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Sentenza — n. 47836/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47836/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47836/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di Motolese Giuseppe per tre episodi di furto commessi ai danni di esercizi commerciali ed aggravati dalla violenza sulle cose e dalla esposizione a pubblica fede (capo A). Con la medesima sentenza il correo, Carlino Salvatore, è stato assolto per non aver commesso il fatto. L'affermazione di responsabilità si fonda sulla chiamata in correità di Bianco Gregorio (il quale ha definito la propria posizione ex art. 444 cod. proc. pen.); chiamata che i giudici di merito hanno ritenuto supportata da adeguati riscontri.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 192 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47836/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Bianco ha definito ex art. 444 cod. proc. pen. il processo a suo carico, per i tre furti in contestazione. I giudici di merito: - hanno concordemente ritenuto attendibile, sotto il profilo intrinseco, la chiamata in correità originariamente contenuta nel verbale di interrogatorio raccolto in sede di indagini (giudicando falsa la successiva ritrattazione); - hanno proceduto alla verifica dei necessari riscontri esterni, giungendo, su questo punto, a conclusioni parzialmente divergenti, nel senso che la Corte di appello, a differenza del GUP, ha considerato supportata da idonei riscontri estrinseci la chiamata a carico del solo Motolese e non anche di Carlino. 2.2.

Parole chiave

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motivazione di fatto false indicazioni su attività commerciali difetto di motivazione furto per mestiere prove fabbricate contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
L'affermazione di responsabilità si fonda sulla chiamata in correità di Bianco Gregorio (il quale ha definito la propria posizione ex art. 444 cod. proc. pen.); chiamata che i giudici di merito hanno ritenuto supportata da adeguati riscontri.
art. 192 cod. proc. pen
La motivazione della pronuncia di condanna si sottrae alla censura relativa alla violazione dell'art. 192, comma, 3 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOTOLESE GIUSEPPE nato a TARANTO il 20/04/1989 avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE di APPELLO di LECCE, SEZIONE DISTACCATA di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di Motolese Giuseppe per tre episodi di furto commessi ai danni di esercizi commerciali ed aggravati dalla violenza sulle cose e dalla esposizione a pubblica fede (capo A). Con la medesima sentenza il correo, Carlino Salvatore, è stato assolto per non aver commesso il fatto. L'affermazione di responsabilità si fonda sulla chiamata in correità di Bianco Gregorio (il quale ha definito la propria posizione ex art. 444 cod. proc. pen.); chiamata che i giudici di merito hanno ritenuto supportata da adeguati riscontri.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comnia 1, lett.

c) ed e), carenza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione, nonché travisamento della prova in merito alla partecipazione dell'imputato ai furti. Si sostiene: - che la pronuncia di responsabilità non sarebbe sorretta da sufficienti indizi e che la sentenza non si porrebbe in linea con i principi della prova indiziaria; - che le accuse di Bianco Gregorio non avrebbero trovato alcun riscontro: il ricorrente, da un lato, dubita della affidabilità del racconto del dichiarante; dall'altro lato evidenzia l'assenza di elementi esterni di conferma del racconto del Bianco, secondo una specifica analisi esposta alle pagine 4-11 del ricorso. 2.2. Il secondo motivo contesta la sussistenza della circostanza aggravante del fatto commesso da tre o più persone (art. 625, comma primo, n. 5, cod. pen.), valorizzando l'assoluzione di Carlino Salvatore. 2.3. Con il terzo lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore, che poi non è comparso all'udienza. Il difensore ha depositato, invece, una articolata memoria con la quale insiste sul primo e sul secondo motivo, contestando anche "l'aggravante del "travisamento".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato, laddove denuncia l'assenza di motivazione e, inoltre, esula dal novero dei vizi deducibili ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen. nella parte in cui prospetta una diversa lettura del quadro probatorio. 2.1. Il processo concerne il furto di denaro contante per complessivi 140,00 euro e di un televisore del valore di 800 euro, commesso da tre persone ai danni di tre esercizi commerciali; nel corso delle indagini gli inquirenti hanno individuato in Bianco Gregorio uno degli autori dei furti; Bianco ha ammesso i fatti e ha chiamato in correità Motolese Giuseppe e Carlino Salvatore;

Bianco ha definito ex art. 444 cod. proc. pen. il processo a suo carico, per i tre furti in contestazione. I giudici di merito: - hanno concordemente ritenuto attendibile, sotto il profilo intrinseco, la chiamata in correità originariamente contenuta nel verbale di interrogatorio raccolto in sede di indagini (giudicando falsa la successiva ritrattazione); - hanno proceduto alla verifica dei necessari riscontri esterni, giungendo, su questo punto, a conclusioni parzialmente divergenti, nel senso che la Corte di appello, a differenza del GUP, ha considerato supportata da idonei riscontri estrinseci la chiamata a carico del solo Motolese e non anche di Carlino. 2.2.

