni con il resto del sodalizio e dei familiari ad esso appartenenti.
3. La diffusa motivazione dell'ordinanza impugnata non è inficiata dalle doglianze del ricorrente. Le doglianze relative al difetto di elementi nuovi, nel più recente decreto ministeriale rispetto alla precedente proroga, tali da fondare un giudizio di pericolosità sociale del ricorrente in termini di attualità non colgono nel segno. L'ordinanza impugnata, infatti, sul punto ha richiamato il decreto di fermo del 2021, che non solo attesta la perdurante operatività del sodalizio (uno dei parametri indicati anche dalla sentenza di annullamento come funzionale al giudizio sulla sussistenza dei requisiti della proroga), ma ha rimarcato come la leadership del gruppo interessato alla misura precautelare fosse in strettissimo contatto con la famiglia Fragapane: rilievo certo significativo se si pone mente alla - non contestata - dimensione marcatamente familiare del gruppo mafioso del ricorrente.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorso, dunque, il giudice del rinvio ha dato conto non solo della perdurante operatività del sodalizio, ma anche del ruolo direttivo all'attualità rivestito, come si è detto, da soggetti in strettissimo contatto con la famiglia Fragapane. Superando le lacune stigmatizzate dalla sentenza di annullamento della Prima Sezione di questa Corte, l'ordinanza impugnata analizza funditus i dati e la valutazioni evincibili dall'andamento del trattamento del detenuto, giungendo a riconoscere che esse non rendono ragione di alcuna presa di distanza dall'associazione mafiosa e dalla sua logica criminale, né di una cesura del legame con Cosa Nostra; legame che, sottolinea l'ordinanza impugnata, consolidate e universalmente riconosciute massime d'esperienza - non oggetto di disamina critica da parte del ricorso - delineano come tendenzialmente indissolubile senza una rottura traumatica.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorso, il decorso del tempo, di per sé, non rappresenta un elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione, laddove gli ulteriori parametri valorizzati dal Tribunale di sorveglianza di Roma, con riferimento al profilo criminale di Fragapane (desunto prima di tutto dai gravissimi reati di matrice mafiosa per i quali ha riportato condanna), alla posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione (e dalle connotazioni familiari di questa, nell'articolazione in cui Fragapane ha svolto il suo ruolo) e, come si è visto, alla perdurante operatività del sodalizio offrono un'adeguata base giustificativa al provvedimento impugnato.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese