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Sentenza — n. 47831/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47831/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47831/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La sentenza impugnata è stata pronunziata il 20 aprile 2021 dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato Ciarella Antonietta e D'Imperio Rosa per il reato di furto aggravato, commesso in danno di Matera Angela e Tesse Raffaella, nonché la sola Ciarella per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (reati commessi il 26 ottobre 2015). Secondo l'impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, i due furti erano stati commessi dalle due imputate in concorso tra loro e con altra donna non identificata.

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen, art. 337 cod. pen; Sentenza — n. 47831/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso presentato nell'interesse di Ciarella Antonietta è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è inammissibile. Con esso, la ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lei riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti (cfr.

Parole chiave

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altri capi d'accusa atti impugnabili altri reati favoreggiamento rapina qualificata partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
Con esso, la ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lei riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod.
art. 337 cod. pen
Al riguardo, occorre ricordare che «Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 337 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIARELLA ANTONIETTA nata a LARINO il 25/08/1981 D'IMPERIO ROSA nata a LAURIA il 11/09/1958 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CC)RTE DI APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale KATE TASSONE, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 20 aprile 2021 dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato Ciarella Antonietta e D'Imperio Rosa per il reato di furto aggravato, commesso in danno di Matera Angela e Tesse Raffaella, nonché la sola Ciarella per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (reati commessi il 26 ottobre 2015). Secondo l'impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, i due furti erano stati commessi dalle due imputate in concorso tra loro e con altra donna non identificata.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambe le imputate hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia.

3. Il ricorso dell'avv. Mariano Scapicchio, per Ciarella Antonietta, si compone di due motivi. 3.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Rappresenta che, secondo il giudice di primo grado, le imputate facevano parte di un gruppo criminale ben organizzato, nell'ambito del quale ciascun componente svolgeva un particolare ruolo nella perpetrazione di furti in ambienti affollati. Tanto avrebbe ritenuto il Tribunale sulla base del verbale di arresto eseguito dai Carabinieri. La ricorrente, tuttavia, sostiene che quanto rappresentato dai Carabinieri nel verbale d'arresto non sarebbe specificamente riferito ai due furti per i quali era intervenuta condanna e che ciò si dovrebbe desumere dal fatto che la persona offesa Matera Angela aveva riconosciuto la sola Ciarella nonché dal fatto che la persona offesa Tesse Anna avrebbe riconosduto solo la D'Imperi°, peraltro, come semplice persona che si trovava presso una delle bancarelle del mercato.

Tali circostanze avrebbero dovuto indurre i giudici di merito a ritenere sicuramente insussistente l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 5, cod. pen., atteso che non vi sarebbe alcuna prova della partecipazione delle più persone alla realizzazione dei furti, e, più in generale, la mancanza di una piena prova della penale responsabilità dell'imputata per i due furti e, in particolare, per quello commesso in danno della Tesse. 3.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale. Sostiene che sarebbe insussistente il reato di resistenza a pubblico ufficiale, atteso che la condotta dell'imputata non si sarebbe concretizzata in alcuna aggressione fisica, come dimostrato dal fatto che i Carabinieri non avevano riportato alcuna lesione.

Mancherebbe, inoltre, la prova della consapevolezza da parte dell'imputata di trovarsi di fronte a dei Carabinieri, atteso che questi avrebbero operato "in borghese".4. Il ricorso dell'avv. Giuseppe Russo, per D'Imperio Rosa, si compone di un unico motivo, con il quale deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Sostiene che i giudici di merito non avrebbero fornito alcuna giustificazione dell'applicazione della recidiva.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

2. Il ricorso presentato nell'interesse di Ciarella Antonietta è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è inammissibile. Con esso, la ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lei riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti (cfr.

Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Va solo osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti, basandosi sul verbale di arresto eseguito dai carabinieri, che avevano assistito ai fatti e che avevano bloccato due delle tre donne implicate nei furti, quando queste, vistesi scoperte, si erano date alla fuga. Essa ha tratto conferma dei fatti, dai riconoscimenti delle persone offese (le quali, sebbene avessero riconosciuto una sola delle donne, avevano precisato che queste si accompagnavano ad altre persone) nonché dal rinvenimento della refurtiva, compresa la carta di identità della Mattera. 2.2.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il reato di resistenza a pubblico ufficiale non richiede quale suo elemento costitutivo un'aggressione fisica, alla quale conseguano dellle lesioni, essendo sufficiente il mero esercizio di un'attività violenta, che nel caso in esame è stata correttamente riscontrata dai giudici di merito nella circostanza che l'imputata, dopo esser stata bloccata, riusciva a liberarsi sbracciando e, dopo esser stata nuovamente bloccata, tentava nuovamente di darsi alla fuga, divincolandosi energicamente. Al riguardo, occorre ricordare che «Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., l'atto di divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria integra il requisito della violenza e non una condotta di mera resistenza passiva, quando non costituisce una reazione spontanea ed istintiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzarne l'azione ed a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga» (Sez. 5, n. 8379 del 27/09/2013, Rodrigo, Rv. 259043;

Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Manusia, Rv. 283376). Quanto alla presunta mancata consapevolezza da parte dell'imputata di essere di fronte a dei Carabinieri, essa è smentita dalla circostanza (riportata in sentenza) che i militari, prima di intervenire, si erano qualificati. Circostanza confermata dal tentativo di fuga.

3. L'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse della D'Imperio risulta manifestamente infondato. La Corte di appello, invero, ha motivato esaurientemente in ordine all'applicazione della recidiva, evidenziando non solo che i precedenti penali a carico dell'imputata erano numerosi e specifici, ma anche che le particolari modalità commissive dei furti - rivelatrici dell'esistenza di un vero e proprio gruppo criminale ben organizzato - erano significative di una maggiore capacità a delinquere della rea.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali