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Sentenza — n. 47830/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47830/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47830/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La sentenza impugnata è stata pronunziata il 4 ottobre 2021 dalla Corte di appello di Genova, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova che aveva condannato Darwish Gouda Magdi Gouda per il reato di cui all'art. 624 cod. pen., per aver rubato due cappottini per cani, che si trovavano esposti sugli scaffali di un negozio.

Regesto Legislator

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art. 624 cod. pen, artt. 120 cod. pen, art. 1140 cod. civ, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47830/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per plurime convergenti ragioni. 1.1. In primo luogo, è stato tardivamente proposto. La sentenza impugnata è stata pronunciata in data 4 ottobre 2021, con riserva di deposito dei motivi nel termine di quindici giorni, previsto dall'art. 544, comma 2, cod. proc. pen.; il termine è stato rispettato, essendo stata la motivazione depositata il 14 ottobre 2021. Il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza, dunque, iniziava a decorrere il 19 ottobre e scadeva il 18 novembre 2021. Il ricorso, essendo stato presentato solo in data 19 novembre 2021, risulta, pertanto, tardivamente proposto. 1.2.

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico vizi procedurali procedura penale abbandono del procedimento per truffa indigenza processuale non provata imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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art. 624 cod. pen
La sentenza impugnata è stata pronunziata il 4 ottobre 2021 dalla Corte di appello di Genova, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova che aveva condannato Darwish Gouda Magdi Gouda per il reato di cui all'art. 624 cod.
artt. 120 cod. pen
Con un unico motivo, deduce i vizi di inosservanza di norme processuali e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 120 cod. pen.
art. 1140 cod. civ
Orientamento che si pone in termini di continuità con i principi affermati in materia dalle Sezioni Unite, le quali hanno evidenziato che, con l'incriminazione del reato di furto, si tutela il possesso di cose mobili, e che il possesso, a tali fini, non va inteso negli stretti termini di cui all'art. 1140 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente! al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DARWISH GOUDA MAGDI GOUDA nato in EGITTO il 27/06/1992 avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE DI APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale KATE TASSONE, che ha chiesto di accogliere il ricorso e annullare la sentenza con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 4 ottobre 2021 dalla Corte di appello di Genova, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova che aveva condannato Darwish Gouda Magdi Gouda per il reato di cui all'art. 624 cod. pen., per aver rubato due cappottini per cani, che si trovavano esposti sugli scaffali di un negozio.

2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un unico motivo, deduce i vizi di inosservanza di norme processuali e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 120 cod. pen. e 337 cod. proc. pen. Rappresenta che: è contestato un furto non aggravato, che è un reato non procedibile d'ufficio; la querela è stata presentata da una commessa del negozio, priva di procura speciale rilasciata dal titolare del negozio. L'azione penale, pertanto, a parere del ricorrente, non doveva essere neppure esercitata per difetto della necessaria condizione di procedibilità.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di accogliere il ricorso e annullare la sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per plurime convergenti ragioni. 1.1. In primo luogo, è stato tardivamente proposto. La sentenza impugnata è stata pronunciata in data 4 ottobre 2021, con riserva di deposito dei motivi nel termine di quindici giorni, previsto dall'art. 544, comma 2, cod. proc. pen.; il termine è stato rispettato, essendo stata la motivazione depositata il 14 ottobre 2021. Il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza, dunque, iniziava a decorrere il 19 ottobre e scadeva il 18 novembre 2021. Il ricorso, essendo stato presentato solo in data 19 novembre 2021, risulta, pertanto, tardivamente proposto. 1.2.

Sotto altro profilo, l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello, infatti, ha correttamente rilevato che la querela era stata presentata da una commessa in servizio al momento del fatto, che, conseguentemente, andava considerata come detentore qualificato della cosa. Si tratta di un'affermazione conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, ai fini della procedibilità dei furti commessi all'interno degli esercizi commerciali, ciò che rileva e che il querelante «sia titolare di una posizione di detenzione qualificata del bene, che ne comporti l'autonomo potere di custodia, gestione ed alienazione» (Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018, Piricò, Rv. 272696).

Orientamento che si pone in termini di continuità con i principi affermati in materia dalle Sezioni Unite, le quali hanno evidenziato che, con l'incriminazione del reato di furto, si tutela il possesso di cose mobili, e che il possesso, a tali fini, non va inteso negli stretti termini di cui all'art. 1140 cod. civ., ma in senso più ampio, comprensivo della detenzione a qualsiasi titolo, quale mera relazione di fatto qualunque sia la sua origine. In questa prospettiva, le Sezioni Unite hanno espressamente affermato che «il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela» (Sez.

U, Sentenza n. 40354 del 18/07/2013; Sciuscio, Rv. 255975). Non è necessario che il detentore abbia anche poteri di rappresentanza del proprietario della cosa, quasi che il diritto di querela debba in ogni caso spettare solo al proprietario o al soggetto che di questo abbia poteri di rappresentanza, discendendone ulteriormente che persona offesa del reato è il detentore qualificato. Sotto altro profilo, va rilevato che i commessi, nei limiti delineati dagli artt.2210-2213 cod. civ., sono muniti ex lege del potere di rappresentanza dell'imprenditore in relazione agli atti ordinariamente correlati alle operazioni di cui sono incaricati: potere che include quello di proporre querela per il furto dei prodotti, che appare correlato alle operazioni di custodia, gestione e alienazione dei prodotti, di cui sono incaricati i commessi stessi.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente! al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 i