La regola di giudizio per la valutazione della chiamata in correità, strumento conoscitivo che — a differenza di quanto sostenuto in ricorso — rappresenta una prova e non un mero indizio, seppur non autosufficiente a sostenere l'affermazione di colpevolezza (si parla di semiplena probatio), è dettata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., che differenzia tale fonte dichiarativa dalla testimonianza in ragione della posizione assunta e del coinvolgimento personale del dichiarante nel processo. Secondo il legislatore, la chiamata di correo rappresenta in sé un dato incerto, da verificare con un complesso procedimento che costituisce un preciso limite metodologico alla libertà di convincimento del giudice e che la giurisprudenza di legittimità ha sostanziato in un triplice vaglio, incentrato su:

a) credibilità soggettiva del dichiarante in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed al percorso di formazione della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici;

b) affidabilità intrinseca e consistenza della narrazione in relazione ai caratteri della precisione, della coerenza, della costanza e della spontaneità;

c) riscontri esterni individualizzanti (cfr. per tutte Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192465). Per riscontri "esterni" devono intendersi elementi di qualsiasi tipo e natura (prove storiche dirette, ma anche ogni altro elemento probatorio indiretto), purché dotati di autonomo significato rappresentativo, basati su dati oggettivi apprezzabili e non su mere congetture soggettive e correlati con i fatti di reato contestati. I riscontri devono essere "individualizzanti", tali cioè da attribuire capacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto; essi inoltre devono essere dotati di indipendenza genetica nel senso che l'informazione di conferma non può provenire dalla medesima fonte da riscontrare.Non è richiesta, però, una capacità dimostrativa autonoma dell'elemento di riscontro, in quanto, diversamente, non sarebbe più applicabile la regola di giudizio di cui al terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen., ma andrebbero osservati i principi sulla pluralità delle prove e sul libero potere di selezione di quelle più affidabili e convincenti (Sez. 6 n. 4108 del 17/2/1996, Caribon i, Rv 204439). 2.3.

Nel caso di specie la pronuncia impugnata si conforma perfettamente alle regole valutative sopra ricordate. 2.3.1. Il fronte "interno" della credibilità soggettiva e della affidabilità intrinseca della narrazione ha formato oggetto di attento scrAinio ad opera del giudice di primo grado (pagg. 5 e 6 sentenza GUP) e non risJIta contestato con l'atto di appello (come rileva il giudice di secondo grado ; pag. 8 sentenza impugnata); in ogni caso il ricorso, sul punto, è affetto da evidente genericità, dato che si basa su ipotesi astratte prospettate in via meramente ipotetica (Bianco potrebbe aver calunniato Motolese per evitare l'arresto nel corso della perquisizione eseguita a suo carico) che tralasciano l'argomento principale:

Bianco riferisce di fatti ai quali ha partecipato di persona, da lui conosciuti direttamente e si è autoaccusato. Al riguardo è bene precisare che le valutazioni espresse dai giudici di primo e secondo grado sono conformi, nel senso che entrambi hanno reputato sussistenti i riscontri interni; il giudizio diverge sul piano dei riscontri estrinseci, poiché la Corte di appello ha ravvisato tale ulteriore condizione per la chiamata a carico di Motolese ma non anche di Carlino. Quindi nessuna contraddizione è ravvisabile in un siffatto impianto argomentativo, che semmai dimostra la profondità di analisi condotta dal giudice di secondo grado. 2.3.2.

In merito ai riscontri esterni, la sentenza di appello compie un diligente apprezzamento, valutando la convergenza, rispetto alla chiamata, degli ulteriori elementi acquisti nel corso delle indagini: immagini delle telecamere di videosorveglianza, fattezze fisiche e indumenti indossati dagli autori del furto (cfr. pagine 8 e 9). Si tratta di riscontri "individualizzanti" perché corroborano il racconto di Bianco in merito al coinvolgimento di Motolese, ponendo in stretta correlazione l'imputato con il correo e con i furti. Detti elementi, raccolti dagli inquirenti, sono dotati, pacificamente, di autonomia genetica rispetto alle dichiarazioni di Bianco. 2.4.

La motivazione della pronuncia di condanna si sottrae alla censura relativa alla violazione dell'art. 192, comma, 3 cod. proc. pen., così come a quella di manifesta illogicità e contraddittorietà.Peraltro le censure difensive ripropongono doglianze che, lungi dal confrontarsi criticamente con le argomentazioni sviluppate dal giudice di appello e con la complessiva tenuta logico-argomentativa della sentenza impugnata, sollecitano una non consentita rivisitazione del materiale probatorio.

3. Il secondo e il terzo motivo sono generici e manifestamente infondati. 3.1. Il ricorrente contesta la sussistenza della circostanza aggravante del numero delle persone che, però, (al pari di quella sul "travisamento" citata nella memoria) non è stata riconosciuta né dal giudice di primo grado né da quello di appello. I giudici di merito si riferiscono solo alle circostanze aggravanti della violenza sulle cose e della esposizione a pubblica fede che risultano espressamente contestate nell'editto accusatorio attraverso la loro esplicita descrizione (nonostante l'intestazione della rubrica citi il numero 5 dell'ad 625 e non il n. 7).

Al riguardo sono chiari i passaggi argomentativi contenuti a pagina 8 della sentenza GUP e alle pagine 9 e 10 della sentenza di appello, anche se la pronuncia impugnata, in un passaggio, per mero errore materiale richiama "l'art. 625, co. 5 c.p." in luogo dell'ad. 625, n. 7 cod. pen.). Peraltro la censura è inedita, poiché non proposta in sede di gravame: l'atto di appello (secondo motivo) si appuntava solo sulla compatibilità della aggravante della violenza sulle cose con quella del mezzo fraudolento (quest'ultima non contestata né ritenuta, come osservato dalla Corte distrettuale). 3.2.

Circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, va ricordato che, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 11).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegLe la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al