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Sentenza — n. 47835/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47835/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47835/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza deliberata il 10/05/2021, il Tribunale di Messina assolse, perché il fatto non sussiste, Alfredo Famoso dall'imputazione di minaccia grave ai danni di Rosario Conti, rilevando, da una parte, che l'esame dei testi "neutri" aveva confermato che tra l'imputato e la parte civile ci fu una discussione dai toni anche animati, ma aveva escluso che nel corso di tale discussione l'imputato avesse pronunciato le minacce di cui all'imputazione, minace che, invece, erano state confermate solo dalla parte civile e dalla moglie; dall'all:ra, aveva osservato che la parte civile non aveva mai rappresentato di avere avuto paura o di essere stato condizionato per effetto di tali minacce.

Regesto Legislator

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art. 612 cod. pen, art. 597 cod. proc. pen, art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 47835/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione Alfredo Famoso, attraverso il difensore Avv. Antonino Genovese, articolando sei motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., in quanto l'appello del P.G. non affrontò il tema della carenza di prova di ordine alla commissione delle condotte contestate. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen. in relazione all'omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per il nuovo esame dei testi le cui dichiarazioni hanno formato oggetto di diversa valutazione.

Parole chiave

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minaccia minaccia per la sicurezza pubblica violenza o minaccia contro le autorità pericolo di tortura timore pericolo concreto

Disposizioni normative citate

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art. 612 cod. pen
Avverso la sentenza di primo grado propose appello il Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina, denunciando l'erronea applicazione dell'art. 612 cod. pen., per la cui sussistenza è sufficiente l'astratta idoneità della minaccia a turbare la libertà di determinazione della vittima.
art. 597 cod. proc. pen
Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., in quanto l'appello del P.G.
art. 131-bis cod. pen
e vizi di motivazione, in quanto la Corte di appello non ha reso una "motivazione rafforzata" sulla ritenuta credibilità della persona offesa e del coniuge e ha travisato le dichiarazioni dei testi Famoso e D'Amico.Il quarto motivo denuncia inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FAMOSO ALFREDO nato a MESSINA il 22/06/1957 avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.

15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Kate Tassone, che ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio della sentenza impugnata; per la parte civile Rosario Conti, la memoria e le conclusioni nel senso dell'inammissibilità o, in subordine, del rigetto, del ricorso dell'Avv. Fabrizio Alessi, che ha depositato nota spese; per l'imputato, l'Avv. Antonino Genovese ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 10/05/2021, il Tribunale di Messina assolse, perché il fatto non sussiste, Alfredo Famoso dall'imputazione di minaccia grave ai danni di Rosario Conti, rilevando, da una parte, che l'esame dei testi "neutri" aveva confermato che tra l'imputato e la parte civile ci fu una discussione dai toni anche animati, ma aveva escluso che nel corso di tale discussione l'imputato avesse pronunciato le minacce di cui all'imputazione, minace che, invece, erano state confermate solo dalla parte civile e dalla moglie; dall'all:ra, aveva osservato che la parte civile non aveva mai rappresentato di avere avuto paura o di essere stato condizionato per effetto di tali minacce.

2. Avverso la sentenza di primo grado propose appello il Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina, denunciando l'erronea applicazione dell'art. 612 cod. pen., per la cui sussistenza è sufficiente l'astratta idoneità della minaccia a turbare la libertà di determinazione della vittima.

3. Investita dell'appello del P.G., la Corte di appello di Messina, con sentenza deliberata il 12/01/2022, ha dichiarato Alfredo Famoso responsabile del reato ascrittogli e lo ha condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile. Ha rilevato il giudice di appello che le dichiarazioni della persona offesa e della moglie appaiono genuine e pienamente attendibili e che le espressioni attribuite all'imputato integrano il delitto di minaccia grave.

4. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione Alfredo Famoso, attraverso il difensore Avv. Antonino Genovese, articolando sei motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., in quanto l'appello del P.G. non affrontò il tema della carenza di prova di ordine alla commissione delle condotte contestate. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen. in relazione all'omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per il nuovo esame dei testi le cui dichiarazioni hanno formato oggetto di diversa valutazione.

Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 612 cod. pen. e vizi di motivazione, in quanto la Corte di appello non ha reso una "motivazione rafforzata" sulla ritenuta credibilità della persona offesa e del coniuge e ha travisato le dichiarazioni dei testi Famoso e D'Amico.Il quarto motivo denuncia inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione, in ordine al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità. Il quinto motivo denuncia inosservanza degli artt. 62-bis, 163 e 175 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici.

Il sesto motivo violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla condanna al risarcimento dei danni.

5. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Kate Tassone ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio della sentenza impugnata; per la parte civile Rosario Conti, l'Avv. Fabrizio Alessi ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto, del ricorso, depositando una memoria e nota spese; per l'imputato, l'Avv. Antonino Genovese ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato - e assorbente - il primo motivo. Premesso che, quando non è stata dichiarata dal giudice dell'impugnazione, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento (art. 591, comma 4, cod. proc. pen.), come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268822). Ora, come correttamente dedotto dal ricorrente, l'appello del P.G. avverso la sentenza assolutoria di primo grado era del tutto aspecifico, in quanto non enunciava alcun rilievo critico rispetto agli argomenti fondati sui giudizi di attendibilità dei testi, limitandosi a censurare la parte della decisione - peraltro, successiva in senso logico-giuridico a quella dell'accertamento del fatto - relativa alle connotazioni della frase di cui all'imputazione. Né può sostenersi, come argomentato dalla memoria della difesa della parte civile, che il giudice di appello si sia limitato a una mera rivalutazione giuridica del fatto: invero, la sentenza di primo grado, aveva espressamente posto a fondamento della decisione il rilievo che «i testi neutri», a differenza di quelli ritenuti non tali (ossia la persona offesa e la moglie), «hanno tutti affermate di non aver sentito profferire alcuna minaccia», aggiungendo poi - all'argomento che esclude la sussistenza del fatto storico - la considerazione che «comunque, quand'anche l'imputato abbia minacciato di una male ingiusto la parte civile questa non ha condizionato le scelte future della stessa».

Si tratta dunque, di due distinti argomenti, di cui il primo conduce ad escludere che si sia verificato il fatto storico così come descritto dall'imputazione, mentre il secondo nel esclude la rilevanza ai fini dell'integrazione del reato contestato. D'altra parte, il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per c:assazione - ma alla medesima conclusione deve giungersi con riguardo all'appello - che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; conf. ex plurimis, Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte Rv. 272448).

Ritiene il Collegio che, attraverso i due percorsi sintetizzati supra nel Ritenuto in fatto, la sentenza di primo grado abbia delineato due rationes decidendi (una relativa al giudizio di attendibilità dei testi e, dunque, alla stessa sussistenza del fatto storico oggetto dell'imputazione; l'altra sulla sussumibilità della frase contestata nel paradigma punitivo di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen.) autonome ed autosufficienti, ossia l'una svincolata dal sostegno argomentativo dell'altra e ciascuna di esse idonea a offrire - nella prospettazione del giudice di merito - fondamento giustificativo alla pronuncia.

L'appello censurava solo la seconda ratio decidendi, sicché doveva essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità; inammissibilità che, ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen., deve essere oggi rilevata dalla Corte, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, annullamento che fa rivivere la pronuncia assolutoria perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

A